CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 gennaio 2025
Cassazione n. 18195/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce, con i primi quattro motivi di ricorso e nella memoria depositata in data 3 gennaio 2025, il vizio di motivazione in ordine alle dichiarazioni testimoniali rese dall'imputata, alle dichiarazioni rese dalla stesse nel corso delle indagini preliminari e in relazione alle intercettazioni, all'insussistenza dei reati di calunnia e di falsa testimonianza contestati, alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e alla non punibilità dei reati in quanto impossibili; Considerato che i motivi sono inammissibili in quanto in realtà contestano l'apprezzamento delle prove operato dai giudici di merito e si risolvono nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle stesse, non consentito in sede di legittimità; Rilevato che il difensore, con il quinto motivo, censura la violazione degli artt. 69 e 133 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione sul punto e, con il sesto motivo, la violazione dell'art. 538 cod. proc. pen. e il vizio di manifesta illogicità della motivazione sul punto; Considerato che anche tali censure sono inammissibili, in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e, comunque, non ne contestano realmente l'illegittimità, ma intendono sollecitare un sindacato di merito che esula dai confini tipici del giudizio di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Considerato, inoltre, che non si deve procedere alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, in quanto la stessa non ha effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, E., Rv. 281923 - 01); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il