CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 34762/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia avverso la sentenza del 18/05/2022 della Corte di appello di Brescia visti gli atti del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], il provvedimento impugnato, il ricorso e le conclusioni delle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. lette le conclusioni del difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha eccepito la mancata notifica al difensore di fiducia del ricorso in cassazione proposto dal Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 2 ottobre 219, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Mantova ha condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione al reato di tentata rapina. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso detta sentenza, ritenendo, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, la condotta posta in essere inidonea a perfezionare il reato di tentata rapina.3. Con sentenza deliberata in data 18 maggio 2022, la Corte di Appello di Brescia, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare, ha condannato l'imputato alla pena di mesi 8 di reclusione previa riqualificazione del fatto nel reato di minaccia aggravata. 4. Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Brescia propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza di condanna. 5. Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta l'erronea applicazione degli artt. 56 e 628 cod. pen. La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che le minacce prospettate dall'imputato non sarebbero univocamente indirizzate ad ottenere la dazione di somme di denaro da parte della persona offesa in considerazione del fatto che, nel corso dell'azione aggressiva e minatoria, il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe reiterato l'originaria richiesta di denaro. Secondo il ricorrente, l'imputato avrebbe posto in essere gravi e protratte minacce, immediatamente dopo il rifiuto opposto dal sacerdote alla pretestuosa intimazione di consegna di denaro, cercando di sfondare a calci la porta della persona offesa ed estraendo un cacciavite; l'azione svelerebbe, pertanto, la finalizzazione delle minacce alla coartazione della volontà della persona offesa al fine di impossessarsi del denaro in precedenza richiesto. Le condotte dell'imputato sarebbero, pertanto, idonee e dirette in modo non equivoco alla consumazione del reato di rapina o quantomeno al reato di tentata estorsione. Tale affermazione troverebbe conferma nel fatto che il Formigoni subito dopo il fatto avrebbe contattato telefonicamente la polizia, riferendo di essere stato minacciato da un uomo che voleva del denaro ed il giorno successivo formalizzava la denuncia, dichiarando di aver subito un tentativo di rapina. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'eccezione formulata dal difensore del [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondata. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito all'univoco principio di diritto secondo cui l'omessa notificazione all'imputato del ricorso per cassazione proposto dalla parte pubblica o dalla parte civile non ne determina l'inammissibilità, e non causa la nullità degli atti del giudizio così instaurato; unico effetto dell'omissione è quello di non fare decorrere il termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, Giordano, Rv. 248868, in motivazione; Sez. 4, n. 20810 del 02/10/2018, Sejdaras, Rv.275802 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 20175 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Caiazzo, non massi mata). La Corte di Cassazione ha, inoltre, evidenziato che a fronte di siffatta irregolarità non è necessario dar corso alla notifica non eseguita in quanto la notifica dell'avviso di udienza è circostanza idonea a rendere edotto l'imputato del ricorso, facendogli carico della necessità di attivarsi per acquisire copia integrale dell'impugnazione (Sez. 6, n. 3594 del 03/11/2020, dep. 2021, Ragazzini, Rv. 280485). Dall'applicazione di tali principi di diritto è quindi escluso che, nel caso che occupa, non si sia regolarmente costituito il rapporto processuale. 2. Il ricorso proposto è fondato e deve essere accolto in quanto la motivazione appare apparente in ordine alla qualificazione del fatto nel reato meno grave di minaccia. Il percorso argomentativo posto a fondamento di tale riqualifìcazione non appare conforme al pacifico principio di diritto, affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di reato tentato, secondo cui gli atti possono ritenersi univoci ove, considerati in sé medesimi, per il contesto in cui si inseriscono, per la loro natura ed essenza, rivelino l'intenzione predatoria dell'agente (Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, Raicevic, Rv. 277032 - 02); la Corte di merito ha affermato -in modo apodittico- che le condotte violente e minatorie dell'imputato non sarebbero univocamente dirette «all'appropriazione di una somma di denaro» (vedi pag. 4 della sentenza impugnata) senza tenere conto che tali condotte sono state poste in essere, senza soluzione di continuità, immediatamente dopo che il [OSCURATO:PERSONA] aveva intimato alla persona offesa di consegnargli una somma di denaro. Peraltro, il Tribunale, sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa Formigoni, aveva spiegato le ragioni per le quali aveva ritenuto che la condotta tenuta dall'imputato fosse diretta ad impossessarsi del denaro (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza di primo grado), ragioni che la Corte territoriale trascura e svilisce, valorizzando esclusivamente la mancata reiterazione della richiesta di denaro nel corso della realizzazione delle condotte violente e minacciose, senza confutare adeguatamente quanto argomentato dal primo giudice in ordine all'univocità delle dichiarazioni del Fornnigoni. Ne consegue l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Brescia, che si pronuncerà sulle criticità esaminate dal Collegio, in piena aderenza ai principi ermeneutici indicati, ma con altrettanta ampia libertà del giudice del rinvio di orientarsi nel senso di riproporre l'esito decisorio già adottato ovvero di discostarsene. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appell