CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 gennaio 1979
Cassazione n. 42254/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI NOLAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/01/1979 avverso l'ordinanza del 16/05/2022 del TRIBUNALE di NOLAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Noia ricorre per cassazione avverso l'ordinanza resa il 16.5.2022 dal Tribunale di Noia, con la quale non è stato convalidato l'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato ex artt. 81 cpv, 56, 625 nn. 2 e 7 cod. pen., per avere forzato gli sportelli di tre autovetture al fine di impossessarsi di beni ivi contenuti, furti non consumati per l'accidentale assenza di beni di valore e per il sopraggiungere di una persona e della polizia giudiziaria (fatto del 15.5.2022). 2. Il ricorrente deduce violazione di legge, per non avere il giudice ritenuto lo stato di "quasi flagranza" del soggetto arrestato, trovato sul luogo dei fatti dagli agenti di polizia, nella disponibilità di arnesi comunemente impiegati per l'effrazione, univocamente compatibili con la natura dei danni riportati dai veicoli oggetto del tentativo di furto appena perpetrato. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. I difensori dell'imputato hanno depositato una memoria scritta con la quale chiedono che il ricorso sia respinto. 5. Il ricorso è infondato e deve essere, quindi, respinto. 6. Si deve convenire con il Procuratore generale in sede e con i difensori dell'imputato che, nel caso, diversamente da quanto sostenuto dalla parte pubblica ricorrente, non è riscontrabile alcuna violazione di legge nel provvedimento impugnato, in quanto la valutazione del giudicante si è attenuta ai dettami della giurisprudenza di legittimità, con particolare riguardo al principio per cui è illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015 - dep. 2016, Rv. 267591 - 01). In altri termini,•I'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria che pervenga all'individuazione del responsabile del reato in seguito allo svolgimento di attività di indagine, non può integrare la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (cfr. Sez. 4, n. 36169 del 22/09/2021, Rv. 281887 - 01). In questa prospettiva, è stato precisato che la c.d. "quasi flagranza" deve escludersi se la traccia del reato sia intrinsecamente equivoca e implichi apprezzamenti e valutazioni incompatibili con la semplice constatazione (cfr. Sez. 4, n. 5349 del 04/12/2019 - dep. 2020, Rv. 278443 - 01). 7. Nel caso di specie, il Tribunale ha motivatamente riscontrato che la polizia aveva proceduto all'arresto solo dopo avere assunto informazioni dai testimoni presenti, i quali avevano indirizzato gli agenti nel senso di valutare la responsabilità del prevenuto; sicché nell 'immediatezza era mancata, da parte degli operanti, una autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l 'indiziato. 8. Nulla deve essere disposto sulle spese ex art. 616 cod. proc. pen., stante la pacifica qualità di parte pubblica del ricorrente. P.Q.M. Rigetta il ric