CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 gennaio 2021
Cassazione n. 12010/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12-01-2021 della Corte di cassazione; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi trattati ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna, con il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., la sentenza della Corte di cassazione emessa in data 12 gennaio 2021 con la quale veniva rigettato il ricorso che il ricorrente aveva proposto nei confronti della sentenza emessa in data 27 gennaio 2020 dalla Corte d'appello di Venezia con riferimento al reato di cui all'articolo 186, comma 2, lettera b) e 2-sexies e 186-bis, comma 1, lettera a), del codice della strada, per avere condotto il veicolo in stato di ebbrezza alcolica nottetempo e con patente di guida conseguita da meno di tre anni, così diversamente qualificata l'originaria contestazione che attribuiva un tasso alcolico compreso nella soglia di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 186 del codice della strada. 2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia munito di regolare procura speciale, è affidato ad un unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta che la sentenza della Corte di cassazione impugnata conterrebbe un errore di fatto, riguardante la mancata applicazione della prescrizione maturata nelle more dell'udienza camerale fissata per il 12 gennaio 2021. Sostiene che il reato è stato accertato in data 15 novembre 2015 e che, nel caso in esame, la Corte di cassazione non abbia applicato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 5292 del 26 novembre 2020 - 10 febbraio 2021, in forza del quale la sospensione della prescrizione di cui all'art. 83, comma 3-bis, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, opera esclusivamente con riferimento ai procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione e che siano pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020. Precisa che l'originario ricorso per Cassazione era stato spedito con Raccomandata A.R. 13 luglio 2020 alla Corte d'appello di Venezia e ricevuto il 16 luglio 2020, per la sua successiva trasmissione al giudice di legittimità. Ne consegue che, ai fini del tempo necessario a prescrivere, non andava computata la sospensione della prescrizione per giorni 64 prevista dalla legislazione emergenziale, sicché, essendo stato l'originario ricorso ritenuto infondato ma non inammissibile, era maturata la prescrizione del reato alla data dell'emanazione della sentenza emessa dalla Quarta sezione penale della Corte di cassazione. 3. Il procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità.4. Il ricorrente ha contro dedotto, con memoria, alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2. L'errore che inficia radicalmente l'impugnazione straordinaria risiede nella individuazione della causa di sospensione della prescrizione prevista dalla legislazione emergenziale. Il ricorrente parte dall'erroneo presupposto che si applichi, nel caso in esame, la disposizione di cui all'art. 83, comma 3-bis, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, secondo la quale la sospensione della prescrizione opera esclusivamente con riferimento ai procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione e che siano pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020. Invece, nel caso di specie, la causa di sospensione della prescrizione trova fondamento nella disposizione di cui all'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, succ. mod. secondo la quale «dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo ...». Nel caso in esame, è stata impugnata, con il ricorso per cassazione, la sentenza della Corte di appello di Venezia emessa in data 27 gennaio 2020, depositata in data 12 febbraio 2020, con motivazione riservata nel termine di giorni sessanta. Di conseguenza, il dies a quo (sessanta giorni dal 27 gennaio 2020 = 27 marzo 2020) per l'impugnazione della sentenza ricadeva nel periodo di sospensione. Ai fini del computo dei termini, non rileva che la motivazione della sentenza sia stata depositata prima della scadenza del termine di sessanta giorni riservato dal giudice in quanto, affinché il termine di prescrizione rimanga sospeso, è solo necessario che tra il 9 marzo e 1'11 maggio 2020 il decorso dei termini procedurali sia rimasto effettivamente congelato ai sensi del secondo comma dell'art. 83, circostanza del tutto pacifica atteso che, nel corso del periodo di sospensione doveva essere depositata la motivazione della sentenza e solo da allora iniziava a decorrere il termine di quarantacinque giorni per la presentazione dell'impugnazione. Pertanto, alla data del 9 marzo e sino all'il maggio (sessantaquattro giorni) è rimasto sospeso il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione, con la conseguenza che detto termine ha iniziato nuovamente a decorrere dal 12 maggio e sino al 30 maggio, che costituisce il dies a quo per il decorso del termine di quarantacinque giorni per il deposito dell'impugnazione, effettivamente presentata il 13 luglio 2020. Ne consegue che, dovendosi calcolare il termine di sospensione della prescrizione per la durata di giorni sessantaquattro sulla base del secondo comma e non del comma 3-bis dell'art. 83 legge n.18 del 2020 e succ. mod., la prescrizione sarebbe maturata in data 18 gennaio 2021 e, dunque, successivamente alla sentenza emessa dalla Corte di cassazione in data 12 gennaio 2021, prima perciò della maturazione del termine di prescrizione. Il ricorso è pertanto inammissibile. Ragionando diversamente, ritenendo cioè che, essendo stata la motivazione della sentenza depositata prima della scadenza dei sessanta giorni (12 febbraio 2020) e prima dell'inizio della decorrenza del periodo di sospensione (9 marzo), deve necessariamente ritenersi che il termine iniziale per la presentazione dell'impugnazione iniziasse a decorrere dal 27 marzo 2020 (ossia sessanta giorni dal 27 gennaio 2020, data di emanazione della sentenza della Corte di appello di Venezia). In tal caso, il secondo comma dell'art. 83 legge n.18 del 2020 e succ. nnod. stabilisce, tra l'altro, che, "ove il decorso de/termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo", con la conseguenza che dal 12 maggio 2020 iniziava allora a decorrere il termine di quarantacinque giorni per impugnare la sentenza della Corte d'appello di Venezia. Ne deriva che l'impugnazione doveva essere presentata entro il 26 giugno 2020, sicché, essendo il gravame stato presentato in data 13 luglio 2020, come da attestazione in calce alla sentenza impugnata, l'impugnazione era tardiva. Trattandosi di una causa di inammissibilità genetica, se anche fosse revocata la sentenza della Corte di cassazione impugnata, la Corte stessa, in sede di giudizio rescissorio ossia nel giudizio ex novo sul ricorso presentato avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 27 gennaio 2020, conseguente alla chiusura del giudizio rescindente dell'impugnazione straordinaria per errore di fatto, non potrebbe mai dichiarare la prescrizione del reato perché, nel caso di inammissibilità originaria dell'impugnazione (come nella specie per tardività nella proposizione del ricorso), deve ritenersi che, nonostante la proposizione del gravame, la sentenza di merito sia passata in giudicato, con la conseguente impossibilità di dichiarare in cassazione l'eventuale intervenuta prescrizione del reato ex articolo 129 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 5, n. 4867 del 29/11/2000, dep. 2001, Maglieri, Rv. 219060 - 01). 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi