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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19313/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; I Motivi della decisione

1. Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA].

Bolzano indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bolzano in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c, 2 bis e sexies D.Igs. 285/92 e succ. mod.

L'esponente lamenta vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in relazione regola dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio sulla sussistenza del reato, posto che il fatto era avvenuto all'interno di una proprietà privata e non vi era prova che l'imputato provenisse dalla strada pubblica.

Il ricorrente ha inoltre depositato memoria con la quale ha insistito sui motivi proposti ed ha altresì richiesto la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Va innanzi tutto ricordato che si verte in ipotesi di "doppia conforme", ove l'obbligo motivazionale gravante sul giudice di secondo grado è meno stringente, dovendosi fare riferimento ad un complesso motivazionale coerente ed organico, rappresentato da entrambe le sentenze.

E va altresì rimarcato il principio secondo cui la condanna può essere pronunciata solo se l'imputato risulti colpevole "oltre ogni ragionevole dubbio", non può essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva una ricostruzione alternativa del fatto emersa in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale differente prospettazione sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice, il quale abbia individuato gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta posti a base della condanna, in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla prospettazione alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez.1, n.53512 del 17 luglio 2014, Rv.261600; Sez.4, n.22257 del 25 marzo 2014, Rv.259204).

I giudici di merito hanno reso ampia ed esaustiva motivazione, giungendo ad affermare che il ricorrente provenisse dalla strada pubblica prima di accedere con il suo fuori strada all'interno di una proprietà privata, percorrendo un sentiero da cui era precipitato in un prato sottostante.

Innanzi tutto, il ricorrente non ha confutato, incorrendo nel vizio di aspecificità dell'impugnazione, l'argomentazione per cui non vi era prova che la strada, per quanto privata, non fosse destinata ad uso pubblico, con conseguente pericolo per la circolazione.

Inoltre, i giudici di merito argomentano in modo esaustivo e convincente circa il fatto che l'imputato provenisse dalla strada pubblica, in quanto non era proprietario del maso; non aveva rapporti con i proprietari; non parcheggiava l'auto in zona adiacente, sì da poter essere plausibilmente partito dal sentiero privato.

Né vi erano prove concludenti circa la possibilità che l'imputato si fosse trovato in stato di ebbrezza all'interno del maso senza percorrere la strada pubblica, atteso che non avrebbe potuto procurarsi bevande alcoliche se non al di fuori della predetta proprietà privata.

Si tratta di motivazione non manifestamente illogica, come tale immune dalle censure proposte con l'odierno ricorso, che propongono una rilettura alternativa del fatto e delle fonti di prova, non consentita in sede di legittimità.

3. E' altresì manifestamente infondato il motivo relativo alla prescrizione, poiché la data di commissione del reato è il 5 settembre 2019 ed il termine di prescrizione non è, all'evidenza, ancora decorso.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; I Motivi della decisione 1. Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA]. Bolzano indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bolzano in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c, 2 bis e sexies D.Igs. 285/92 e succ. mod. L'esponente lamenta vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in relazione regola dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio sulla sussistenza del reato, posto che il fatto era avvenuto all'interno di una proprietà privata e non vi era prova che l'imputato provenisse dalla strada pubblica. Il ricorrente ha inoltre depositato memoria con la quale ha insistito sui motivi proposti ed ha altresì richiesto la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Il ricorso è manifestamente infondato. Va innanzi tutto ricordato che si verte in ipotesi di "doppia conforme", ove l'obbligo motivazionale gravante sul giudice di secondo grado è meno stringente, dovendosi fare riferimento ad un complesso motivazionale coerente ed organico, rappresentato da entrambe le sentenze. E va altresì rimarcato il principio secondo cui la condanna può essere pronunciata solo se l'imputato risulti colpevole "oltre ogni ragionevole dubbio", non può essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva una ricostruzione alternativa del fatto emersa in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale differente prospettazione sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice, il quale abbia individuato gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta posti a base della condanna, in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla prospettazione alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez.1, n.53512 del 17 luglio 2014, Rv.261600; Sez.4, n.22257 del 25 marzo 2014, Rv.259204). I giudici di merito hanno reso ampia ed esaustiva motivazione, giungendo ad affermare che il ricorrente provenisse dalla strada pubblica prima di accedere con il suo fuori strada all'interno di una proprietà privata, percorrendo un sentiero da cui era precipitato in un prato sottostante. Innanzi tutto, il ricorrente non ha confutato, incorrendo nel vizio di aspecificità dell'impugnazione, l'argomentazione per cui non vi era prova che la strada, per quanto privata, non fosse destinata ad uso pubblico, con conseguente pericolo per la circolazione. Inoltre, i giudici di merito argomentano in modo esaustivo e convincente circa il fatto che l'imputato provenisse dalla strada pubblica, in quanto non era proprietario del maso; non aveva rapporti con i proprietari; non parcheggiava l'auto in zona adiacente, sì da poter essere plausibilmente partito dal sentiero privato. Né vi erano prove concludenti circa la possibilità che l'imputato si fosse trovato in stato di ebbrezza all'interno del maso senza percorrere la strada pubblica, atteso che non avrebbe potuto procurarsi bevande alcoliche se non al di fuori della predetta proprietà privata. Si tratta di motivazione non manifestamente illogica, come tale immune dalle censure proposte con l'odierno ricorso, che propongono una rilettura alternativa del fatto e delle fonti di prova, non consentita in sede di legittimità. 3. E' altresì manifestamente infondato il motivo relativo alla prescrizione, poiché la data di commissione del reato è il 5 settembre 2019 ed il termine di prescrizione non è, all'evidenza, ancora decorso. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Am
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