CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2021
Cassazione n. 38420/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza emessa in data 21/09/2021, in parziale riforma della sentenza resa dal tribunale di Crotone in data 07/3/2019, ha confermato la condanna, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81, 110, 635 cod. pen. e art. 4 Legge n. 110/1975. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di entrambi gli imputati, deducendo la violazione dell'art. 606, lett. B) ed E) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81, 110, 131 bis, 635 cod. pen., art. 4 Legge n. 110/1975 e della legge n. 7/2016. I ricorsi sono inammissibili. Le doglianze difensive reiterano rilievi già scrutinati e ritenuti infondati dalla Corte territoriale, disattesi con il supporto di adeguata motivazione. Questa Corte, infatti, ha pacificamente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2^, n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). Nel caso di specie, í ricorrenti ripropongono le medesime censure disattese già nella sentenza di appello, il cui diniego risulta adeguatamente motivato, non essendo in alcun modo ravvisabile illogicità o carenza della motivazione. Effettivamente, non sembrano confrontarsi con le congrue e pertinenti motivazioni fornite dai giudici del gravame in punto di corretta qualificazione dei fatti e di provata riconducibilità degli stessi agii odierni ricorrenti. Ed invero la Corte d'appello, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice - valorizzando il compendio probatorio acquisito (verbale di querela sporta dalla persona offesa; riprese e fotogrammi estratti dall'impianto del sistema di videosorveglianza; testimonianza resa dall'ufficiale dì PG; rinvenimento di strumenti atti ad offendere) - ha già dato conto delle ragioni per cui è stata ritenuta provata l'affermazione di penale responsabilità. Del pari, quanto alla doglianza sollevata dalla sola ANANIA e riguardante l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., la Corte territoriale ha fornito una motivazione logica ed accurata valorizzando la gravità dei danni e le modalità della condotta ("compiuta in piena notte, con l'ausilio di armi improprie, finanche con danneggiamento di parabrezza, fiancata destra e di tutti gli pneumatici di un furgone utilizzato per l'attività lavorativa della persona offesa": cfr. sul punto, pag. 5 della sentenza appellata). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore de