CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 giugno 2026
Cassazione n. 22175/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
S.r.l., rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 1108/2023depositata il 5/12/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d’Appello di Torino rigettava ilgravame di [OSCURATO:SOCIETA]. (quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA].) avversola sentenza del Tribunale del medesimo circondario che aveva accoltaNumero registro generale 5401/2024Numero sezionale 1960/2026Numero di raccolta generale 22175/2026Data pubblicazione 28/06/2026l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al decreto ingiuntivoottenuto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per il pagamento di canoni rimastiinsoluti per la locazione finanziaria di beni concessi a [OSCURATO:SOCIETA]., poifallita. I [OSCURATO:PERSONA], per quanto di interesse in questa sede, si erano difesi conla nullità del contratto di locazione finanziaria per indeterminatezza deltasso di leasing applicato durante il rapporto; [OSCURATO:PERSONA] avevainvece sostenuto la correttezza e determinabilità di tale tasso anche inforza di un documento consegnato alla contraente nei giorniimmediatamente successivi alla stipula del contratto. Il Tribunale, ritenutal’indeterminatezza del tasso applicato, aveva accolto l’opposizione. Di quil’appello di [OSCURATO:SOCIETA], che aveva sostenuto l’erroneità delle conclusioni delTribunale in punto indeterminatezza del tasso leasing. La corte territoriale,condividendo la soluzione del giudice di prime cure, rigettaval’impugnazione.[OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorsoarticolato in quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata.memoria ex art.380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115cpc in relazione all’art. 360 n. 3 cpc».1.1. La corte territoriale, dopo aver invocato essa stessa nella motivazioneil disposto dell’art.115 c.p.c., non ne ha fatto la dovuta applicazionelimitando l’interpretazione di tale norma al solo principio di noncontestazione. Infatti, la norma prevede, in primis, il fondamentaleNumero registro generale 5401/2024Numero sezionale 1960/2026Numero di raccolta generale 22175/2026Data pubblicazione 28/06/2026“principio di disponibilità delle prove”, applicabile alle produzioni, anchedocumentali, delle parti e rispetto al quale il principio – pur ivi previsto - di“non contestazione” delle circostanze di fatto costituisce una meraalternativa.1.2. Il motivo è inammissibile.Deve preliminarmente rilevarsi che per dedurre la violazione dell’art.115c.p.c. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa oimplicita con la prescrizione della norma, ha posto a fondamento delladecisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativafuori dei poteri officiosi riconosciutigli, salvo il dovere di considerare i fattinon contestati e la possibilità di ricorrere al notorio (si veda già Cass. n.11892/2016, il cui principio di diritto, poi ribadito – sebbene inmotivazione espressa, ma non massimata - da Sez. Un., Sentenza n.16598 del 5/8/2016, è costantemente ribadito: ex multis, Cass., Sez. Un.,n. 20867/2020).Tale deduzione manca nella specie, mentre la ricorrente si limita adassumere che il giudice del gravame non ha esaminato il foglio finanziarioin data 22.5.2008 pur avendo affermato che la prova della determinatezzadel tasso poteva essere fornita per relationem.Anche a voler superare il rilievo in merito all’erronea deduzione dellaviolazione della citata norma, deve evidenziarsi che la corte territoriale hapreso pienamente in considerazione il foglio finanziario e ne ha esclusa larilevanza poiché formato successivamente alla conclusione del contratto,unilateralmente e senza alcun richiamo di esso nel documento negozialesottoscritto tra le parti in data 15.5.2008.Si legge infatti a pag.11 dell’impugnata decisione: “Si deve concordarecon il primo Giudice sulla valutazione di indeterminabilità del tassocorrispettivo pattuito in sede di stipula del contratto di leasing, nonNumero registro generale 5401/2024Numero sezionale 1960/2026Numero di raccolta generale 22175/2026Data pubblicazione 28/06/2026superabile attraverso il contenuto del foglio finanziario, formato diversigiorni dopo dalla banca - a prescindere dal fatto che sia stato o menoeffettivamente comunicato alla utilizzatrice, non rilevando invecel’eventuale mancato inoltro ai fideiussori -: è certamente vero che ladeterminazione/determinabilità del tasso sarebbe potuta avvenire perrelationem ma non è il caso di specie, perché il richiamo, peraltro noncontenuto nel contratto, sarebbe da riconoscere come implicitamenterivolto ad un atto di formazione unilaterale della locatrice successiva allastipula.”Il motivo, dunque, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnatae tende invece a sottoporre al giudice di legittimità un nuovo esame delladocumentazione in atti allegata.2. Il secondo motivo denuncia «violazione e/o falsa applicazione dellaCircolare della Banca d’Italia n. 229/1999, Titolo X, Capitolo I, Sezione III,Paragrafo 3 e del successivo aggiornamento n. 9 del 25/07/03, ex art. 360n. 3 cpc».2.1. Si assume che il giudice del gravame, ravvisando una distinzione tratasso di leasing pattuito e TAN, ne abbia dedotto l’asserita sussistenza diun limite di trasparenza e/o determinatezza a quest’ultimo riferito.L’anzidetta distinzione risulterebbe tuttavia erronea in quanto, nelcontratto di leasing in esame, non solo sarebbe esattamente indicato iltasso “per il quale si verifica l’uguaglianza tra costo di acquisto del benelocato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzodell’opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmenteprevisti” (art. 25 c.g.c.), ma il medesimo sarebbe precisamente espressoin forma nominale, al pari del TAN.2.2. Anche questo motivo risulta inammissibile.Numero registro generale 5401/2024Numero sezionale 1960/2026Numero di raccolta generale 22175/2026Data pubblicazione 28/06/2026Esso infatti estrapola parte dell’argomentazione resa dalla corte territorialequanto al rilievo d’appello proposto ed omette di riportare anche lasuccessiva parte con la quale la corte indica: “Ogni questione sullapossibilità per l’utilizzatore di comprendere comunque il costo complessivodello specifico contratto e sulle relative conseguenze da trarne rimaneassorbita dal rilievo di nullità, che opera a monte perché determinal’impossibilità di identificare il primo elemento oneroso del contratto stessorappresentato, appunto, dal tasso corrispettivo dovuto.”.Premessa pertanto la nullità della clausola determinativa del tasso dileasing, il giudice del gravame esclude “a monte” l’esistenza di unaquestione di “scarsa trasparenza nell’offerta di indicazioni relativeall’onerosità complessiva del rapporto” e dunque a prescindere da unesame del TAN.3. Il terzo motivo denuncia «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 117TUB in relazione all’art. 360 n. 3 cpc».3.1. Si sostiene che nel caso in esame difetta il presupposto previsto dallanorma succitata e consistente nella totale carenza di qualsiasi clausolainerente il tasso de quo ovvero nella non rispondenza della medesima allanormativa di settore.3.2 Il motivo è ancora inammissibile.Esso si fonda sull’erronea considerazione del fatto che il tasso di interesseleasing sia nella specie determinabile per relationem poiché il consulented’ufficio avrebbe affermato che alla determinazione della base Euribor(360 o 365) si poteva pervenire per derivazione.Il motivo è privo di autosufficienza poiché non è riprodotto il passo dellaconsulenza tecnica d’ufficio ove sussisterebbe l’affermazione indicata (né èfatto richiamo ad un documento ad esso relativo prodotto in atti).Numero registro generale 5401/2024Numero sezionale 1960/2026Numero di raccolta generale 22175/2026Data pubblicazione 28/06/2026Ad abundantiam, si rileva che la corte territoriale ha espressamenteaffermato che “è certamente vero che la determinazione/determinabilitàdel tasso sarebbe potuta avvenire per relationem, ma non è il caso dispecie, perché il richiamo, peraltro non contenuto nel contratto, sarebbeda riconoscere come implicitamente rivolto ad un atto di formazioneunilaterale della locatrice successiva alla stipula”, così escludendo ilpresupposto invocato dalla ricorrente per ritenere non dovutal’applicazione del disposto di cui all’art.117 TUB.Lo stesso precedente menzionato nel motivo di ricorso (Cass.n.12889/2021) evidenzia poi, in motivazione, che in ipotesi di assenza dideterminazione del tasso leasing è consentito il richiamo all’art.117 TUB.4. Il quarto motivo denuncia «violazione e/o falsa applicazione degli artt.91, 92, c. 2 cpc, in relazione all’art. 360 n 3 cpc».4.1. Si sostiene che la Corte d’Appello nella regolamentazione delle spesenon abbia tenuto in debita considerazione il fatto che l’eccezionepreliminare sollevata dai [OSCURATO:PERSONA] è stata rigettata e tale reiezione è neldispositivo della sentenza medesima; pertanto, si verterebbe in ipotesi disoccombenza reciproca, seppur parziale.4.2. Il motivo è infondato.Ai fini della regolamentazione delle spese processuali la partesoccombente va identificata, seguendo il principio di causalità - causalitàsulla quale si fonda la responsabilità del processo -, con quella che,lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, abbia dato causaalla lite ovvero con quella che abbia tenuto nel processo uncomportamento rilevatosi ingiustificato.Inoltre, la regolamentazione delle spese va effettuata tenendo inconsiderazione l’esito complessivo della lite perchéNumero registro generale 5401/2024Numero sezionale 1960/2026Numero di raccolta generale 22175/2026Data pubblicazione 28/06/2026la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione dellespese, alla luce di un criterio unitario e globale.L’accertamento di detta soccombenza, ai fini della condanna al pagamentodelle spese processuali, è allora rimesso al potere discrezionale del giudicedel merito e la conseguente pronuncia è sindacabile in sede di legittimitànella sola ipotesi in cui dette spese, anche solo parzialmente, siano stateposte a carico della parte totalmente vittoriosa (ex plurimis Cass.n.27000/2025, Cass. n.17854/2020). Ed allora è evidente che, nella speciein esame, nel giudizio di appello l’impugnazione proposta dall’odiernaricorrente era stata interamente rigettata con conferma della sentenza diprime cure, mentre la sola istanza non accolta della controparteriguardava l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione proposta.Pertanto, deve certamente escludersi che l’appellante risultasseintegralmente vittoriosa in quel grado di giudizio.5. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio dicassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedella ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere a partecontroricorrente le spese processuali, liquidate in euro 7.000 per compensied euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfettarie del 15 per cento eaccessori di legge.Numero registro generale 5401/2024Numero sezionale 1960/2026Numero di raccolta generale 22175/2026Data pubblicazione 28/06/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedella ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 29 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi