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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 marzo 2026

Cassazione n. 09826/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 9826/2026196/2003 e ss mm Roma lì 13/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 730/2025* * UP 28/11/2025* * R G N 24799/2025* *** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZA* ricorsi proposti da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 07/01/2025 della Corte d appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * *che ha concluso chiedendo che sia dichiarato inammissibile il ricorso di * * e ilrigetto del ricorso di * *L avvocato * * conclude chiedendo l annullamento della sentenza impugnataRITENUTO IN FATTO1 Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] PrimaSezione penale ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che hacondannato * * alla pena di anni dodici di reclusione per il reato di cui all art56 575 577 cod pen commesso in danno di * * Ha altresì confermato lamedesima sentenza che ha condannato * * alla pena di mesi sei di reclusioneper il reato di cui all art 378 cod pen2 * gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione per il tramite dei propridifensori di fiducia3 * * a mezzo dell avvocato * * deduce sei motivi diricorso di seguito enunciati in conformità al disposto di cui all art 173 disp att cod procpen3 1 Con il primo motivo il ricorrente eccepisce la carenza la contraddittorietà e lamanifesta illogicità della motivazione in ordine alla ricostruzione della dinamica del fatto inquanto dalle risultanze dibattimentali sarebbe emerso che il sacerdote * *tirato per la tunica dal * da una parte e dal * e dal D * dall altra partesarebbe accidentalmente caduto in terra sbattendo la testa si sostiene che il ricorrente nonavrebbe colpito la persona offesa con calci e pugni al volto ma lo avrebbe colpito con manoaperta al fine di difendersi dall aggressione di quest ultimo Di conseguenza sulla base ditale diversa dinamica i giudici avrebbero dovuto escludere la sussistenza del dolo del reatodi omicidio È poi eccepita la carenza di motivazione o comunque l apparenza della stessain ordine all elemento psicologico del reato3 2 Con il secondo motivo il ricorrente rileva la contraddittorietà della motivazione nellaparte in cui ha posto a fondamento della ricostruzione del fatto come tentato omicidio ledichiarazioni del D *Si afferma poi che dal filmato non risultano immagini che riprendono il ricorrentecolpire il sacerdote alla testa dovendosi pertanto ricondurre alla caduta accidentalel ematoma riportato al cranio come emergerebbe anche dalle dichiarazioni di ** * dichiarazioni che non sarebbero state oggetto di valutazione da parte dellasentenza impugnataSecondo la difesa la sentenza non avrebbe considerato che i colpi inferti dal * amano aperta e senza oggetti contundenti sono stati indirizzati al lato del cranio opposto aquello interessato dall ematoma sicché è la caduta accidentale ad avere determinato dettoematoma da cui poi è conseguita la necessità dell intervento chirurgico3 3 Con il terzo motivo il ricorrente eccepisce la carenza motivazionale e lacontraddittorietà della stessa lì dove la sentenza impugnata ha ritenuto l inverosimiglianzadella circostanza che il sacerdote abbia potuto offendere con gli epiteti di «pedofilo» e«magnaccio» il * sul rilievo della maggiore plausibilità del contrario e anche lì doveafferma pur ammettendo che il sacerdote abbia potuto per primo colpire il * che lareazione di quest ultimo sia stata del tutto eccessiva * tali dati la sentenzasarebbe incorsa in argomentazioni illogiche omettendo di considerare circostanze quali laprovocazione la legittima reazione lo stato di ira determinato da un fatto ingiusto altrui3 4 Con il quarto motivo il ricorrente eccepisce la grave carenza motivazionale e lacontraddittorietà grave e palese della sentenza impugnata in punto di gravità delle lesioninella parte in cui ha evidenziato che la persona offesa è rimasta in ospedale per circa unmese con postumi permanenti al riguardo si rileva che la sentenza del tutto illogicamenteha affermato la gravità delle lesioni giacché lo stesso sacerdote ha dichiarato di essere statoin precedenza operato al cuore e di soffrire di altre patologie non risultando da nessundocumento o testimonianza che la persona offesa abbia riportato postumi permanentirispetto al fatto contestato3 5 Con il quinto motivo il ricorrente deduce la mancanza della motivazione in ordine aldiniego delle circostanze generiche3 6 Con il sesto motivo eccepisce la mancanza della motivazione sul motivo di appellocon il quale la difesa aveva richiesto la derubricazione del reato in quello di cui all art 582cod pen con conseguente dichiarazione di improcedibilità per difetto di querela4 * * per mezzo dell avv to * * deduce tre motivi di ricorso diseguito indicati in conformità al disposto di cui all art 173 disp att cod proc pen4 1 Con il primo motivo il ricorrente rileva la violazione delle disposizioni di cui agli artt125 e 192 cod proc pen nonché la illogicità la carenza e la contraddittorietà dellamotivazione in riferimento alla configurabilità del reato di cui all art 378 cod penIn particolare si eccepisce che la sentenza non avrebbe fornito le ragioni dellasussistenza degli elementi tipici del reato di favoreggiamento personale dal momento che il* non era presente all aggressione e pertanto non poteva conoscere le dinamiche e idettagli dell accadutoInoltre si deduce che nell invito a non dire nulla rivolto allo * – secondoquanto affermato dal D * non si riscontrerebbe un comportamento idoneo adeludere le investigazioni dal momento che tale comportamento si sarebbe realizzato primache venisse emessa l ordinanza di custodia cautelare e gli atti investigativi successivi4 2 Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce la violazione di legge in relazioneall art 125 cod proc pen circa il mancato riconoscimento della causa di esclusione dellapunibilità ex art 131 bis cod penAd avviso della difesa la motivazione si sostanzierebbe in clausole di stile relative allagravità del fatto omettendo di considerare la scarsa offensività della condotta consistita inuna unica espressione che non ha avuto effetto elusivo dell attività di indagine e sotto ilprofilo soggettivo non considerando che il ricorrente non ha inteso inficiare lo svolgimentodelle indagini ma piuttosto mantenere un riserbo o un comportamento omertoso4 3 Con il terzo motivo il ricorrente deduce la carente ed erronea motivazione inriferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all art62 bis cod pen in quanto la sentenza impugnata si è limitata al mero richiamo delle ragioniespresse dal Giudice di primo grado ha altresì evidenziato che la carente argomentazionesi è riverberata anche sulla misura del trattamento sanzionatorio che avrebbe dovuto esserestabilito conformemente ai parametri di cui all art 133 cod pen5 [OSCURATO:PERSONA] generale con requisitoria orale ha concluso chiedendo ilrigetto del ricorso proposto da * * l inammissibilità di quello proposto da* *[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1 * i ricorsi sono infondati per le ragioni di seguito indicate2 Il ricorso proposto da * * è complessivamente infondato perché ledoglianze poste alla base della totalità dei motivi di ricorso non scalfiscono la solidità dellasentenza impugnata il cui impianto argomentativo risulta conforme alla sentenza di primogrado la quale viene riportata nelle parti più significativeCon motivazione priva di criticità logiche condotta con completezza di ragionamento edi analisi delle emergenze istruttorie i * della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] dato conto nitidamente della dinamica dell aggressione posa in essere ai danni delsacerdoteIl provvedimento impugnato – pur riconoscendo che dalle riprese delle telecamere divideosorveglianza presenti sul luogo non emerge con certezza se il * abbia sferratocalci alla testa del sacerdote – osserva tuttavia che dalle stesse immagini risulta comel indagato in due momenti successivi e tra loro immediatamente consecutivi abbia inflittodue violente aggressioni alla persona offesa colpendola alla testa con reiterati pugni e alcorpo con calci da ciò traendo la logica conclusione che le lesioni riportate dal sacerdotesiano state causate proprio dai colpi inferti al capoLa sentenza ricostruisce l aggressione precisando che nel corso del primo pestaggioalla vittima sono stati inferti ben sei pugni e un calcio tutti diretti alla parte sinistra del capocioè sul lato opposto rispetto a quello in cui è stato rilevato l ematoma Nel secondopestaggio invece altri tre pugni risultano essere stati sferrati verso la testa oltre a dueulteriori calciCon questa ricostruzione della dinamica dell aggressione il ricorrente non si èconfrontato affatto limitandosi a sottolineare l assenza di calci inferti al capo e ad attribuirerilievo soltanto a una parte dell azione violenta ossia quella in cui egli avrebbe colpito lapersona offesa con pugni sul lato del cranio opposto a quello interessato dall ematomafacendo da ciò discendere l ipotesi che l ematoma sia derivato da una caduta accidentaleconseguente al fatto che il sacerdote sarebbe stato strattonato per la tunica dal ricorrente eda * e D *In relazione a tale profilo va evidenziato che i * di appello rispondendo alladoglianza difensiva hanno rimarcato che nessuna caduta accidentale risulta ripresa dalleimmagini del sistema di videosorveglianzaLa sentenza censurata resiste inoltre alle ulteriori doglianze difensive che valorizzanole dichiarazioni del teste D * in ordine al pugno che il sacerdote avrebbe inferto alricorrente e che avrebbe dato inizio egli stesso all aggressioneSi coglie con evidenza come tale gesto oltre a non essere stato ripreso dalletelecamere non abbia in ogni caso portata disarticolante della ricostruzione fattuale inpunto di qualificazione giuridica del fatto quale tentato omicidio atteso che alla dinamicaaggressiva indicata – della quale la sentenza pone in particolare rilievo il fatto che l anzianosacerdote sia stato aggredito da un giovane venticinquenne spalleggiato da amici coetaneila sentenza aggiunge la significativa rilevanza della zona corporea ovvero la testaripetutamente attinta e le conseguenti lesioni riportate come spiegate dai mediciIn conformità alla motivazione resa dalla sentenza di condanna di primo grado ilprovvedimento di appello evidenzia infatti che per le lesioni riportate il sacerdote è statooperato di urgenza è entrato in coma ed è rimasto in terapia intensiva per circa un mesecondizioni di salute che come riferito dai medici * e * sono consistite in unematoma subdurale acuto di per sé idoneo a portare alla morte soprattutto nelle personeanziane per la maggiore fragilità della scatola cranica E nella fattispecie in esame questopericolo di morte si è effettivamente concretizzato tant è che ha determinato la necessità diintervenire di urgenza specificandosi altresì nella sentenza impugnata che la formazione ditali ematomi non poteva essere influenzata dalla pregressa e abituale assunzione da partedella persona offesa della cardio aspirinaDi conseguenza la sentenza fornisce piena ragione della impossibilità di riteneresussistenti i presupposti per configurare l attenuante della provocazione né dello stato di iradeterminato da un fatto ingiusto rilevando che sebbene sia stato il sacerdote ad alzare perprimo il pugno circostanza che risulta dalle riprese – tale dato non giustifica la condotta del* che ha continuato a pestare il sacerdote nonostante fosse trattenuto dagli amiciTale conclusione non è incisa dal dubbio in ordine alla individuazione di chi se ilsacerdote o il ricorrente abbia espresso gli epiteti offensivi dovendosi al riguardoevidenziare che la sentenza ha correttamente dato conto anche della possibilità che leoffese siano state espresse dalla persona offesa rilevando tuttavia che alcunagiustificazione potesse attribuirsi all aggressione violenta e protratta ai danni della personaoffesa2 1 Inoltre le deduzioni difensive non risultano apportare elementi idonei a contrastarela motivazione della sentenza in ordine alla sussistenza dell elemento del dolo omicidiarioSul punto dell elemento psicologico del dolo omicidiario la sentenza rileva – posta laricostruzione fattuale del doppio pestaggio – che il ricorrente ha colpito il sacerdote al cranioreiteratamente non desistendo dall azione nemmeno dopo l intervento più volte effettuato daalcuni dei suoi amici per impedirgli di accanirsi sulla persona del sacerdote e nonostante gliavessero gridato di fermarsi perché la stava ammazzando o che addirittura l avesse giàammazzata si tratta di una conclusione cui la sentenza perviene sulla base delladeposizione della persona offesa non oggetto di contestazione da parte della difesaIn piena conformità alla pronuncia di primo grado la sentenza impugnata evidenzia che* — dopo aver sferrato sei pugni al capo del sacerdote facendolo cadere a terra —viene inizialmente allontanato da uno dei ragazzi presenti * ciò egli è tornatonervosamente ad aggredire nuovamente il sacerdote Anche in questa seconda occasioneD * e * hanno tentato di bloccarlo senza successo poiché il ricorrente si èscagliato ancora contro la vittima colpendola come già indicato con altri tre pugni alla testaprovocandone una nuova caduta * volta a terra il sacerdote è stato ulteriormentepercosso dal ricorrente con due calci prima che quest ultimo fosse definitivamenteallontanato2 2 Alla luce di tale puntuale descrizione la sentenza ha correttamente qualificato i fattialla stregua del delitto di cui all art 56 575 cod pen rilevandone la sussistenzadell elemento oggettivo e soggettivo e non piuttosto della meno grave fattispecie del reatodi lesioniNel caso in esame la configurabilità del reato di tentato omicidio rispetto a quello dilesione personale è stata evidenziata sotto il profilo oggettivo avendo riguardo allapervicace violenta aggressione del ricorrente che scagliando pugni ripetuti almeno novedirettamente al cranio di una persona di settantaquattro anni ne ha messo in concretopericolo la vita E sotto il profilo soggettivo ponendo in rilievo l atteggiamento psicologico delricorrente il quale ha in più momenti ravvicinati colpito reiteratamente la l anziana personanonostante alcuni dei presenti lo avessero avvertito che la stava ammazzando continuandoa colpirla con calci pur quando la vittima si era accasciata al suoloAl riguardo il Collegio rileva che l analisi relativa alla ricorrenza del dolo nel tentatoomicidio non deve necessariamente approdare alla ricostruzione di un dolo specifico di tipointenzionale posto che il tentativo punibile è tale anche in presenza di dolo diretto di tipoalternativo ferma restando la ritenuta incompatibilità tra tentativo punibile e dolo eventuale Sez 1 n 47339 del 24/09/2024 * in motivazioneIl dolo alternativo – che si configura nel caso di specie è dolo diretto in quantoespressione di un atteggiamento volitivo che include accanto a un primo evento preso dimira un secondo evento altamente probabile che è quindi previsto anch esso come scopodella condotta e non è per tale ragione meramente accettato come conseguenza accessoriao ulteriore Sez 1 n 33435 del 30/3/2023 * n m Sez 1 n 267 del 14/12/2011 dep2012 * Rv 252046 01La ricostruzione della vicenda criminosa operata nella sentenza impugnata e laconseguente affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di tentato omicidiorisulta pertanto pienamente conforme ai principi sopra indicatiLe argomentazioni fin qui svolte comportano di conseguenza l infondatezza del sestomotivo di ricorso con cui si è dedotta la mancata motivazione in ordine alla derubricazionedel reato in quello di cui all art 582 cod pen con conseguente dichiarazione diimprocedibilità per difetto di querela giacché la sentenza confermando la condanna delricorrente ha alla luce delle considerazioni espletate escluso la configurabilità della menograve fattispecie di reato2 3 Il quinto motivo di ricorso con il quale si deduce la mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche è inammissibile in conformità al principio di diritto affermatoda questa Corte secondo il quale non possono essere dedotte con il ricorso per cassazionequestioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perchénon devolute alla sua cognizione Sez 2 n 13826 del 17/02/2017 * Rv 269745 01 * fattispecie infatti non risulta che la mancata concessione delle circostanze3 Anche il ricorso proposto da * * è complessivamente infondato3 1 * di pregio è la doglianza con la quale si deduce l insussistenza degli elementicostitutivi del delitto di cui all art 378 cod penCon motivazione esaustiva la sentenza impugnata dà conto delle ragioni della confermadella responsabilità del ricorrente per il reato di favoreggiamento personale evidenziandocome dalle captazioni ambientali effettuate presso la sala d attesa dei * il giornodopo il pestaggio emerga che il * – assente su luogo ma consapevole del pestaggiocommesso dal * –abbia incitato * * a non riferire alla poliziagiudiziaria nulla di quanto fosse a sua conoscenza circa l aggressione subita dal sacerdotee in particolare in ordine alla identificazione del responsabileE a completamento delle prove a carico del ricorrente i giudici di appello indicano altresìla testimonianza resa in dibattimento da * D * presente all aggressione cheha dichiarato di aver sentito il ricorrente sollecitare * * a non dire nullaai carabinieri* pertanto pienamente configurabile la fattispecie del reato in questione inconformità al consolidato principio affermato da questa Corte secondo cui il reato difavoreggiamento personale è integrato da qualunque condotta attiva o omissiva cheprovochi una negativa alterazione del contesto fattuale all interno del quale le investigazionie le ricerche sono già in corso o si potrebbero iniziare non essendo necessaria ladimostrazione dell effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito Sez 6 n 9415 del16/02/2016 * Rv 267276 01Va quindi ritenuta l assoluta inconferenza della doglianza difensiva con la quale sideduce la non configurabilità del reato perché il ricorrente non avrebbe tenuto uncomportamento idoneo ad eludere le investigazioni dal momento che la condotta diincitamento a non rendere dichiarazioni utili alla identificazione dei responsabili si sarebberealizzata prima che venisse emessa l ordinanza di custodia cautelare e gli atti investigativisuccessiviA parte la considerazione che attraverso la convocazione a rendere le dichiarazioni leindagini erano già in corso per cui diviene ancor più irrilevante la circostanza che non erastata ancora adottata l ordinanza restrittiva va in ogni caso ribadito che il reato difavoreggiamento personale è configurabile nel caso di aiuto consapevolmente fornito alcolpevole di un delitto a sottrarsi a investigazioni ancora non in atto purché esse sianochiaramente immaginabili dall agente sulla base degli elementi concreti a sua conoscenza Sez 6 n 16246 del 12/03/2013 * Rv 256184 01 e che l aiuto comprende anche lapressione esercitata su un terzo per indurlo a ritrattare le accuse formulate a carico delsoggetto che si intende favorire non avendo rilevanza che l agente operi quando leinvestigazioni dell autorità non siano ancora iniziate o siano già avviate o addiritturaconcluse Sez 2 n 10211 del 02/07/1985 * Rv 170936 013 2 * di fondamento è anche la censura con la quale il ricorrente ha dedottol inadeguatezza della motivazione in punto di diniego dell esimente di cui all art 131 bis codpen giacché attraverso il riferimento alla gravità dei fatti consistiti nel tentato omicidio di unapersona anziana la sentenza ha dato pienamente conto della insussistenza di un fatto difavoreggiamento personale da qualificarsi come tenue peraltro posto in essere da personagravata da precedenti penaliDeve peraltro rilevarsi che la richiesta di applicazione della causa di non punibilitàprevista dall art 131 bis cod pen possa ritenersi implicitamente disattesa qualora comenella fattispecie la struttura argomentativa della sentenza richiami anche rispetto a profilidiversi elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità Sez 3 n 43604 del 08/09/2021 * Rv 282097 013 3 Deve infine ritenersi infondato anche il terzo motivo di ricorso risultando il diniegodelle circostanze generiche adeguatamente motivatoI giudici di appello nel confermare il trattamento sanzionatorio applicato dal giudice diprimo grado hanno rappresentato l assenza di elementi positivi per la concessione dellestesse a fronte della gravità della condotta posta in essere dal * che non ha esitato aostacolare l identificazione del * quale autore di una grave condottaPertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta adeguatamentemotivato alla luce del consolidato principio di questa Corte secondo cui l applicazione dellecircostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all assenza dielementi negativi connotanti la personalità del soggetto ma richiede elementi di segnopositivo dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse Sez 3 n 24128 del 18/03/2021 [OSCURATO:PERSONA] 281590 – 01 Sez 3 n 24128 del 18/03/2021De Rv 281590 014 Alla luce delle esposte considerazioni i ricorsi devono essere rigettati Alla pronunciadi rigetto consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processualiCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 9826/2026196/2003 e ss mm Roma lì 13/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 730/2025* * UP 28/11/2025* * R G N 24799/2025* *** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZA* ricorsi proposti da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 07/01/2025 della Corte d appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * *che ha concluso chiedendo che sia dichiarato inammissibile il ricorso di * * e ilrigetto del ricorso di * *L avvocato * * conclude chiedendo l annullamento della sentenza impugnataRITENUTO IN FATTO1 Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] PrimaSezione penale ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che hacondannato * * alla pena di anni dodici di reclusione per il reato di cui all art56 575 577 cod pen commesso in danno di * * Ha altresì confermato lamedesima sentenza che ha condannato * * alla pena di mesi sei di reclusioneper il reato di cui all art 378 cod pen2 * gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione per il tramite dei propridifensori di fiducia3 * * a mezzo dell avvocato * * deduce sei motivi diricorso di seguito enunciati in conformità al disposto di cui all art 173 disp att cod procpen3 1 Con il primo motivo il ricorrente eccepisce la carenza la contraddittorietà e lamanifesta illogicità della motivazione in ordine alla ricostruzione della dinamica del fatto inquanto dalle risultanze dibattimentali sarebbe emerso che il sacerdote * *tirato per la tunica dal * da una parte e dal * e dal D * dall altra partesarebbe accidentalmente caduto in terra sbattendo la testa si sostiene che il ricorrente nonavrebbe colpito la persona offesa con calci e pugni al volto ma lo avrebbe colpito con manoaperta al fine di difendersi dall aggressione di quest ultimo Di conseguenza sulla base ditale diversa dinamica i giudici avrebbero dovuto escludere la sussistenza del dolo del reatodi omicidio È poi eccepita la carenza di motivazione o comunque l apparenza della stessain ordine all elemento psicologico del reato3 2 Con il secondo motivo il ricorrente rileva la contraddittorietà della motivazione nellaparte in cui ha posto a fondamento della ricostruzione del fatto come tentato omicidio ledichiarazioni del D *Si afferma poi che dal filmato non risultano immagini che riprendono il ricorrentecolpire il sacerdote alla testa dovendosi pertanto ricondurre alla caduta accidentalel ematoma riportato al cranio come emergerebbe anche dalle dichiarazioni di ** * dichiarazioni che non sarebbero state oggetto di valutazione da parte dellasentenza impugnataSecondo la difesa la sentenza non avrebbe considerato che i colpi inferti dal * amano aperta e senza oggetti contundenti sono stati indirizzati al lato del cranio opposto aquello interessato dall ematoma sicché è la caduta accidentale ad avere determinato dettoematoma da cui poi è conseguita la necessità dell intervento chirurgico3 3 Con il terzo motivo il ricorrente eccepisce la carenza motivazionale e lacontraddittorietà della stessa lì dove la sentenza impugnata ha ritenuto l inverosimiglianzadella circostanza che il sacerdote abbia potuto offendere con gli epiteti di «pedofilo» e«magnaccio» il * sul rilievo della maggiore plausibilità del contrario e anche lì doveafferma pur ammettendo che il sacerdote abbia potuto per primo colpire il * che lareazione di quest ultimo sia stata del tutto eccessiva * tali dati la sentenzasarebbe incorsa in argomentazioni illogiche omettendo di considerare circostanze quali laprovocazione la legittima reazione lo stato di ira determinato da un fatto ingiusto altrui3 4 Con il quarto motivo il ricorrente eccepisce la grave carenza motivazionale e lacontraddittorietà grave e palese della sentenza impugnata in punto di gravità delle lesioninella parte in cui ha evidenziato che la persona offesa è rimasta in ospedale per circa unmese con postumi permanenti al riguardo si rileva che la sentenza del tutto illogicamenteha affermato la gravità delle lesioni giacché lo stesso sacerdote ha dichiarato di essere statoin precedenza operato al cuore e di soffrire di altre patologie non risultando da nessundocumento o testimonianza che la persona offesa abbia riportato postumi permanentirispetto al fatto contestato3 5 Con il quinto motivo il ricorrente deduce la mancanza della motivazione in ordine aldiniego delle circostanze generiche3 6 Con il sesto motivo eccepisce la mancanza della motivazione sul motivo di appellocon il quale la difesa aveva richiesto la derubricazione del reato in quello di cui all art 582cod pen con conseguente dichiarazione di improcedibilità per difetto di querela4 * * per mezzo dell avv to * * deduce tre motivi di ricorso diseguito indicati in conformità al disposto di cui all art 173 disp att cod proc pen4 1 Con il primo motivo il ricorrente rileva la violazione delle disposizioni di cui agli artt125 e 192 cod proc pen nonché la illogicità la carenza e la contraddittorietà dellamotivazione in riferimento alla configurabilità del reato di cui all art 378 cod penIn particolare si eccepisce che la sentenza non avrebbe fornito le ragioni dellasussistenza degli elementi tipici del reato di favoreggiamento personale dal momento che il* non era presente all aggressione e pertanto non poteva conoscere le dinamiche e idettagli dell accadutoInoltre si deduce che nell invito a non dire nulla rivolto allo * – secondoquanto affermato dal D * non si riscontrerebbe un comportamento idoneo adeludere le investigazioni dal momento che tale comportamento si sarebbe realizzato primache venisse emessa l ordinanza di custodia cautelare e gli atti investigativi successivi4 2 Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce la violazione di legge in relazioneall art 125 cod proc pen circa il mancato riconoscimento della causa di esclusione dellapunibilità ex art 131 bis cod penAd avviso della difesa la motivazione si sostanzierebbe in clausole di stile relative allagravità del fatto omettendo di considerare la scarsa offensività della condotta consistita inuna unica espressione che non ha avuto effetto elusivo dell attività di indagine e sotto ilprofilo soggettivo non considerando che il ricorrente non ha inteso inficiare lo svolgimentodelle indagini ma piuttosto mantenere un riserbo o un comportamento omertoso4 3 Con il terzo motivo il ricorrente deduce la carente ed erronea motivazione inriferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all art62 bis cod pen in quanto la sentenza impugnata si è limitata al mero richiamo delle ragioniespresse dal Giudice di primo grado ha altresì evidenziato che la carente argomentazionesi è riverberata anche sulla misura del trattamento sanzionatorio che avrebbe dovuto esserestabilito conformemente ai parametri di cui all art 133 cod pen5 [OSCURATO:PERSONA] generale con requisitoria orale ha concluso chiedendo ilrigetto del ricorso proposto da * * l inammissibilità di quello proposto da* *[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1 * i ricorsi sono infondati per le ragioni di seguito indicate2 Il ricorso proposto da * * è complessivamente infondato perché ledoglianze poste alla base della totalità dei motivi di ricorso non scalfiscono la solidità dellasentenza impugnata il cui impianto argomentativo risulta conforme alla sentenza di primogrado la quale viene riportata nelle parti più significativeCon motivazione priva di criticità logiche condotta con completezza di ragionamento edi analisi delle emergenze istruttorie i * della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] dato conto nitidamente della dinamica dell aggressione posa in essere ai danni delsacerdoteIl provvedimento impugnato – pur riconoscendo che dalle riprese delle telecamere divideosorveglianza presenti sul luogo non emerge con certezza se il * abbia sferratocalci alla testa del sacerdote – osserva tuttavia che dalle stesse immagini risulta comel indagato in due momenti successivi e tra loro immediatamente consecutivi abbia inflittodue violente aggressioni alla persona offesa colpendola alla testa con reiterati pugni e alcorpo con calci da ciò traendo la logica conclusione che le lesioni riportate dal sacerdotesiano state causate proprio dai colpi inferti al capoLa sentenza ricostruisce l aggressione precisando che nel corso del primo pestaggioalla vittima sono stati inferti ben sei pugni e un calcio tutti diretti alla parte sinistra del capocioè sul lato opposto rispetto a quello in cui è stato rilevato l ematoma Nel secondopestaggio invece altri tre pugni risultano essere stati sferrati verso la testa oltre a dueulteriori calciCon questa ricostruzione della dinamica dell aggressione il ricorrente non si èconfrontato affatto limitandosi a sottolineare l assenza di calci inferti al capo e ad attribuirerilievo soltanto a una parte dell azione violenta ossia quella in cui egli avrebbe colpito lapersona offesa con pugni sul lato del cranio opposto a quello interessato dall ematomafacendo da ciò discendere l ipotesi che l ematoma sia derivato da una caduta accidentaleconseguente al fatto che il sacerdote sarebbe stato strattonato per la tunica dal ricorrente eda * e D *In relazione a tale profilo va evidenziato che i * di appello rispondendo alladoglianza difensiva hanno rimarcato che nessuna caduta accidentale risulta ripresa dalleimmagini del sistema di videosorveglianzaLa sentenza censurata resiste inoltre alle ulteriori doglianze difensive che valorizzanole dichiarazioni del teste D * in ordine al pugno che il sacerdote avrebbe inferto alricorrente e che avrebbe dato inizio egli stesso all aggressioneSi coglie con evidenza come tale gesto oltre a non essere stato ripreso dalletelecamere non abbia in ogni caso portata disarticolante della ricostruzione fattuale inpunto di qualificazione giuridica del fatto quale tentato omicidio atteso che alla dinamicaaggressiva indicata – della quale la sentenza pone in particolare rilievo il fatto che l anzianosacerdote sia stato aggredito da un giovane venticinquenne spalleggiato da amici coetaneila sentenza aggiunge la significativa rilevanza della zona corporea ovvero la testaripetutamente attinta e le conseguenti lesioni riportate come spiegate dai mediciIn conformità alla motivazione resa dalla sentenza di condanna di primo grado ilprovvedimento di appello evidenzia infatti che per le lesioni riportate il sacerdote è statooperato di urgenza è entrato in coma ed è rimasto in terapia intensiva per circa un mesecondizioni di salute che come riferito dai medici * e * sono consistite in unematoma subdurale acuto di per sé idoneo a portare alla morte soprattutto nelle personeanziane per la maggiore fragilità della scatola cranica E nella fattispecie in esame questopericolo di morte si è effettivamente concretizzato tant è che ha determinato la necessità diintervenire di urgenza specificandosi altresì nella sentenza impugnata che la formazione ditali ematomi non poteva essere influenzata dalla pregressa e abituale assunzione da partedella persona offesa della cardio aspirinaDi conseguenza la sentenza fornisce piena ragione della impossibilità di riteneresussistenti i presupposti per configurare l attenuante della provocazione né dello stato di iradeterminato da un fatto ingiusto rilevando che sebbene sia stato il sacerdote ad alzare perprimo il pugno circostanza che risulta dalle riprese – tale dato non giustifica la condotta del* che ha continuato a pestare il sacerdote nonostante fosse trattenuto dagli amiciTale conclusione non è incisa dal dubbio in ordine alla individuazione di chi se ilsacerdote o il ricorrente abbia espresso gli epiteti offensivi dovendosi al riguardoevidenziare che la sentenza ha correttamente dato conto anche della possibilità che leoffese siano state espresse dalla persona offesa rilevando tuttavia che alcunagiustificazione potesse attribuirsi all aggressione violenta e protratta ai danni della personaoffesa2 1 Inoltre le deduzioni difensive non risultano apportare elementi idonei a contrastarela motivazione della sentenza in ordine alla sussistenza dell elemento del dolo omicidiarioSul punto dell elemento psicologico del dolo omicidiario la sentenza rileva – posta laricostruzione fattuale del doppio pestaggio – che il ricorrente ha colpito il sacerdote al cranioreiteratamente non desistendo dall azione nemmeno dopo l intervento più volte effettuato daalcuni dei suoi amici per impedirgli di accanirsi sulla persona del sacerdote e nonostante gliavessero gridato di fermarsi perché la stava ammazzando o che addirittura l avesse giàammazzata si tratta di una conclusione cui la sentenza perviene sulla base delladeposizione della persona offesa non oggetto di contestazione da parte della difesaIn piena conformità alla pronuncia di primo grado la sentenza impugnata evidenzia che* — dopo aver sferrato sei pugni al capo del sacerdote facendolo cadere a terra —viene inizialmente allontanato da uno dei ragazzi presenti * ciò egli è tornatonervosamente ad aggredire nuovamente il sacerdote Anche in questa seconda occasioneD * e * hanno tentato di bloccarlo senza successo poiché il ricorrente si èscagliato ancora contro la vittima colpendola come già indicato con altri tre pugni alla testaprovocandone una nuova caduta * volta a terra il sacerdote è stato ulteriormentepercosso dal ricorrente con due calci prima che quest ultimo fosse definitivamenteallontanato2 2 Alla luce di tale puntuale descrizione la sentenza ha correttamente qualificato i fattialla stregua del delitto di cui all art 56 575 cod pen rilevandone la sussistenzadell elemento oggettivo e soggettivo e non piuttosto della meno grave fattispecie del reatodi lesioniNel caso in esame la configurabilità del reato di tentato omicidio rispetto a quello dilesione personale è stata evidenziata sotto il profilo oggettivo avendo riguardo allapervicace violenta aggressione del ricorrente che scagliando pugni ripetuti almeno novedirettamente al cranio di una persona di settantaquattro anni ne ha messo in concretopericolo la vita E sotto il profilo soggettivo ponendo in rilievo l atteggiamento psicologico delricorrente il quale ha in più momenti ravvicinati colpito reiteratamente la l anziana personanonostante alcuni dei presenti lo avessero avvertito che la stava ammazzando continuandoa colpirla con calci pur quando la vittima si era accasciata al suoloAl riguardo il Collegio rileva che l analisi relativa alla ricorrenza del dolo nel tentatoomicidio non deve necessariamente approdare alla ricostruzione di un dolo specifico di tipointenzionale posto che il tentativo punibile è tale anche in presenza di dolo diretto di tipoalternativo ferma restando la ritenuta incompatibilità tra tentativo punibile e dolo eventuale Sez 1 n 47339 del 24/09/2024 * in motivazioneIl dolo alternativo – che si configura nel caso di specie è dolo diretto in quantoespressione di un atteggiamento volitivo che include accanto a un primo evento preso dimira un secondo evento altamente probabile che è quindi previsto anch esso come scopodella condotta e non è per tale ragione meramente accettato come conseguenza accessoriao ulteriore Sez 1 n 33435 del 30/3/2023 * n m Sez 1 n 267 del 14/12/2011 dep2012 * Rv 252046 01La ricostruzione della vicenda criminosa operata nella sentenza impugnata e laconseguente affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di tentato omicidiorisulta pertanto pienamente conforme ai principi sopra indicatiLe argomentazioni fin qui svolte comportano di conseguenza l infondatezza del sestomotivo di ricorso con cui si è dedotta la mancata motivazione in ordine alla derubricazionedel reato in quello di cui all art 582 cod pen con conseguente dichiarazione diimprocedibilità per difetto di querela giacché la sentenza confermando la condanna delricorrente ha alla luce delle considerazioni espletate escluso la configurabilità della menograve fattispecie di reato2 3 Il quinto motivo di ricorso con il quale si deduce la mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche è inammissibile in conformità al principio di diritto affermatoda questa Corte secondo il quale non possono essere dedotte con il ricorso per cassazionequestioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perchénon devolute alla sua cognizione Sez 2 n 13826 del 17/02/2017 * Rv 269745 01 * fattispecie infatti non risulta che la mancata concessione delle circostanze3 Anche il ricorso proposto da * * è complessivamente infondato3 1 * di pregio è la doglianza con la quale si deduce l insussistenza degli elementicostitutivi del delitto di cui all art 378 cod penCon motivazione esaustiva la sentenza impugnata dà conto delle ragioni della confermadella responsabilità del ricorrente per il reato di favoreggiamento personale evidenziandocome dalle captazioni ambientali effettuate presso la sala d attesa dei * il giornodopo il pestaggio emerga che il * – assente su luogo ma consapevole del pestaggiocommesso dal * –abbia incitato * * a non riferire alla poliziagiudiziaria nulla di quanto fosse a sua conoscenza circa l aggressione subita dal sacerdotee in particolare in ordine alla identificazione del responsabileE a completamento delle prove a carico del ricorrente i giudici di appello indicano altresìla testimonianza resa in dibattimento da * D * presente all aggressione cheha dichiarato di aver sentito il ricorrente sollecitare * * a non dire nullaai carabinieri* pertanto pienamente configurabile la fattispecie del reato in questione inconformità al consolidato principio affermato da questa Corte secondo cui il reato difavoreggiamento personale è integrato da qualunque condotta attiva o omissiva cheprovochi una negativa alterazione del contesto fattuale all interno del quale le investigazionie le ricerche sono già in corso o si potrebbero iniziare non essendo necessaria ladimostrazione dell effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito Sez 6 n 9415 del16/02/2016 * Rv 267276 01Va quindi ritenuta l assoluta inconferenza della doglianza difensiva con la quale sideduce la non configurabilità del reato perché il ricorrente non avrebbe tenuto uncomportamento idoneo ad eludere le investigazioni dal momento che la condotta diincitamento a non rendere dichiarazioni utili alla identificazione dei responsabili si sarebberealizzata prima che venisse emessa l ordinanza di custodia cautelare e gli atti investigativisuccessiviA parte la considerazione che attraverso la convocazione a rendere le dichiarazioni leindagini erano già in corso per cui diviene ancor più irrilevante la circostanza che non erastata ancora adottata l ordinanza restrittiva va in ogni caso ribadito che il reato difavoreggiamento personale è configurabile nel caso di aiuto consapevolmente fornito alcolpevole di un delitto a sottrarsi a investigazioni ancora non in atto purché esse sianochiaramente immaginabili dall agente sulla base degli elementi concreti a sua conoscenza Sez 6 n 16246 del 12/03/2013 * Rv 256184 01 e che l aiuto comprende anche lapressione esercitata su un terzo per indurlo a ritrattare le accuse formulate a carico delsoggetto che si intende favorire non avendo rilevanza che l agente operi quando leinvestigazioni dell autorità non siano ancora iniziate o siano già avviate o addiritturaconcluse Sez 2 n 10211 del 02/07/1985 * Rv 170936 013 2 * di fondamento è anche la censura con la quale il ricorrente ha dedottol inadeguatezza della motivazione in punto di diniego dell esimente di cui all art 131 bis codpen giacché attraverso il riferimento alla gravità dei fatti consistiti nel tentato omicidio di unapersona anziana la sentenza ha dato pienamente conto della insussistenza di un fatto difavoreggiamento personale da qualificarsi come tenue peraltro posto in essere da personagravata da precedenti penaliDeve peraltro rilevarsi che la richiesta di applicazione della causa di non punibilitàprevista dall art 131 bis cod pen possa ritenersi implicitamente disattesa qualora comenella fattispecie la struttura argomentativa della sentenza richiami anche rispetto a profilidiversi elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità Sez 3 n 43604 del 08/09/2021 * Rv 282097 013 3 Deve infine ritenersi infondato anche il terzo motivo di ricorso risultando il diniegodelle circostanze generiche adeguatamente motivatoI giudici di appello nel confermare il trattamento sanzionatorio applicato dal giudice diprimo grado hanno rappresentato l assenza di elementi positivi per la concessione dellestesse a fronte della gravità della condotta posta in essere dal * che non ha esitato aostacolare l identificazione del * quale autore di una grave condottaPertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta adeguatamentemotivato alla luce del consolidato principio di questa Corte secondo cui l applicazione dellecircostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all assenza dielementi negativi connotanti la personalità del soggetto ma richiede elementi di segnopositivo dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse Sez 3 n 24128 del 18/03/2021 [OSCURATO:PERSONA] 281590 – 01 Sez 3 n 24128 del 18/03/2021De Rv 281590 014 Alla luce delle esposte considerazioni i ricorsi devono essere rigettati Alla pronunciadi rigetto consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali P Q MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualiCosì è deciso 28/11/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *P Q MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualiCosì è deciso 28/11/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 9826/2026196/2003 e ss mm Roma lì 13/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 730/2025* * UP 28/11/2025* * R G N 24799/2025* *** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZA* ricorsi proposti da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 07/01/2025 della Corte d appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * *che ha concluso chiedendo che sia dichiarato inammissibile il ricorso di * * e ilrigetto del ricorso di * *L avvocato * * conclude chiedendo l annullamento della sentenza impugnataRITENUTO IN FATTO1 Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] PrimaSezione penale ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che hacondannato * * alla pena di anni dodici di reclusione per il reato di cui all art56 575 577 cod pen commesso in danno di * * Ha altresì confermato lamedesima sentenza che ha condannato * * alla pena di mesi sei di reclusioneper il reato di cui all art 378 cod pen2 * gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione per il tramite dei propridifensori di fiducia3 * * a mezzo dell avvocato * * deduce sei motivi diricorso di seguito enunciati in conformità al disposto di cui all art 173 disp att cod procpen3 1 Con il primo motivo il ricorrente eccepisce la carenza la contraddittorietà e lamanifesta illogicità della motivazione in ordine alla ricostruzione della dinamica del fatto inquanto dalle risultanze dibattimentali sarebbe emerso che il sacerdote * *tirato per la tunica dal * da una parte e dal * e dal D * dall altra partesarebbe accidentalmente caduto in terra sbattendo la testa si sostiene che il ricorrente nonavrebbe colpito la persona offesa con calci e pugni al volto ma lo avrebbe colpito con manoaperta al fine di difendersi dall aggressione di quest ultimo Di conseguenza sulla base ditale diversa dinamica i giudici avrebbero dovuto escludere la sussistenza del dolo del reatodi omicidio È poi eccepita la carenza di motivazione o comunque l apparenza della stessain ordine all elemento psicologico del reato3 2 Con il secondo motivo il ricorrente rileva la contraddittorietà della motivazione nellaparte in cui ha posto a fondamento della ricostruzione del fatto come tentato omicidio ledichiarazioni del D *Si afferma poi che dal filmato non risultano immagini che riprendono il ricorrentecolpire il sacerdote alla testa dovendosi pertanto ricondurre alla caduta accidentalel ematoma riportato al cranio come emergerebbe anche dalle dichiarazioni di ** * dichiarazioni che non sarebbero state oggetto di valutazione da parte dellasentenza impugnataSecondo la difesa la sentenza non avrebbe considerato che i colpi inferti dal * amano aperta e senza oggetti contundenti sono stati indirizzati al lato del cranio opposto aquello interessato dall ematoma sicché è la caduta accidentale ad avere determinato dettoematoma da cui poi è conseguita la necessità dell intervento chirurgico3 3 Con il terzo motivo il ricorrente eccepisce la carenza motivazionale e lacontraddittorietà della stessa lì dove la sentenza impugnata ha ritenuto l inverosimiglianzadella circostanza che il sacerdote abbia potuto offendere con gli epiteti di «pedofilo» e«magnaccio» il * sul rilievo della maggiore plausibilità del contrario e anche lì doveafferma pur ammettendo che il sacerdote abbia potuto per primo colpire il * che lareazione di quest ultimo sia stata del tutto eccessiva * tali dati la sentenzasarebbe incorsa in argomentazioni illogiche omettendo di considerare circostanze quali laprovocazione la legittima reazione lo stato di ira determinato da un fatto ingiusto altrui3 4 Con il quarto motivo il ricorrente eccepisce la grave carenza motivazionale e lacontraddittorietà grave e palese della sentenza impugnata in punto di gravità delle lesioninella parte in cui ha evidenziato che la persona offesa è rimasta in ospedale per circa unmese con postumi permanenti al riguardo si rileva che la sentenza del tutto illogicamenteha affermato la gravità delle lesioni giacché lo stesso sacerdote ha dichiarato di essere statoin precedenza operato al cuore e di soffrire di altre patologie non risultando da nessundocumento o testimonianza che la persona offesa abbia riportato postumi permanentirispetto al fatto contestato3 5 Con il quinto motivo il ricorrente deduce la mancanza della motivazione in ordine aldiniego delle circostanze generiche3 6 Con il sesto motivo eccepisce la mancanza della motivazione sul motivo di appellocon il quale la difesa aveva richiesto la derubricazione del reato in quello di cui all art 582cod pen con conseguente dichiarazione di improcedibilità per difetto di querela4 * * per mezzo dell avv to * * deduce tre motivi di ricorso diseguito indicati in conformità al disposto di cui all art 173 disp att cod proc pen4 1 Con il primo motivo il ricorrente rileva la violazione delle disposizioni di cui agli artt125 e 192 cod proc pen nonché la illogicità la carenza e la contraddittorietà dellamotivazione in riferimento alla configurabilità del reato di cui all art 378 cod penIn particolare si eccepisce che la sentenza non avrebbe fornito le ragioni dellasussistenza degli elementi tipici del reato di favoreggiamento personale dal momento che il* non era presente all aggressione e pertanto non poteva conoscere le dinamiche e idettagli dell accadutoInoltre si deduce che nell invito a non dire nulla rivolto allo * – secondoquanto affermato dal D * non si riscontrerebbe un comportamento idoneo adeludere le investigazioni dal momento che tale comportamento si sarebbe realizzato primache venisse emessa l ordinanza di custodia cautelare e gli atti investigativi successivi4 2 Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce la violazione di legge in relazioneall art 125 cod proc pen circa il mancato riconoscimento della causa di esclusione dellapunibilità ex art 131 bis cod penAd avviso della difesa la motivazione si sostanzierebbe in clausole di stile relative allagravità del fatto omettendo di considerare la scarsa offensività della condotta consistita inuna unica espressione che non ha avuto effetto elusivo dell attività di indagine e sotto ilprofilo soggettivo non considerando che il ricorrente non ha inteso inficiare lo svolgimentodelle indagini ma piuttosto mantenere un riserbo o un comportamento omertoso4 3 Con il terzo motivo il ricorrente deduce la carente ed erronea motivazione inriferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all art62 bis cod pen in quanto la sentenza impugnata si è limitata al mero richiamo delle ragioniespresse dal Giudice di primo grado ha altresì evidenziato che la carente argomentazionesi è riverberata anche sulla misura del trattamento sanzionatorio che avrebbe dovuto esserestabilito conformemente ai parametri di cui all art 133 cod pen5 [OSCURATO:PERSONA] generale con requisitoria orale ha concluso chiedendo ilrigetto del ricorso proposto da * * l inammissibilità di quello proposto da* *[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1 * i ricorsi sono infondati per le ragioni di seguito indicate2 Il ricorso proposto da * * è complessivamente infondato perché ledoglianze poste alla base della totalità dei motivi di ricorso non scalfiscono la solidità dellasentenza impugnata il cui impianto argomentativo risulta conforme alla sentenza di primogrado la quale viene riportata nelle parti più significativeCon motivazione priva di criticità logiche condotta con completezza di ragionamento edi analisi delle emergenze istruttorie i * della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] dato conto nitidamente della dinamica dell aggressione posa in essere ai danni delsacerdoteIl provvedimento impugnato – pur riconoscendo che dalle riprese delle telecamere divideosorveglianza presenti sul luogo non emerge con certezza se il * abbia sferratocalci alla testa del sacerdote – osserva tuttavia che dalle stesse immagini risulta comel indagato in due momenti successivi e tra loro immediatamente consecutivi abbia inflittodue violente aggressioni alla persona offesa colpendola alla testa con reiterati pugni e alcorpo con calci da ciò traendo la logica conclusione che le lesioni riportate dal sacerdotesiano state causate proprio dai colpi inferti al capoLa sentenza ricostruisce l aggressione precisando che nel corso del primo pestaggioalla vittima sono stati inferti ben sei pugni e un calcio tutti diretti alla parte sinistra del capocioè sul lato opposto rispetto a quello in cui è stato rilevato l ematoma Nel secondopestaggio invece altri tre pugni risultano essere stati sferrati verso la testa oltre a dueulteriori calciCon questa ricostruzione della dinamica dell aggressione il ricorrente non si èconfrontato affatto limitandosi a sottolineare l assenza di calci inferti al capo e ad attribuirerilievo soltanto a una parte dell azione violenta ossia quella in cui egli avrebbe colpito lapersona offesa con pugni sul lato del cranio opposto a quello interessato dall ematomafacendo da ciò discendere l ipotesi che l ematoma sia derivato da una caduta accidentaleconseguente al fatto che il sacerdote sarebbe stato strattonato per la tunica dal ricorrente eda * e D *In relazione a tale profilo va evidenziato che i * di appello rispondendo alladoglianza difensiva hanno rimarcato che nessuna caduta accidentale risulta ripresa dalleimmagini del sistema di videosorveglianzaLa sentenza censurata resiste inoltre alle ulteriori doglianze difensive che valorizzanole dichiarazioni del teste D * in ordine al pugno che il sacerdote avrebbe inferto alricorrente e che avrebbe dato inizio egli stesso all aggressioneSi coglie con evidenza come tale gesto oltre a non essere stato ripreso dalletelecamere non abbia in ogni caso portata disarticolante della ricostruzione fattuale inpunto di qualificazione giuridica del fatto quale tentato omicidio atteso che alla dinamicaaggressiva indicata – della quale la sentenza pone in particolare rilievo il fatto che l anzianosacerdote sia stato aggredito da un giovane venticinquenne spalleggiato da amici coetaneila sentenza aggiunge la significativa rilevanza della zona corporea ovvero la testaripetutamente attinta e le conseguenti lesioni riportate come spiegate dai mediciIn conformità alla motivazione resa dalla sentenza di condanna di primo grado ilprovvedimento di appello evidenzia infatti che per le lesioni riportate il sacerdote è statooperato di urgenza è entrato in coma ed è rimasto in terapia intensiva per circa un mesecondizioni di salute che come riferito dai medici * e * sono consistite in unematoma subdurale acuto di per sé idoneo a portare alla morte soprattutto nelle personeanziane per la maggiore fragilità della scatola cranica E nella fattispecie in esame questopericolo di morte si è effettivamente concretizzato tant è che ha determinato la necessità diintervenire di urgenza specificandosi altresì nella sentenza impugnata che la formazione ditali ematomi non poteva essere influenzata dalla pregressa e abituale assunzione da partedella persona offesa della cardio aspirinaDi conseguenza la sentenza fornisce piena ragione della impossibilità di riteneresussistenti i presupposti per configurare l attenuante della provocazione né dello stato di iradeterminato da un fatto ingiusto rilevando che sebbene sia stato il sacerdote ad alzare perprimo il pugno circostanza che risulta dalle riprese – tale dato non giustifica la condotta del* che ha continuato a pestare il sacerdote nonostante fosse trattenuto dagli amiciTale conclusione non è incisa dal dubbio in ordine alla individuazione di chi se ilsacerdote o il ricorrente abbia espresso gli epiteti offensivi dovendosi al riguardoevidenziare che la sentenza ha correttamente dato conto anche della possibilità che leoffese siano state espresse dalla persona offesa rilevando tuttavia che alcunagiustificazione potesse attribuirsi all aggressione violenta e protratta ai danni della personaoffesa2 1 Inoltre le deduzioni difensive non risultano apportare elementi idonei a contrastarela motivazione della sentenza in ordine alla sussistenza dell elemento del dolo omicidiarioSul punto dell elemento psicologico del dolo omicidiario la sentenza rileva – posta laricostruzione fattuale del doppio pestaggio – che il ricorrente ha colpito il sacerdote al cranioreiteratamente non desistendo dall azione nemmeno dopo l intervento più volte effettuato daalcuni dei suoi amici per impedirgli di accanirsi sulla persona del sacerdote e nonostante gliavessero gridato di fermarsi perché la stava ammazzando o che addirittura l avesse giàammazzata si tratta di una conclusione cui la sentenza perviene sulla base delladeposizione della persona offesa non oggetto di contestazione da parte della difesaIn piena conformità alla pronuncia di primo grado la sentenza impugnata evidenzia che* — dopo aver sferrato sei pugni al capo del sacerdote facendolo cadere a terra —viene inizialmente allontanato da uno dei ragazzi presenti * ciò egli è tornatonervosamente ad aggredire nuovamente il sacerdote Anche in questa seconda occasioneD * e * hanno tentato di bloccarlo senza successo poiché il ricorrente si èscagliato ancora contro la vittima colpendola come già indicato con altri tre pugni alla testaprovocandone una nuova caduta * volta a terra il sacerdote è stato ulteriormentepercosso dal ricorrente con due calci prima che quest ultimo fosse definitivamenteallontanato2 2 Alla luce di tale puntuale descrizione la sentenza ha correttamente qualificato i fattialla stregua del delitto di cui all art 56 575 cod pen rilevandone la sussistenzadell elemento oggettivo e soggettivo e non piuttosto della meno grave fattispecie del reatodi lesioniNel caso in esame la configurabilità del reato di tentato omicidio rispetto a quello dilesione personale è stata evidenziata sotto il profilo oggettivo avendo riguardo allapervicace violenta aggressione del ricorrente che scagliando pugni ripetuti almeno novedirettamente al cranio di una persona di settantaquattro anni ne ha messo in concretopericolo la vita E sotto il profilo soggettivo ponendo in rilievo l atteggiamento psicologico delricorrente il quale ha in più momenti ravvicinati colpito reiteratamente la l anziana personanonostante alcuni dei presenti lo avessero avvertito che la stava ammazzando continuandoa colpirla con calci pur quando la vittima si era accasciata al suoloAl riguardo il Collegio rileva che l analisi relativa alla ricorrenza del dolo nel tentatoomicidio non deve necessariamente approdare alla ricostruzione di un dolo specifico di tipointenzionale posto che il tentativo punibile è tale anche in presenza di dolo diretto di tipoalternativo ferma restando la ritenuta incompatibilità tra tentativo punibile e dolo eventuale Sez 1 n 47339 del 24/09/2024 * in motivazioneIl dolo alternativo – che si configura nel caso di specie è dolo diretto in quantoespressione di un atteggiamento volitivo che include accanto a un primo evento preso dimira un secondo evento altamente probabile che è quindi previsto anch esso come scopodella condotta e non è per tale ragione meramente accettato come conseguenza accessoriao ulteriore Sez 1 n 33435 del 30/3/2023 * n m Sez 1 n 267 del 14/12/2011 dep2012 * Rv 252046 01La ricostruzione della vicenda criminosa operata nella sentenza impugnata e laconseguente affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di tentato omicidiorisulta pertanto pienamente conforme ai principi sopra indicatiLe argomentazioni fin qui svolte comportano di conseguenza l infondatezza del sestomotivo di ricorso con cui si è dedotta la mancata motivazione in ordine alla derubricazionedel reato in quello di cui all art 582 cod pen con conseguente dichiarazione diimprocedibilità per difetto di querela giacché la sentenza confermando la condanna delricorrente ha alla luce delle considerazioni espletate escluso la configurabilità della menograve fattispecie di reato2 3 Il quinto motivo di ricorso con il quale si deduce la mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche è inammissibile in conformità al principio di diritto affermatoda questa Corte secondo il quale non possono essere dedotte con il ricorso per cassazionequestioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perchénon devolute alla sua cognizione Sez 2 n 13826 del 17/02/2017 * Rv 269745 01 * fattispecie infatti non risulta che la mancata concessione delle circostanze3 Anche il ricorso proposto da * * è complessivamente infondato3 1 * di pregio è la doglianza con la quale si deduce l insussistenza degli elementicostitutivi del delitto di cui all art 378 cod penCon motivazione esaustiva la sentenza impugnata dà conto delle ragioni della confermadella responsabilità del ricorrente per il reato di favoreggiamento personale evidenziandocome dalle captazioni ambientali effettuate presso la sala d attesa dei * il giornodopo il pestaggio emerga che il * – assente su luogo ma consapevole del pestaggiocommesso dal * –abbia incitato * * a non riferire alla poliziagiudiziaria nulla di quanto fosse a sua conoscenza circa l aggressione subita dal sacerdotee in particolare in ordine alla identificazione del responsabileE a completamento delle prove a carico del ricorrente i giudici di appello indicano altresìla testimonianza resa in dibattimento da * D * presente all aggressione cheha dichiarato di aver sentito il ricorrente sollecitare * * a non dire nullaai carabinieri* pertanto pienamente configurabile la fattispecie del reato in questione inconformità al consolidato principio affermato da questa Corte secondo cui il reato difavoreggiamento personale è integrato da qualunque condotta attiva o omissiva cheprovochi una negativa alterazione del contesto fattuale all interno del quale le investigazionie le ricerche sono già in corso o si potrebbero iniziare non essendo necessaria ladimostrazione dell effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito Sez 6 n 9415 del16/02/2016 * Rv 267276 01Va quindi ritenuta l assoluta inconferenza della doglianza difensiva con la quale sideduce la non configurabilità del reato perché il ricorrente non avrebbe tenuto uncomportamento idoneo ad eludere le investigazioni dal momento che la condotta diincitamento a non rendere dichiarazioni utili alla identificazione dei responsabili si sarebberealizzata prima che venisse emessa l ordinanza di custodia cautelare e gli atti investigativisuccessiviA parte la considerazione che attraverso la convocazione a rendere le dichiarazioni leindagini erano già in corso per cui diviene ancor più irrilevante la circostanza che non erastata ancora adottata l ordinanza restrittiva va in ogni caso ribadito che il reato difavoreggiamento personale è configurabile nel caso di aiuto consapevolmente fornito alcolpevole di un delitto a sottrarsi a investigazioni ancora non in atto purché esse sianochiaramente immaginabili dall agente sulla base degli elementi concreti a sua conoscenza Sez 6 n 16246 del 12/03/2013 * Rv 256184 01 e che l aiuto comprende anche lapressione esercitata su un terzo per indurlo a ritrattare le accuse formulate a carico delsoggetto che si intende favorire non avendo rilevanza che l agente operi quando leinvestigazioni dell autorità non siano ancora iniziate o siano già avviate o addiritturaconcluse Sez 2 n 10211 del 02/07/1985 * Rv 170936 013 2 * di fondamento è anche la censura con la quale il ricorrente ha dedottol inadeguatezza della motivazione in punto di diniego dell esimente di cui all art 131 bis codpen giacché attraverso il riferimento alla gravità dei fatti consistiti nel tentato omicidio di unapersona anziana la sentenza ha dato pienamente conto della insussistenza di un fatto difavoreggiamento personale da qualificarsi come tenue peraltro posto in essere da personagravata da precedenti penaliDeve peraltro rilevarsi che la richiesta di applicazione della causa di non punibilitàprevista dall art 131 bis cod pen possa ritenersi implicitamente disattesa qualora comenella fattispecie la struttura argomentativa della sentenza richiami anche rispetto a profilidiversi elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità Sez 3 n 43604 del 08/09/2021 * Rv 282097 013 3 Deve infine ritenersi infondato anche il terzo motivo di ricorso risultando il diniegodelle circostanze generiche adeguatamente motivatoI giudici di appello nel confermare il trattamento sanzionatorio applicato dal giudice diprimo grado hanno rappresentato l assenza di elementi positivi per la concessione dellestesse a fronte della gravità della condotta posta in essere dal * che non ha esitato aostacolare l identificazione del * quale autore di una grave condottaPertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta adeguatamentemotivato alla luce del consolidato principio di questa Corte secondo cui l applicazione dellecircostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all assenza dielementi negativi connotanti la personalità del soggetto ma richiede elementi di segnopositivo dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse Sez 3 n 24128 del 18/03/2021 [OSCURATO:PERSONA] 281590 – 01 Sez 3 n 24128 del 18/03/2021De Rv 281590 014 Alla luce delle esposte considerazioni i ricorsi devono essere rigettati Alla pronunciadi rigetto consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processualiCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 9826/2026196/2003 e ss mm Roma lì 13/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 730/2025* * UP 28/11/2025* * R