Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28725/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BANGLADESH) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

Il difensore della parte civile Zurich insurance P.L.C., [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Milano decidendo con le forme del giudizio abbreviato, confermava la condanna dell'Hossain per il reato di truffa alla [OSCURATO:PERSONA] P.L.C. (art.642 cod. pen.).

Si contestava allo stesso di aver attestato falsamente di essere [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] vantaggio consistente nel pagamento in misura più favorevole del premio per la copertura assicurativa RCA.

Veniva riconosciuta la recidiva reiterata infraquinquennale

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 8 e 9 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla individuazione della competenza territoriale: questa avrebbe dovuto essere individuata nel distretto di Milano)uogo dove ha sede la compagnia assicurativa .E non nel luogo dove sarebbe stata richiesta la sottoscrizione della polizza. 2.1.1.Si tratta di motivo manifestamente infondato.

Il collegio riafferma che _L'eccezione di incompetenza territoriale, ritualmente prospettata nel termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen. e respinta dal giudice, può essere riproposta con i motivi di impugnazione senza, però, poter introdurre argomentazioni ulteriori rispetto a quelle originarie, anche se queste ultime potrebbero giustificare uno spostamento della competenza (Sez. 2, Sentenza n. 1415 del 13/12/2013, dep. 2014, Chiodi, Rv. 258149 - 01).

Nel caso in esame, come evidenziato dalla Corte di appello, la prima eccezione proposta era fondata sulla richiesta di valorizzazione del luogo di residenza dell'imputato e non del luogo in cui aveva sede la compagnia assicurativa: gli argomenti a sostegno della prima tempestiva eccezione erano dunque diversi da quelli avanzati in seguito (e ribaditi con il ricorso).

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio: la conferma di responsabilità sarebbe fondata sulla valorizzazione di un unico indizio, ovvero l'interesse economico del ricorrente alla falsificazione dei documenti.

Emergerebbe pertanto una violazione della regola di valutazione contenuta nell'articolo 533 del codice di rito, che impone che la condanna debba essere dimostrata "al di là di ogni ragionevole dubbio"; nel dettaglio: in primo luogo si riteneva che non fosse stato scrutinato il possibile interesse di altri alla sottoscrizione della polizza; in secondo luogo si deduceva che sarebbe stato assegnato valore probatorio alla mancata spiegazione alternativa dei fatti proveniente dal ricorrente, non tenendo in considerazione che l'accusato ha diritto al silenzio; da ultimo si deduceva che la sentenza sarebbe carente in ordine alla valutazione della convergenza degli indizi raccolti nel corso della progressione processuale.

2.2.1. La doglianza è manifestamente infondata in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.

In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate, devono essere allegate in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).

Nel caso in esame con motivazione esaustiva ed accurata la Corte di appello confermava la valutazione in ordine alla sussistenza della responsabilità per i fatti in contestazione rilevando come fosse incontrovertibile - perché provato documentalmente che il ricorrente risiedesse a Sant'Antimo (NA) e non già in Pioltello come dallo stesso dichiarato all'atto della stipulazione della polizza, al fine di lucrare un miglio premio (pag. 2 della sentenza impugnata).4

2.3. Violazione di legge (art. 344 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione di tempestività della querela: questa sarebbe stata proposta oltre il termine di legge essendo le indagini effettuate dalla assicurazione non necessarie ai fini del raggiungimento della consapevolezza dell'illecito; segnatamente si deduceva che l'acquisizione della visura ACI, per pacifica ammissione dello stesso querelante, era una prova necessaria solo per avere maggiore «sicurezza processuale», ma non ai fini della conoscenza effettiva del reato.

2.3.1. La doglianza è manifestamente infondata.

In via preliminare il collegio ribadisce che il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva - come nel caso in esame - e soggettiva (Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277081; Sez. 5, Sentenza n. 46485 del 20/06/2014, Lezzi, Rv. 261018; sez. 5, n. 14660 del 1\10\1999; Carniato, Rv. 215188 - 01).

A ciò si aggiunge che la "retrodatazione", momento in cui la parte civile avrebbe avuto piena conoscenza dell'illecito2implica delle valutazioni di merito che sono sottratte alla competenza del giudice di legittimità?il quale ha il limitato compito di controllare la tenuta logica della motivazione e la eventuale presenza di illogicità manifeste.

Nel caso in esame asserire che la visura camera al PRA non aveva incidenza sulla consumazione dell'illecito significa invocare una valutazione alternativa delle emergenze processuali, non consentita questa sede: ninvero sia il tribunale che la Corte di appello avevano ritenuto che la piena consapevolezza dell'illecito in capo alla compagnia assicuratrice risaliva proprio al 4 agosto 2015, data della visura al PRA (pag. 3 della sentenza impugnata).

2.4. Violazione di legge (art. 131 bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'esimente della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131 cod. pen.: questa non sarebbe stata concessa nonostante fosse emersa la particolare tenuità dell'offesa.

2.4.1. In materia il collegio riafferma che ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti. (Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; Sez.

U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01) Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello offriva una ineccepibile motivazione in ordine al diniego contestato, escludendo con valutazione di merito priva di illogicità manifeste, non rivisitabile in questa sede, che il danno cagionato all'offeso fosse di particolare tenuità (pag. 3 della sentenza impugnata).

2.5. Violazione di legge (art 99 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale: si deduceva che l'aggravante era a riconoscimento facoltativo e che la stessa, pertanto, avrebbe dovuto essere esclusa / tenuto conto che non sussisterebbero gli elementi sintomatici di una maggiore colpevolezza o pericolosità del ricorrente. 2.5.1.Si riafferma che la sentenza di merito potrà essere valutata in ordine alla possibile "violazione di legge" tanto nel caso in cui abbia applicato gli incrementi di pena per la recidiva in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 99 cod.pen., quanto nel caso in cui il giudice abbia esercitato la facoltà di applicare o non applicare tali incrementi omettendo del tutto di motivare la scelta.

La decisione può essere sindacata in sede di legittimità, ai sensi e nei limiti dell'art. 606 cod.proc.pen., comma 1 lett. e), anche nel caso in cui la motivazione sussista, ma sia contraddittoria o manifestamente illogica (Sez. 2 n. 19557 del 19.3.2008,Buccheri, Rv 240404): incombe pertanto sul giudice uno specifico onere di motivazione sia ove egli ritenga, sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep 2012,Marcianò, Rv. 251690; Sez. 6, n. 15244 del 27/02/2013, Nicotra, Rv. 256183).

Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni e contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello offriva una persuasiva motivazione in ordine allo specifico accrescimento della pericolosità correlato alla consumazione della truffa in giudizio.

Si rilevava infatti che il ricorrente era gravato da precedenti condanne per reati a struttura fraudolenta, sicché la consumazione della truffa per cui si procede confermava sicuramente un effettivo accrescimento della pericolosità.

Si tratta di una motivazione che si sottrae ad ogni censura in questa sede essendo priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali.

2.6. Violazione di legge (artt. 62 bis e 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla definizione del trattamento sanzionatorio: si deduceva l'illegittimità sia del giudizio di bilanciamento (che avrebbe dovuto risolversi nella prevalenza delle attenuanti generiche l'unica aggravante contestata, la recidiva), che della definizione della pena base, che sarebbe stata determinata senza tenere conto delle modalità dell'azione, dell'effettivo danno per i beni giuridici tutelati, dell'intensità del dolo e della capacità a delinquere dell'imputato. 2.6.1.La doglianza è manifestamente infondata in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati.. (Sez. 5 - , Sentenza n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654).

Sul punto il collegio conferma e condivide il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui per il corretto adempimento dell'obbligo della motivazione in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee è sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen..

Nel caso in esame la Corte di appello ribadiva la legittimità del giudizio effettuato dal primo giudice ed escludeva l'emersione di elementi idonei a legittimare un bilanciamento di maggior favore (pag. 3 della sentenza impugnata).

La motivazione, anche in questa parte, si sottrae ad ogni censura.

2.7. Violazione di legge e vizio di motivazione sarebbe stata omessa la valutazione del settimo e dell'ottavo motivo di appello con i quali si contestava la legittimità della mancata applicazione di sanzioni sostitutive e della quantificazione del danno patito dalla parte civile.

2.7.1. Si ribadisce infatti che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3 n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700).

Il collegio rileva che nel caso in esame le doglianze proposte sul punto contestato con l'appello erano generiche ed assertive e non prendevano in considerazione la natura equitativa della liquidazione.

La genericità della prima impugnazione esonerava pertanto il giudice di appello dal fornire una specifica motivazione sul punto contestato. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Zurich insurance P.L.C. che - tenuto conto dei parametri di legge vigenti - liquida in complessivi euro 3510 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Z

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BANGLADESH) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Il difensore della parte civile Zurich insurance P.L.C., [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Milano decidendo con le forme del giudizio abbreviato, confermava la condanna dell'Hossain per il reato di truffa alla [OSCURATO:PERSONA] P.L.C. (art.642 cod. pen.). Si contestava allo stesso di aver attestato falsamente di essere [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] vantaggio consistente nel pagamento in misura più favorevole del premio per la copertura assicurativa RCA. Veniva riconosciuta la recidiva reiterata infraquinquennale 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 8 e 9 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla individuazione della competenza territoriale: questa avrebbe dovuto essere individuata nel distretto di Milano)uogo dove ha sede la compagnia assicurativa .E non nel luogo dove sarebbe stata richiesta la sottoscrizione della polizza. 2.1.1.Si tratta di motivo manifestamente infondato. Il collegio riafferma che _L'eccezione di incompetenza territoriale, ritualmente prospettata nel termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen. e respinta dal giudice, può essere riproposta con i motivi di impugnazione senza, però, poter introdurre argomentazioni ulteriori rispetto a quelle originarie, anche se queste ultime potrebbero giustificare uno spostamento della competenza (Sez. 2, Sentenza n. 1415 del 13/12/2013, dep. 2014, Chiodi, Rv. 258149 - 01). Nel caso in esame, come evidenziato dalla Corte di appello, la prima eccezione proposta era fondata sulla richiesta di valorizzazione del luogo di residenza dell'imputato e non del luogo in cui aveva sede la compagnia assicurativa: gli argomenti a sostegno della prima tempestiva eccezione erano dunque diversi da quelli avanzati in seguito (e ribaditi con il ricorso). 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio: la conferma di responsabilità sarebbe fondata sulla valorizzazione di un unico indizio, ovvero l'interesse economico del ricorrente alla falsificazione dei documenti. Emergerebbe pertanto una violazione della regola di valutazione contenuta nell'articolo 533 del codice di rito, che impone che la condanna debba essere dimostrata "al di là di ogni ragionevole dubbio"; nel dettaglio: in primo luogo si riteneva che non fosse stato scrutinato il possibile interesse di altri alla sottoscrizione della polizza; in secondo luogo si deduceva che sarebbe stato assegnato valore probatorio alla mancata spiegazione alternativa dei fatti proveniente dal ricorrente, non tenendo in considerazione che l'accusato ha diritto al silenzio; da ultimo si deduceva che la sentenza sarebbe carente in ordine alla valutazione della convergenza degli indizi raccolti nel corso della progressione processuale. 2.2.1. La doglianza è manifestamente infondata in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate, devono essere allegate in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso in esame con motivazione esaustiva ed accurata la Corte di appello confermava la valutazione in ordine alla sussistenza della responsabilità per i fatti in contestazione rilevando come fosse incontrovertibile - perché provato documentalmente che il ricorrente risiedesse a Sant'Antimo (NA) e non già in Pioltello come dallo stesso dichiarato all'atto della stipulazione della polizza, al fine di lucrare un miglio premio (pag. 2 della sentenza impugnata).4 2.3. Violazione di legge (art. 344 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione di tempestività della querela: questa sarebbe stata proposta oltre il termine di legge essendo le indagini effettuate dalla assicurazione non necessarie ai fini del raggiungimento della consapevolezza dell'illecito; segnatamente si deduceva che l'acquisizione della visura ACI, per pacifica ammissione dello stesso querelante, era una prova necessaria solo per avere maggiore «sicurezza processuale», ma non ai fini della conoscenza effettiva del reato. 2.3.1. La doglianza è manifestamente infondata. In via preliminare il collegio ribadisce che il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva - come nel caso in esame - e soggettiva (Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277081; Sez. 5, Sentenza n. 46485 del 20/06/2014, Lezzi, Rv. 261018; sez. 5, n. 14660 del 1\10\1999; Carniato, Rv. 215188 - 01). A ciò si aggiunge che la "retrodatazione", momento in cui la parte civile avrebbe avuto piena conoscenza dell'illecito2implica delle valutazioni di merito che sono sottratte alla competenza del giudice di legittimità?il quale ha il limitato compito di controllare la tenuta logica della motivazione e la eventuale presenza di illogicità manifeste. Nel caso in esame asserire che la visura camera al PRA non aveva incidenza sulla consumazione dell'illecito significa invocare una valutazione alternativa delle emergenze processuali, non consentita questa sede: ninvero sia il tribunale che la Corte di appello avevano ritenuto che la piena consapevolezza dell'illecito in capo alla compagnia assicuratrice risaliva proprio al 4 agosto 2015, data della visura al PRA (pag. 3 della sentenza impugnata). 2.4. Violazione di legge (art. 131 bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'esimente della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131 cod. pen.: questa non sarebbe stata concessa nonostante fosse emersa la particolare tenuità dell'offesa. 2.4.1. In materia il collegio riafferma che ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti. (Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01) Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello offriva una ineccepibile motivazione in ordine al diniego contestato, escludendo con valutazione di merito priva di illogicità manifeste, non rivisitabile in questa sede, che il danno cagionato all'offeso fosse di particolare tenuità (pag. 3 della sentenza impugnata). 2.5. Violazione di legge (art 99 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale: si deduceva che l'aggravante era a riconoscimento facoltativo e che la stessa, pertanto, avrebbe dovuto essere esclusa / tenuto conto che non sussisterebbero gli elementi sintomatici di una maggiore colpevolezza o pericolosità del ricorrente. 2.5.1.Si riafferma che la sentenza di merito potrà essere valutata in ordine alla possibile "violazione di legge" tanto nel caso in cui abbia applicato gli incrementi di pena per la recidiva in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 99 cod.pen., quanto nel caso in cui il giudice abbia esercitato la facoltà di applicare o non applicare tali incrementi omettendo del tutto di motivare la scelta. La decisione può essere sindacata in sede di legittimità, ai sensi e nei limiti dell'art. 606 cod.proc.pen., comma 1 lett. e), anche nel caso in cui la motivazione sussista, ma sia contraddittoria o manifestamente illogica (Sez. 2 n. 19557 del 19.3.2008,Buccheri, Rv 240404): incombe pertanto sul giudice uno specifico onere di motivazione sia ove egli ritenga, sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep 2012,Marcianò, Rv. 251690; Sez. 6, n. 15244 del 27/02/2013, Nicotra, Rv. 256183). Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni e contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello offriva una persuasiva motivazione in ordine allo specifico accrescimento della pericolosità correlato alla consumazione della truffa in giudizio. Si rilevava infatti che il ricorrente era gravato da precedenti condanne per reati a struttura fraudolenta, sicché la consumazione della truffa per cui si procede confermava sicuramente un effettivo accrescimento della pericolosità. Si tratta di una motivazione che si sottrae ad ogni censura in questa sede essendo priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali. 2.6. Violazione di legge (artt. 62 bis e 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla definizione del trattamento sanzionatorio: si deduceva l'illegittimità sia del giudizio di bilanciamento (che avrebbe dovuto risolversi nella prevalenza delle attenuanti generiche l'unica aggravante contestata, la recidiva), che della definizione della pena base, che sarebbe stata determinata senza tenere conto delle modalità dell'azione, dell'effettivo danno per i beni giuridici tutelati, dell'intensità del dolo e della capacità a delinquere dell'imputato. 2.6.1.La doglianza è manifestamente infondata in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati.. (Sez. 5 - , Sentenza n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654). Sul punto il collegio conferma e condivide il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui per il corretto adempimento dell'obbligo della motivazione in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee è sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen.. Nel caso in esame la Corte di appello ribadiva la legittimità del giudizio effettuato dal primo giudice ed escludeva l'emersione di elementi idonei a legittimare un bilanciamento di maggior favore (pag. 3 della sentenza impugnata). La motivazione, anche in questa parte, si sottrae ad ogni censura. 2.7. Violazione di legge e vizio di motivazione sarebbe stata omessa la valutazione del settimo e dell'ottavo motivo di appello con i quali si contestava la legittimità della mancata applicazione di sanzioni sostitutive e della quantificazione del danno patito dalla parte civile. 2.7.1. Si ribadisce infatti che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3 n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700). Il collegio rileva che nel caso in esame le doglianze proposte sul punto contestato con l'appello erano generiche ed assertive e non prendevano in considerazione la natura equitativa della liquidazione. La genericità della prima impugnazione esonerava pertanto il giudice di appello dal fornire una specifica motivazione sul punto contestato. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Zurich insurance P.L.C. che - tenuto conto dei parametri di legge vigenti - liquida in complessivi euro 3510 oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Z
Sentenza Cassazione n. 28725/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris