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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2021

Cassazione n. 33016/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso 17461-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] AMMINISTRATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], che agisce nella sua qualità di procuratrice di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 4384/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con atto notificato il 29/6/2020, i sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza n. 4384/2019 della Corte d'Appello di Milano, pubblicata il 5/11/2019 e non notificata.

Resistono la [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella qualità di procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]. (a sua volta cessionaria del credito della [OSCURATO:PERSONA]), nonché la [OSCURATO:PERSONA] in I.c.a. con separati controricorsi notificati — rispettivamente — il 10/8/2020 e 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. Per quanto ancora rileva, con sentenza n. 2390/2017, il Tribunale di Milano accoglieva la domanda proposta ex art. 2901 cod. civ. dalla [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. e, per l'effetto, dichiarava l'inefficacia nei suoi confronti della costituzione di fondo patrimoniale avvenuta il 24/9/2013 da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il conferimento dei beni di proprietà del [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo fideiussore della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con saldo negativo di conto corrente presso l'istituto di credito attoreo per l'importo di euro 126.794,56, perché ritenuto debito sorto prima della costituzione del fondo.

3. Avverso la sentenza di prime cure, i sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto gravame dianzi alla Corte d'Appello di Milano che, con la pronuncia in questa sede impugnata, ha rigettato l'appello e confermato integralmente la decisione gravata.

In particolare, il giudice di secondo grado ha ritenuto provato l'eventus damni sul rilievo che il vincolo di indisponibilità sorto con la creazione del fondo patrimoniale su tutti i beni immobili del debitore determinava una maggiore difficoltà nell'esazione coattiva del credito e il pignoramento dello stipendio del debitore [OSCURATO:PERSONA] non valeva a dimostrare l'insussistenza della menomazione del patrimonio del debitore, poiché il soddisfacimento del creditore diventava in tal modo alquanto dilazionato nel tempo.

Quanto alla scientia damni, la Corte d'Appello ne ha ritenuto la sussistenza in capo ad entrambi gli stipulanti; in particolare, quanto alla [OSCURATO:PERSONA], in via presuntiva e alla luce del rapporto di coniugio intercorrente tra i convenuti.

Considerato che:

4. Con il primo motivo si denuncia «omessi esame e/o valutazione di un fatto decisivo per il giudizio e violazione dell'art. 2901 cod. cív. in relazione all'articolo 360 comma 1 n. 5 c.p.c.» là dove la Corte d'Appello ha ritenuto sussistente l'eventus damni.

I ricorrenti deducono che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, la costituzione del fondo patrimoniale non avrebbe reso impossibile la realizzazione del credito e comportato maggiori difficoltà o incertezze nella sua esazione, dal momento che quest'ultima è già iniziata con il pignoramento del quinto dello stipendio del debitore.

Inoltre, la Banca avrebbe mantenuto l'azione anche nei confronti dell'altro garante della società [OSCURATO:PERSONA], anch'essa circostanza non valutata adeguatamente.

5. Il motivo è inammissibile.

6. In via preliminare, occorre rilevare che il motivo viene dedotto sub specie art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. per omesso esame di circostanze di fatto talché esso è per ciò solo inammissibile, giusta l'espressa previsione di cui all'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., vertendosi in ipotesi di doppia conforme e di giudizio instaurato il 28/10/2015 (dunque, ampiamente post 11/9/2012).7.

Vieppiù, pur volendo riqualificare il motivo nei termini della violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per violazione dell'art. 2901 cod. civ. esso sarebbe parimenti inammissibile in quanto induce a svolgere valutazioni di merito sul requisito dell'eventus damni escluso dal giudice poiché con l'atto dispositivo il debitore aveva reso indisponibili tutti i suoi beni immobili e il pignoramento del quinto dello stipendio non valeva ad escluderne la sussistenza, risultando l'esazione del credito in tal modo dilazionata e, dunque, rendeva più difficoltoso il soddisfacimento delle ragioni creditorie.

In questa sede, dunque, al più il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di avere allegato e provato la sussistenza di una residua consistenza del proprio patrimonio tale da soddisfare ampiamente le ragioni creditorie.

8. Difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd.

"eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr ., tra le tante, Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 19207 del 19/7/2018).

9. Con il secondo motivo si denuncia «violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2727 e 2729 cod. civ. in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c., e omessi esame e/o valutazione di un fatto decisivo per il giudizio e violazione dell'articolo 2901 cod. civ. in relazione all'articolo 360 comma 1 n. 5 c.p.c.».

La Corte d'Appello avrebbe errato là dove ha ritenuto che sia il debitore che la moglie fossero a conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori.

Invero, entrambi gli stipulanti non sarebbero stati mossi da tale intento.

In particolare, la moglie era portatrice di un interesse proprio alla costituzione del fondo patrimoniale per cui è causa, ossia di tutela del valore primario della famiglia, talché alcuna sua consapevolezza poteva essere presunta.

Vieppiù, sul punto la decisione violerebbe anche le disposizioni di cui agli artt. 2727 e 2729 cod. civ. là dove ha ritenuto la conoscenza del terzo delle ragioni creditorie dell'istituto nonostante questa si fosse offerta di dimostrare la propria inconsapevolezza per il tramite di istanze istruttorie non considerate dal giudice di merito.

10. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni di cui al precedente, trattandosi di doppia conforme ove postulato sub specie art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. e, in ogni caso, di valutazioni di merito a rigore ove articolato sub specie art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

11. Inoltre, occorre rilevare che la costituzione del fondo patrimoniale è atto a titolo gratuito, nel caso di specie, successivo al sorgere del credito, talché è sufficiente - ai fini dell'integrazione del presupposto soggettivo dell'actio pauliana - la prova della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte «In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore.

La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato» (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18/6/2019; Sez. 3, Sentenza n. 5618 del 22/3/2016; Sez. 3, Sentenza n. 27546 del 30/12/2014).

12. Con il terzo motivo si denuncia «Violazione della disposizione di cui agli articoli 91, 92 e 97 c.p.c. in relazione all'articolo 360 comma 1, n. 3 c.p.c.» per avere la Corte d'Appello condannato anche la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese relative al doppio grado di giudizio nonostante la totale estraneità e la non conoscenza da parte della stessa della situazione debitoria della società e delle garanzie fideiussorie prestate dal marito. 5 (2n 13.

Il motivo è assorbito dall'inammissibilità del secondo, essendo otetutto palesemente infondato in quanto anche la moglie, convenuta in primo grado e appellante in secondo grado, risulta interamente soccombente.

14. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese sono poste a favore di ciascun controricorrente, come di seguito liquidate a carico dei ricorrenti, in via tra loro solidale, con raddoppio del [OSCURATO:PERSONA], se dovuto.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condannavi ricorrenti alle spese liquidate in C 3.950,00, oltre C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie e ulteriori oneri di legge, in favore della controricorrente Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 10 giugno 2021, nella camera di consigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 17461-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] AMMINISTRATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], che agisce nella sua qualità di procuratrice di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 4384/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con atto notificato il 29/6/2020, i sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza n. 4384/2019 della Corte d'Appello di Milano, pubblicata il 5/11/2019 e non notificata. Resistono la [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella qualità di procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]. (a sua volta cessionaria del credito della [OSCURATO:PERSONA]), nonché la [OSCURATO:PERSONA] in I.c.a. con separati controricorsi notificati — rispettivamente — il 10/8/2020 e 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Per quanto ancora rileva, con sentenza n. 2390/2017, il Tribunale di Milano accoglieva la domanda proposta ex art. 2901 cod. civ. dalla [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. e, per l'effetto, dichiarava l'inefficacia nei suoi confronti della costituzione di fondo patrimoniale avvenuta il 24/9/2013 da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il conferimento dei beni di proprietà del [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo fideiussore della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con saldo negativo di conto corrente presso l'istituto di credito attoreo per l'importo di euro 126.794,56, perché ritenuto debito sorto prima della costituzione del fondo. 3. Avverso la sentenza di prime cure, i sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto gravame dianzi alla Corte d'Appello di Milano che, con la pronuncia in questa sede impugnata, ha rigettato l'appello e confermato integralmente la decisione gravata. In particolare, il giudice di secondo grado ha ritenuto provato l'eventus damni sul rilievo che il vincolo di indisponibilità sorto con la creazione del fondo patrimoniale su tutti i beni immobili del debitore determinava una maggiore difficoltà nell'esazione coattiva del credito e il pignoramento dello stipendio del debitore [OSCURATO:PERSONA] non valeva a dimostrare l'insussistenza della menomazione del patrimonio del debitore, poiché il soddisfacimento del creditore diventava in tal modo alquanto dilazionato nel tempo. Quanto alla scientia damni, la Corte d'Appello ne ha ritenuto la sussistenza in capo ad entrambi gli stipulanti; in particolare, quanto alla [OSCURATO:PERSONA], in via presuntiva e alla luce del rapporto di coniugio intercorrente tra i convenuti. Considerato che: 4. Con il primo motivo si denuncia «omessi esame e/o valutazione di un fatto decisivo per il giudizio e violazione dell'art. 2901 cod. cív. in relazione all'articolo 360 comma 1 n. 5 c.p.c.» là dove la Corte d'Appello ha ritenuto sussistente l'eventus damni. I ricorrenti deducono che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, la costituzione del fondo patrimoniale non avrebbe reso impossibile la realizzazione del credito e comportato maggiori difficoltà o incertezze nella sua esazione, dal momento che quest'ultima è già iniziata con il pignoramento del quinto dello stipendio del debitore. Inoltre, la Banca avrebbe mantenuto l'azione anche nei confronti dell'altro garante della società [OSCURATO:PERSONA], anch'essa circostanza non valutata adeguatamente. 5. Il motivo è inammissibile. 6. In via preliminare, occorre rilevare che il motivo viene dedotto sub specie art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. per omesso esame di circostanze di fatto talché esso è per ciò solo inammissibile, giusta l'espressa previsione di cui all'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., vertendosi in ipotesi di doppia conforme e di giudizio instaurato il 28/10/2015 (dunque, ampiamente post 11/9/2012).7. Vieppiù, pur volendo riqualificare il motivo nei termini della violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per violazione dell'art. 2901 cod. civ. esso sarebbe parimenti inammissibile in quanto induce a svolgere valutazioni di merito sul requisito dell'eventus damni escluso dal giudice poiché con l'atto dispositivo il debitore aveva reso indisponibili tutti i suoi beni immobili e il pignoramento del quinto dello stipendio non valeva ad escluderne la sussistenza, risultando l'esazione del credito in tal modo dilazionata e, dunque, rendeva più difficoltoso il soddisfacimento delle ragioni creditorie. In questa sede, dunque, al più il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di avere allegato e provato la sussistenza di una residua consistenza del proprio patrimonio tale da soddisfare ampiamente le ragioni creditorie. 8. Difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr ., tra le tante, Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 19207 del 19/7/2018). 9. Con il secondo motivo si denuncia «violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2727 e 2729 cod. civ. in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c., e omessi esame e/o valutazione di un fatto decisivo per il giudizio e violazione dell'articolo 2901 cod. civ. in relazione all'articolo 360 comma 1 n. 5 c.p.c.». La Corte d'Appello avrebbe errato là dove ha ritenuto che sia il debitore che la moglie fossero a conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori. Invero, entrambi gli stipulanti non sarebbero stati mossi da tale intento. In particolare, la moglie era portatrice di un interesse proprio alla costituzione del fondo patrimoniale per cui è causa, ossia di tutela del valore primario della famiglia, talché alcuna sua consapevolezza poteva essere presunta. Vieppiù, sul punto la decisione violerebbe anche le disposizioni di cui agli artt. 2727 e 2729 cod. civ. là dove ha ritenuto la conoscenza del terzo delle ragioni creditorie dell'istituto nonostante questa si fosse offerta di dimostrare la propria inconsapevolezza per il tramite di istanze istruttorie non considerate dal giudice di merito. 10. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni di cui al precedente, trattandosi di doppia conforme ove postulato sub specie art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. e, in ogni caso, di valutazioni di merito a rigore ove articolato sub specie art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. 11. Inoltre, occorre rilevare che la costituzione del fondo patrimoniale è atto a titolo gratuito, nel caso di specie, successivo al sorgere del credito, talché è sufficiente - ai fini dell'integrazione del presupposto soggettivo dell'actio pauliana - la prova della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte «In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato» (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18/6/2019; Sez. 3, Sentenza n. 5618 del 22/3/2016; Sez. 3, Sentenza n. 27546 del 30/12/2014). 12. Con il terzo motivo si denuncia «Violazione della disposizione di cui agli articoli 91, 92 e 97 c.p.c. in relazione all'articolo 360 comma 1, n. 3 c.p.c.» per avere la Corte d'Appello condannato anche la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese relative al doppio grado di giudizio nonostante la totale estraneità e la non conoscenza da parte della stessa della situazione debitoria della società e delle garanzie fideiussorie prestate dal marito. 5 (2n 13. Il motivo è assorbito dall'inammissibilità del secondo, essendo otetutto palesemente infondato in quanto anche la moglie, convenuta in primo grado e appellante in secondo grado, risulta interamente soccombente. 14. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese sono poste a favore di ciascun controricorrente, come di seguito liquidate a carico dei ricorrenti, in via tra loro solidale, con raddoppio del [OSCURATO:PERSONA], se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condannavi ricorrenti alle spese liquidate in C 3.950,00, oltre C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie e ulteriori oneri di legge, in favore della controricorrente Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 10 giugno 2021, nella camera di consigl
Sentenza Cassazione n. 33016/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris