CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 settembre 2022
Cassazione n. 30061/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15151-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 101, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 29/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Roma si dichiarava incompetente a conoscere la domanda, proposta dagli odierni ricorrenti, di riconoscimento di un equo indennizzo per l’irragionevole durata di un giudizio di equa riparazione, introdotto innanzi la Corte di Appello di Roma nel febbraio 2009 e protrattosi per oltre sette anni, sino al provvedimento conclusivo del 31.5.2016. Contro detto decreto gli odierni ricorrenti proponevano opposizione, che la Corte di Appello di Roma rigettava con ordinanza del 31.7.2018. Avverso il provvedimento di rigetto gli odierni ricorrenti proponevano ricorso per regolamento di competenza, che veniva rigettato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 30434 del 21.11.2019. Con ricorso depositato il 18.2.2000 il giudizio veniva riassunto innanzi la Corte di Appello di Perugia, la quale, con il decreto oggi impugnato, dichiarava inammissibile la domanda. Ricorrono per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5-ter della legge n. 89 del 2001, 38. 50 e 645 c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile la domanda di equo indennizzo sul presupposto che gli istanti, dopo la pronuncia della Corte di Cassazione che aveva rigettato il ricorso per regolamento di competenza dai medesimi proposto, non avrebbero dovuto riassumere direttamente il giudizio in sede collegiale, bensì invocare l’emissione del decreto monocratico previsto dall’art. 3 della legge n. 89 del 2001. La censura è fondata. Il procedimento di equa riparazione previsto e disciplinato dalla legge n. 89 del 2001 si articola in due fasi, una necessaria, monocratica, ed una eventuale, e successiva, che si svolge dinanzi al collegio in conseguenza dell’opposizione eventualmente proposta da alcuna delle parti avverso il decreto conclusivo della prima fase. Si tratta di una struttura analoga a quella prevista dal codice di procedura civile per il decreto ingiuntivo; tanto l’opposizione avverso il decreto monocratico in materia di equa riparazione, che l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo, non costituiscono infatti fasi di reclamo rispetto ai provvedimenti opposti, ma introducono piuttosto giudizi a cognizione piena, nel cui ambito si realizza il contraddittorio tra le parti e la piena esplicazione delle loro facoltà defensive. Ne consegue che la domanda, originariamente introdotta nelle forme dell’istanza rivolta al giudice monocratico, costituisce poi l’oggetto del successivo giudizio di opposizione, ove quest’ultima venga proposta. In proposito, è opportuno ribadire che“In materia diequa riparazione per irragionevole durata del processo, l'opposizioneal collegio ex art. 5 ter della l. n. 89 del 2001 non è un mezzo d'impugnazione sulla legittimità del decreto monocratico, limitato dai motivi di censura, bensì è lo strumento processuale che attua il contraddittorio sulla fondatezza della domanda indennitaria, senza limitazione di temi” (Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 20463 del 12/10/2015, Rv.636596). Il giudizio di equa riparazione, dunque, una volta che sia stata proposta l’opposizione avverso l'iniziale provvedimento monocratico, è quello a cognizione piena che si svolge, nel contraddittorio tra le parti, di fronte al collegio della Corte di Appello territorialmente competente. A ciò consegue che la parte aveva soltanto l’onere di riassumere il giudizio, a seguito del rigetto del regolamento di competenza ad opera di questa Corte, dinanzi il collegio, e non anche quello di instare per l’emissione di un nuovo provvedimento monocratico. Va inoltre considerato che a seguito dell’ordinanza n. 30434 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale questa Corte ha rigettato il regolamento di competenza proposto dagli odierni ricorrenti avverso il provvedimento della Corte di Appello di Roma del 31.7.2018, e del successivo deposito, da parte degli istanti, di ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c., non è stato introdotto, innanzi alla Corte di Appello di Perugia, un nuovo giudizio, diverso e successivo rispetto a quello originariamente proposto innanzi alla Corte di Appello di Roma, bensì è stato coltivato l'unico giudizio pendente, incardinato inizialmente di fronte ad un giudice dichiaratosi incompetente, e proseguito successivamente dinanzi all’ufficio giudiziario effettivamente competente a conoscere la domanda di equo indennizzo. Ora, poichè il giudizio è unitario, una volta esperita la fase monocratica –pacificamente svoltasi dinanzi la Corte di Appello di Roma e conclusasi con decreto di incompetenza del 20.12.2017– ed introdotto, a seguito dell’opposizio ne proposta dagli odierni ricorrenti, il giudizio a cognizione piena in contraddittorio, è evidente che non è necessario ripetere la fase monocratica, in quanto essa è stata ormai definitivamente superata dall’introduzione della successiva fase di opposizione. La conferma, inoltre, dell’erroneità della tesi interpretativa seguita dalla Corte di merito si ricava implicitamente dal principio secondo cui “In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, in caso di declinatoria di competenza da parte del giudice originariamente adito, è inammissibile il regolamento di competenza richiesto d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 c.p.c., dal magistrato designato per la fase monitoria dal presidente della corte d'appello davanti alla quale la causa sia stata riassunta, trattandosi di prerogativa riservata al collegio, da investire con l'opposizione ex art. 5 ter; l'ingiunzione prevista dall'art. 3 della l. n. 89 del 2001, infatti, non ha i caratteri della definitività, atteso che contro di essa è proponibile l'opposizione al collegio, di cui all'art. 5 ter citato, che non è un mezzo d'impugnazione del decreto monocratico limitato dai motivi di censura, bensì un rimedio processuale ad ampio spettro, esperibile anche quando il giudice della fase monitoriaabbia deciso una questione di mero rito” (Cass . Sez.6 - 2 , Ordinanza n. 11856 del 18/06/2020 , Rv. 658451). Ciò conferma che il giudizio di equa riparazione che si svolge nel contraddittorio tra le parti è quello che si celebra dinanzi al collegio, a seguito dell’opposizione avverso l’iniziale provvedimento monocratico. Di conseguenza gli odierni ricorrenti hanno correttamente riassunto il giudizio, a seguito dell’ordinanza di questa Corte n. 30434 del 21.11.2019, mediante ricorso in riassunzione depositato il 18.2.2000 – e, dunque, tempestivamente– dinanzi la Corte di Appello di Perugia. Quest’ultima, dunque, avrebbe dovuto esaminare nel merito la domanda, e non limitarsi a dichiararla inammissibile per omesso esperimento della precedente fase monocratica, in effetti non più necessaria. A quanto precede consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della decisione impugnata ed il rinvio della causa alla Corte di Appello di Perugia, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio avrà cura di conformarsi al seguente principio di diritto: “In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, una volta esaurita la fase monocratica prevista dall’art. 3 della legge n. 89 del 2001, ed introdotto, a seguito di opposizione ex art. 5, il giudizio di opposizione, è quest’ultimo la sede processuale in cui viene delibata la domanda di equo indennizzo formulata dalla parte istante. Ne consegue che, ove il giudice dell’opposizione declini la propria competenza a conoscere di detta domanda, o confermi la declinatoria eventualmente già pronunciata all’esito della fase monocratica, è onere della parte istante riassumere il giudizio, nelle forme di rito, dinanzi al giudice indicato come competente, in sede collegiale, e dunque senza necessità di ripetere la fase monocratica, ormai esaurita, né di formulare istanza per l’emissione di un nuovo decreto monocratico”. PQM la Corte accoglie il ricorso , cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Perugia, in