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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13101/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

!Numero registro generale 2552/2026Numero sezionale 445/2026Numero di raccolta generale 13101/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONDataE pub blicazione 07/05/2026SECONDA SEZIONE CIVILE - AREA 3DECRETO [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]isti gli atti del procedimento n. 2552/2026 R.G., relativo al ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], difeso come in atti;contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], difesa come in atti (controricorrente);[OSCURATO:PERSONA] N. 44 [OSCURATO:PERSONA], difeso come in atti(controricorrente);[OSCURATO:PERSONA], difeso come in atti (controricorrente);[OSCURATO:PERSONA] + ALTRI (intimati);Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità debbano essere compensate trala parte ricorrente e il controricorrente [OSCURATO:PERSONA], che si è associato alricorso e ha chiesto l’accoglimento delle relative conclusioni, mentre debbanoessere liquidate in favore delle altre parti controricorrenti, a norma dell’art. 391,secondo comma, c.p.c., come in dispositivo; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;compensa le spese del giudizio di legittimità tra la parte ricorrente e ilcontroricorrente [OSCURATO:PERSONA];condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimitàin favore delle altre parti controricorrenti, che liquida, per ciascuna di esse, inEuro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione, quanto alla [OSCURATO:PERSONA]Antonio – CentroResidenziale per Anziani ETS, in favore del difensore antistatario.Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 05/05/2026.IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]ott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 2552/2026Numero sezionale 445/2026Numero di raccolta generale 13101/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONDataE pub blicazione 07/05/2026SECONDA SEZIONE CIVILE - AREA 3DECRETO [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]isti gli atti del procedimento n. 2552/2026 R.G., relativo al ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], difeso come in atti;contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], difesa come in atti (controricorrente);[OSCURATO:PERSONA] N. 44 [OSCURATO:PERSONA], difeso come in atti(controricorrente);[OSCURATO:PERSONA], difeso come in atti (controricorrente);[OSCURATO:PERSONA] + ALTRI (intimati);Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità debbano essere compensate trala parte ricorrente e il controricorrente [OSCURATO:PERSONA], che si è associato alricorso e ha chiesto l’accoglimento delle relative conclusioni, mentre debbanoessere liquidate in favore delle altre parti controricorrenti, a norma dell’art. 391,secondo comma, c.p.c., come in dispositivo; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;compensa le spese del giudizio di legittimità tra la parte ricorrente e ilcontroricorrente [OSCURATO:PERSONA];condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimitàin favore delle altre parti controricorrenti, che liquida, per ciascuna di esse, inEuro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione, quanto alla [OSCURATO:PERSONA]Antonio – CentroResidenziale per Anziani ETS, in favore del difensore antistatario.Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 05/05/2026.IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]ott. [OSCURATO:PERSONA]