G N 24799/2025* *** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZA* ricorsi proposti da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 07/01/2025 della Corte d appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * *che ha concluso chiedendo che sia dichiarato inammissibile il ricorso di * * e ilrigetto del ricorso di * *L avvocato * * conclude chiedendo l annullamento della sentenza impugnataRITENUTO IN FATTO1 Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] PrimaSezione penale ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che hacondannato * * alla pena di anni dodici di reclusione per il reato di cui all art56 575 577 cod pen commesso in danno di * * Ha altresì confermato lamedesima sentenza che ha condannato * * alla pena di mesi sei di reclusioneper il reato di cui all art 378 cod pen2 * gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione per il tramite dei propridifensori di fiducia3 * * a mezzo dell avvocato * * deduce sei motivi diricorso di seguito enunciati in conformità al disposto di cui all art 173 disp att cod procpen3 1 Con il primo motivo il ricorrente eccepisce la carenza la contraddittorietà e lamanifesta illogicità della motivazione in ordine alla ricostruzione della dinamica del fatto inquanto dalle risultanze dibattimentali sarebbe emerso che il sacerdote * *tirato per la tunica dal * da una parte e dal * e dal D * dall altra partesarebbe accidentalmente caduto in terra sbattendo la testa si sostiene che il ricorrente nonavrebbe colpito la persona offesa con calci e pugni al volto ma lo avrebbe colpito con manoaperta al fine di difendersi dall aggressione di quest ultimo Di conseguenza sulla base ditale diversa dinamica i giudici avrebbero dovuto escludere la sussistenza del dolo del reatodi omicidio È poi eccepita la carenza di motivazione o comunque l apparenza della stessain ordine all elemento psicologico del reato3 2 Con il secondo motivo il ricorrente rileva la contraddittorietà della motivazione nellaparte in cui ha posto a fondamento della ricostruzione del fatto come tentato omicidio ledichiarazioni del D *Si afferma poi che dal filmato non risultano immagini che riprendono il ricorrentecolpire il sacerdote alla testa dovendosi pertanto ricondurre alla caduta accidentalel ematoma riportato al cranio come emergerebbe anche dalle dichiarazioni di ** * dichiarazioni che non sarebbero state oggetto di valutazione da parte dellasentenza impugnataSecondo la difesa la sentenza non avrebbe considerato che i colpi inferti dal * amano aperta e senza oggetti contundenti sono stati indirizzati al lato del cranio opposto aquello interessato dall ematoma sicché è la caduta accidentale ad avere determinato dettoematoma da cui poi è conseguita la necessità dell intervento chirurgico3 3 Con il terzo motivo il ricorrente eccepisce la carenza motivazionale e lacontraddittorietà della stessa lì dove la sentenza impugnata ha ritenuto l inverosimiglianzadella circostanza che il sacerdote abbia potuto offendere con gli epiteti di «pedofilo» e«magnaccio» il * sul rilievo della maggiore plausibilità del contrario e anche lì doveafferma pur ammettendo che il sacerdote abbia potuto per primo colpire il * che lareazione di quest ultimo sia stata del tutto eccessiva * tali dati la sentenzasarebbe incorsa in argomentazioni illogiche omettendo di considerare circostanze quali laprovocazione la legittima reazione lo stato di ira determinato da un fatto ingiusto altrui3 4 Con il quarto motivo il ricorrente eccepisce la grave carenza motivazionale e lacontraddittorietà grave e palese della sentenza impugnata in punto di gravità delle lesioninella parte in cui ha evidenziato che la persona offesa è rimasta in ospedale per circa unmese con postumi permanenti al riguardo si rileva che la sentenza del tutto illogicamenteha affermato la gravità delle lesioni giacché lo stesso sacerdote ha dichiarato di essere statoin precedenza operato al cuore e di soffrire di altre patologie non risultando da nessundocumento o testimonianza che la persona offesa abbia riportato postumi permanentirispetto al fatto contestato3 5 Con il quinto motivo il ricorrente deduce la mancanza della motivazione in ordine aldiniego delle circostanze generiche3 6 Con il sesto motivo eccepisce la mancanza della motivazione sul motivo di appellocon il quale la difesa aveva richiesto la derubricazione del reato in quello di cui all art 582cod pen con conseguente dichiarazione di improcedibilità per difetto di querela4 * * per mezzo dell avv to * * deduce tre motivi di ricorso diseguito indicati in conformità al disposto di cui all art 173 disp att cod proc pen4 1 Con il primo motivo il ricorrente rileva la violazione delle disposizioni di cui agli artt125 e 192 cod proc pen nonché la illogicità la carenza e la contraddittorietà dellamotivazione in riferimento alla configurabilità del reato di cui all art 378 cod penIn particolare si eccepisce che la sentenza non avrebbe fornito le ragioni dellasussistenza degli elementi tipici del reato di favoreggiamento personale dal momento che il* non era presente all aggressione e pertanto non poteva conoscere le dinamiche e idettagli dell accadutoInoltre si deduce che nell invito a non dire nulla rivolto allo * – secondoquanto affermato dal D * non si riscontrerebbe un comportamento idoneo adeludere le investigazioni dal momento che tale comportamento si sarebbe realizzato primache venisse emessa l ordinanza di custodia cautelare e gli atti investigativi successivi4 2 Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce la violazione di legge in relazioneall art 125 cod proc pen circa il mancato riconoscimento della causa di esclusione dellapunibilità ex art 131 bis cod penAd avviso della difesa la motivazione si sostanzierebbe in clausole di stile relative allagravità del fatto omettendo di considerare la scarsa offensività della condotta consistita inuna unica espressione che non ha avuto effetto elusivo dell attività di indagine e sotto ilprofilo soggettivo non considerando che il ricorrente non ha inteso inficiare lo svolgimentodelle indagini ma piuttosto mantenere un riserbo o un comportamento omertoso4 3 Con il terzo motivo il ricorrente deduce la carente ed erronea motivazione inriferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all art62 bis cod pen in quanto la sentenza impugnata si è limitata al mero richiamo delle ragioniespresse dal Giudice di primo grado ha altresì evidenziato che la carente argomentazionesi è riverberata anche sulla misura del trattamento sanzionatorio che avrebbe dovuto esserestabilito conformemente ai parametri di cui all art 133 cod pen5 [OSCURATO:PERSONA] generale con requisitoria orale ha concluso chiedendo ilrigetto del ricorso proposto da * * l inammissibilità di quello proposto da* *[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1 * i ricorsi sono infondati per le ragioni di seguito indicate2 Il ricorso proposto da * * è complessivamente infondato perché ledoglianze poste alla base della totalità dei motivi di ricorso non scalfiscono la solidità dellasentenza impugnata il cui impianto argomentativo risulta conforme alla sentenza di primogrado la quale viene riportata nelle parti più significativeCon motivazione priva di criticità logiche condotta con completezza di ragionamento edi analisi delle emergenze istruttorie i * della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] dato conto nitidamente della dinamica dell aggressione posa in essere ai danni delsacerdoteIl provvedimento impugnato – pur riconoscendo che dalle riprese delle telecamere divideosorveglianza presenti sul luogo non emerge con certezza se il * abbia sferratocalci alla testa del sacerdote – osserva tuttavia che dalle stesse immagini risulta comel indagato in due momenti successivi e tra loro immediatamente consecutivi abbia inflittodue violente aggressioni alla persona offesa colpendola alla testa con reiterati pugni e alcorpo con calci da ciò traendo la logica conclusione che le lesioni riportate dal sacerdotesiano state causate proprio dai colpi inferti al capoLa sentenza ricostruisce l aggressione precisando che nel corso del primo pestaggioalla vittima sono stati inferti ben sei pugni e un calcio tutti diretti alla parte sinistra del capocioè sul lato opposto rispetto a quello in cui è stato rilevato l ematoma Nel secondopestaggio invece altri tre pugni risultano essere stati sferrati verso la testa oltre a dueulteriori calciCon questa ricostruzione della dinamica dell aggressione il ricorrente non si èconfrontato affatto limitandosi a sottolineare l assenza di calci inferti al capo e ad attribuirerilievo soltanto a una parte dell azione violenta ossia quella in cui egli avrebbe colpito lapersona offesa con pugni sul lato del cranio opposto a quello interessato dall ematomafacendo da ciò discendere l ipotesi che l ematoma sia derivato da una caduta accidentaleconseguente al fatto che il sacerdote sarebbe stato strattonato per la tunica dal ricorrente eda * e D *In relazione a tale profilo va evidenziato che i * di appello rispondendo alladoglianza difensiva hanno rimarcato che nessuna caduta accidentale risulta ripresa dalleimmagini del sistema di videosorveglianzaLa sentenza censurata resiste inoltre alle ulteriori doglianze difensive che valorizzanole dichiarazioni del teste D * in ordine al pugno che il sacerdote avrebbe inferto alricorrente e che avrebbe dato inizio egli stesso all aggressioneSi coglie con evidenza come tale gesto oltre a non essere stato ripreso dalletelecamere non abbia in ogni caso portata disarticolante della ricostruzione fattuale inpunto di qualificazione giuridica del fatto quale tentato omicidio atteso che alla dinamicaaggressiva indicata – della quale la sentenza pone in particolare rilievo il fatto che l anzianosacerdote sia stato aggredito da un giovane venticinquenne spalleggiato da amici coetaneila sentenza aggiunge la significativa rilevanza della zona corporea ovvero la testaripetutamente attinta e le conseguenti lesioni riportate come spiegate dai mediciIn conformità alla motivazione resa dalla sentenza di condanna di primo grado ilprovvedimento di appello evidenzia infatti che per le lesioni riportate il sacerdote è statooperato di urgenza è entrato in coma ed è rimasto in terapia intensiva per circa un mesecondizioni di salute che come riferito dai medici * e * sono consistite in unematoma subdurale acuto di per sé idoneo a portare alla morte soprattutto nelle personeanziane per la maggiore fragilità della scatola cranica E nella fattispecie in esame questopericolo di morte si è effettivamente concretizzato tant è che ha determinato la necessità diintervenire di urgenza specificandosi altresì nella sentenza impugnata