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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33591/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che la parte civile costituita nel procedimento di cui in epigrafe ha segnalato un errore materiale, sostanziatosi nell'omessa determinazione delle spese a suo favore; rilevato che l'errore è in effetti sussistente ed è ictu °cui/ evincibile; ritenuta la necessità di provvedere alla correzione dell'errore materiale, nel senso indicato in dispositivo;o P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 3883/2023 di questa Corte di cassazione, nel senso che: a) dopo il periodo che si chiude con le parole "in relazione ai capi a), b) c)", si aggiunga, dopo il punto e virgola, "conferma le statuizioni civili"; b) dopo il periodo che si conclude con le parole "Cassa delle ammende", si aggiunga, dopo il punto, "condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Compagnia Italiana di Previdenza, [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in complessivi euro 4.500,00 oltre accessori di legge".

Manda alla cancelleria per le annotazioni di competenza.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che la parte civile costituita nel procedimento di cui in epigrafe ha segnalato un errore materiale, sostanziatosi nell'omessa determinazione delle spese a suo favore; rilevato che l'errore è in effetti sussistente ed è ictu °cui/ evincibile; ritenuta la necessità di provvedere alla correzione dell'errore materiale, nel senso indicato in dispositivo;o P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 3883/2023 di questa Corte di cassazione, nel senso che: a) dopo il periodo che si chiude con le parole "in relazione ai capi a), b) c)", si aggiunga, dopo il punto e virgola, "conferma le statuizioni civili"; b) dopo il periodo che si conclude con le parole "Cassa delle ammende", si aggiunga, dopo il punto, "condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Compagnia Italiana di Previdenza, [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in complessivi euro 4.500,00 oltre accessori di legge". Manda alla cancelleria per le annotazioni di competenza. Così deciso il
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