CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14546/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 del G.i.p. del Tribunale di Lecco visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 12 ottobre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato continuato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, t.u. stup., la pena di tre anni e otto mesi di reclusione ed euro 16.000,00 di multa, disponendo, per quanto qui interessa, la confisca, diretta o per equivalente, del profitto di reato sino alla concorrenza della somma di euro 150.000,00, nonché la confisca del telefono cellulare, del motoveicolo e del denaro in sequestro. 2. Avverso l'indicata sentenza, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con unico motivo, la carenza di motivazione quanto alla confisca del telefono cellulare, del motoveicolo e del denaro in sequestro. Trattandosi di confisca facoltativa, si sarebbe dovuto argomentare il nesso di pertinenzialità con il reato, ma non vi era prova che il motoveicolo fosse stato utilizzato per commettere il delitto né che il denaro rinvenuto in possesso del ricorrente ne costituisse profitto. 3. Ciò premesso, osserva il Collegio che, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Posto che nel caso di specie quest'ultima non era stata oggetto di accordo, il ricorso per cassazione sul punto può essere proposto per i consueti motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., come di recente confermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione (S.U. 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-01), sicché l'impugnazione è ammissibile e, nei termini di cui infra, anche parzialmente fondata. 4. Va in primo luogo osservato che il ricorrente non contesta la confisca, anche per equivalente, disposta ai sensi dell'art. 73, comma 7 bis, T.U. stup. sino alla concorrenza della somma di euro 150.000, ma soltanto le specifiche statuizioni circa la confisca del motociclo, del telefono cellulare e del denaro in sequestro. 4.1. Con riguardo a queste ultime statuizioni, la sentenza attesta come il telefono sia stato utilizzato per l'attività di spaccio ed il ricorrente non contesta specificamente tale statuizione, sicché, sul punto, il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. 2 fi 4.2. Quanto al motociclo e al denaro in sequestro la sentenza non reca invece alcuna motivazione circa le ragioni della disposta confisca, che, per come indicata in dispositivo, va ritenuta ulteriore rispetto alla (e non ricompresa nella) confisca per equivalente del profitto del reato disposta sino alla concorrenza dell'importo di cui si è detto (del resto, il giudice ha restituito all'imputato l'apparecchio IPHONE pure in sequestro, sul rilievo del suo mancato utilizzo per lo spaccio). La confisca del motociclo e del denaro in sequestro imponeva, pertanto, una specifica motivazione sulla pertinenzialità di tali cose rispetto al reato commesso (cfr. Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204; Sez. 6, n. 13049 del 05/03/2013, Spinelli, Rv. 254881), ovvero una motivazione comunque idonea a spiegare e giustificare le ragioni dell'ablazione. 4.3. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata in parte qua, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lecco. Nel resto il ricorso va invece dichiarato inammissibile P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del motoveicolo e del denaro in sequestro con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Lecco. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 1° marzo 2022.