CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2023
Cassazione n. 42815/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di minaccia aggravata; 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione in ordine alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa, è inammissibile perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; 3. Rilevato, inoltre, che il motivo è manifestamente infondato, in quanto, secondo i consolidati orientamenti della giurisprudenza, le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr. S.U., 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01); la Corte territoriale ha dato atto della attendibilità della persona offesa con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda in particolare pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); 4. Considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla sussistenza dell'aggravante dei futili motivi, è reiterativo e manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Invero, la circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento. (Sez. 5, n. 38377 del 01/02/2017, Plazio, Rv. 271115). Non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di secondo grado, che ha rilevato come la minaccia, consistita nell'affermazione "Ti taglio la testa", è stata rivolta alla persona offesa sulla base di un movente inconsistente, dato dal tentativo della stessa di constatare i danni subiti a seguito del sinistro stradale; 5. Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole della mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen., oltre ad essere riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, è manifestamente infondato. Costituisce, infatti, orientamento consolidato di questa Corte regolatrice l'affermazione secondo cui, ai fini della integrazione del "fatto ingiusto altrui", costitutivo dell'attenuante della provocazione, è necessario che esso rivesta carattere di ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non valutate con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale (es cfr. tra le altre, Sez. 5, 23031 del 03/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281377 - 01); la suddetta circostanza attenuante, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non è configurabile laddove la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d'ira o il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira (es cfr. tra le altre, Sez. 5, (es cfr. tra le altre, Sez. 5, 23031 del 03/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282823 - 01). Nel caso di specie, la corte territoriale ha escluso la sussistenza della circostanza di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen., con motivazione esente da vizi logici e giuridici, facendo corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il