che la formazione ditali ematomi non poteva essere influenzata dalla pregressa e abituale assunzione da partedella persona offesa della cardio aspirinaDi conseguenza la sentenza fornisce piena ragione della impossibilità di riteneresussistenti i presupposti per configurare l attenuante della provocazione né dello stato di iradeterminato da un fatto ingiusto rilevando che sebbene sia stato il sacerdote ad alzare perprimo il pugno circostanza che risulta dalle riprese – tale dato non giustifica la condotta del* che ha continuato a pestare il sacerdote nonostante fosse trattenuto dagli amiciTale conclusione non è incisa dal dubbio in ordine alla individuazione di chi se ilsacerdote o il ricorrente abbia espresso gli epiteti offensivi dovendosi al riguardoevidenziare che la sentenza ha correttamente dato conto anche della possibilità che leoffese siano state espresse dalla persona offesa rilevando tuttavia che alcunagiustificazione potesse attribuirsi all aggressione violenta e protratta ai danni della personaoffesa2 1 Inoltre le deduzioni difensive non risultano apportare elementi idonei a contrastarela motivazione della sentenza in ordine alla sussistenza dell elemento del dolo omicidiarioSul punto dell elemento psicologico del dolo omicidiario la sentenza rileva – posta laricostruzione fattuale del doppio pestaggio – che il ricorrente ha colpito il sacerdote al cranioreiteratamente non desistendo dall azione nemmeno dopo l intervento più volte effettuato daalcuni dei suoi amici per impedirgli di accanirsi sulla persona del sacerdote e nonostante gliavessero gridato di fermarsi perché la stava ammazzando o che addirittura l avesse giàammazzata si tratta di una conclusione cui la sentenza perviene sulla base delladeposizione della persona offesa non oggetto di contestazione da parte della difesaIn piena conformità alla pronuncia di primo grado la sentenza impugnata evidenzia che* — dopo aver sferrato sei pugni al capo del sacerdote facendolo cadere a terra —viene inizialmente allontanato da uno dei ragazzi presenti * ciò egli è tornatonervosamente ad aggredire nuovamente il sacerdote Anche in questa seconda occasioneD * e * hanno tentato di bloccarlo senza successo poiché il ricorrente si èscagliato ancora contro la vittima colpendola come già indicato con altri tre pugni alla testaprovocandone una nuova caduta * volta a terra il sacerdote è stato ulteriormentepercosso dal ricorrente con due calci prima che quest ultimo fosse definitivamenteallontanato2 2 Alla luce di tale puntuale descrizione la sentenza ha correttamente qualificato i fattialla stregua del delitto di cui all art 56 575 cod pen rilevandone la sussistenzadell elemento oggettivo e soggettivo e non piuttosto della meno grave fattispecie del reatodi lesioniNel caso in esame la configurabilità del reato di tentato omicidio rispetto a quello dilesione personale è stata evidenziata sotto il profilo oggettivo avendo riguardo allapervicace violenta aggressione del ricorrente che scagliando pugni ripetuti almeno novedirettamente al cranio di una persona di settantaquattro anni ne ha messo in concretopericolo la vita E sotto il profilo soggettivo ponendo in rilievo l atteggiamento psicologico delricorrente il quale ha in più momenti ravvicinati colpito reiteratamente la l anziana personanonostante alcuni dei presenti lo avessero avvertito che la stava ammazzando continuandoa colpirla con calci pur quando la vittima si era accasciata al suoloAl riguardo il Collegio rileva che l analisi relativa alla ricorrenza del dolo nel tentatoomicidio non deve necessariamente approdare alla ricostruzione di un dolo specifico di tipointenzionale posto che il tentativo punibile è tale anche in presenza di dolo diretto di tipoalternativo ferma restando la ritenuta incompatibilità tra tentativo punibile e dolo eventuale Sez 1 n 47339 del 24/09/2024 * in motivazioneIl dolo alternativo – che si configura nel caso di specie è dolo diretto in quantoespressione di un atteggiamento volitivo che include accanto a un primo evento preso dimira un secondo evento altamente probabile che è quindi previsto anch esso come scopodella condotta e non è per tale ragione meramente accettato come conseguenza accessoriao ulteriore Sez 1 n 33435 del 30/3/2023 * n m Sez 1 n 267 del 14/12/2011 dep2012 * Rv 252046 01La ricostruzione della vicenda criminosa operata nella sentenza impugnata e laconseguente affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di tentato omicidiorisulta pertanto pienamente conforme ai principi sopra indicatiLe argomentazioni fin qui svolte comportano di conseguenza l infondatezza del sestomotivo di ricorso con cui si è dedotta la mancata motivazione in ordine alla derubricazionedel reato in quello di cui all art 582 cod pen con conseguente dichiarazione diimprocedibilità per difetto di querela giacché la sentenza confermando la condanna delricorrente ha alla luce delle considerazioni espletate escluso la configurabilità della menograve fattispecie di reato2 3 Il quinto motivo di ricorso con il quale si deduce la mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche è inammissibile in conformità al principio di diritto affermatoda questa Corte secondo il quale non possono essere dedotte con il ricorso per cassazionequestioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perchénon devolute alla sua cognizione Sez 2 n 13826 del 17/02/2017 * Rv 269745 01 * fattispecie infatti non risulta che la mancata concessione delle circostanze3 Anche il ricorso proposto da * * è complessivamente infondato3 1 * di pregio è la doglianza con la quale si deduce l insussistenza degli elementicostitutivi del delitto di cui all art 378 cod penCon motivazione esaustiva la sentenza impugnata dà conto delle ragioni della confermadella responsabilità del ricorrente per il reato di favoreggiamento personale evidenziandocome dalle captazioni ambientali effettuate presso la sala d attesa dei * il giornodopo il pestaggio emerga che il * – assente su luogo ma consapevole del pestaggiocommesso dal * –abbia incitato * * a non riferire alla poliziagiudiziaria nulla di quanto fosse a sua conoscenza circa l aggressione subita dal sacerdotee in particolare in ordine alla identificazione del responsabileE a completamento delle prove a carico del ricorrente i giudici di appello indicano altresìla testimonianza resa in dibattimento da * D * presente all aggressione cheha dichiarato di aver sentito il ricorrente sollecitare * * a non dire nullaai carabinieri* pertanto pienamente configurabile la fattispecie del reato in questione inconformità al consolidato principio affermato da questa Corte secondo cui il reato difavoreggiamento personale è integrato da qualunque condotta attiva o omissiva cheprovochi una negativa alterazione del contesto fattuale all interno del quale le investigazionie le ricerche sono già in corso o si potrebbero iniziare non essendo necessaria ladimostrazione dell effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito Sez 6 n 9415 del16/02/2016 * Rv 267276 01Va quindi ritenuta l assoluta inconferenza della doglianza difensiva con la quale sideduce la non configurabilità del reato perché il ricorrente non avrebbe tenuto uncomportamento idoneo ad eludere le investigazioni dal momento che la condotta diincitamento a non rendere dichiarazioni utili alla identificazione dei responsabili si sarebberealizzata prima che venisse emessa l ordinanza di custodia cautelare e gli atti investigativisuccessiviA parte la considerazione che attraverso la convocazione a rendere le dichiarazioni leindagini erano già in corso per cui diviene ancor più irrilevante la circostanza che non erastata ancora adottata l ordinanza restrittiva va in ogni caso ribadito che il reato difavoreggiamento personale è configurabile nel caso di aiuto consapevolmente fornito alcolpevole di un delitto a sottrarsi a investigazioni ancora non in atto purché esse sianochiaramente immaginabili dall agente sulla base degli elementi concreti a sua conoscenza Sez 6 n 16246 del 12/03/2013 * Rv 256184 01 e che l aiuto comprende anche lapressione esercitata su un terzo per indurlo a ritrattare le accuse formulate a carico delsoggetto che si intende favorire non avendo rilevanza che l agente operi quando leinvestigazioni dell autorità non siano ancora iniziate o siano già avviate o addiritturaconcluse Sez 2 n 10211 del 02/07/1985 * Rv 170936 013 2 * di fondamento è anche la censura con la quale il ricorrente ha dedottol inadeguatezza della motivazione in punto di diniego dell esimente di cui all art 131 bis codpen giacché attraverso il riferimento alla gravità dei fatti consistiti nel tentato omicidio di unapersona anziana la sentenza ha dato pienamente conto della insussistenza di un fatto difavoreggiamento personale da qualificarsi come tenue peraltro posto in essere da personagravata da precedenti penaliDeve peraltro rilevarsi che la richiesta di applicazione della causa di non punibilitàprevista dall art 131 bis cod pen possa ritenersi implicitamente disattesa qualora comenella fattispecie la struttura argomentativa della sentenza richiami anche rispetto a profilidiversi elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità Sez 3 n 43604 del 08/09/2021 * Rv 282097 013 3 Deve infine ritenersi infondato anche il terzo motivo di ricorso risultando il diniegodelle circostanze generiche adeguatamente motivatoI giudici di appello nel confermare il trattamento sanzionatorio applicato dal giudice diprimo grado hanno rappresentato l assenza di elementi positivi per la concessione dellestesse a fronte della gravità della condotta posta in essere dal * che non ha esitato aostacolare l identificazione del * quale autore di una grave condottaPertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta adeguatamentemotivato alla luce del consolidato principio di questa Corte secondo cui l applicazione dellecircostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all assenza dielementi negativi connotanti la personalità del soggetto ma richiede elementi di segnopositivo dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse Sez 3 n 24128 del 18/03/2021 [OSCURATO:PERSONA] 281590 – 01 Sez 3 n 24128 del 18/03/2021De Rv 281590 014 Alla luce delle esposte considerazioni i ricorsi devono essere rigettati Alla pronunciadi rigetto consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali P Q MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualiCosì è deciso 28/11/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *P Q MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualiCosì è deciso 28/11/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *
Sentenza Cassazione n. 09826/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris