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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 aprile 2021

Cassazione n. 46872/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02RXGYF) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco avverso la sentenza del 22/4/2021 del Giudice di pace di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, P. Gaeta, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; letta la memoria della difesa, avv.

E. di Fonzo, fatta pervenire a mezzo p.e.c. del 27 maggio 2022, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Milano ha condannato [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02RXGYF) alla pena di euro diecimila di multa, concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva qualificata contestata, per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.

Igs. n. 286 del 1998, per non aver ottemperato, senza giustificato motivo, all'ordine di espulsione emesso il 26 maggio 2017 dal Questore di Nuoro. 2.Avverso la descritta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] di Fonzo, denunciando tre vizi di seguito riassunti, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si denuncia inosservanza degli artt. 420-ter e quater cod. proc. pen.

In data 1 agosto 2017 veniva redatto verbale di elezione di domicilio per il reato per il quale si procede e di nomina del difensore di ufficio, presso il quale veniva eletto domicilio, per essere l'imputato residente in Marocco e senza fissa dimora in Milano, difensore con il quale l'imputato, secondo la prospettazione del ricorso, non aveva alcun contatto professionale.

All'udienza del 20 febbraio 2020 la difesa eccepiva la mancanza di conoscenza del processo non potendosi far derivare detta conoscenza dalla elezione di domicilio effettuata in sede di identificazione e nelle immediatezze dell'accertamento del reato, ma prima della formale iscrizione dell'odierno ricorrente nel registro degli indagati.

L'eccezione veniva rigettata dal Giudice di pace che riteneva valide le notifiche effettuate, trattandosi di imputato senza fissa dimora che, in occasione della sua identificazione, aveva eletto domicilio presso il difensore di ufficio presso il quale queste erano state eseguite anche per l'imputato.

La difesa, poi, riproponeva l'eccezione all'udienza del 22 aprile 2021, richiamando la giurisprudenza di questa Corte anche a Sezioni Unite n. 23948 del 28/11/2019, nella parte in cui ha affermato che l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non è presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza, ove questa sia stata effettuata dinanzi alla polizia giudiziaria, in un'epoca anteriore alla formale instaurazione del procedimento.

Tanto, sottolineando il ricorrente,che, in ossequio a tale indirizzo, la riforma del 3 agosto 2017, legge n. 103 ha previsto che detta elezione non ha effetto ove l'autorità che procede non riceva anche l'assenso del difensore. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 14, comma 5-ter TU Innm. e vizio di motivazione.

Non sarebbe stato in alcun punto motivato l'elemento soggettivo del reato, risultando quella svolta dal Giudice di pace una motivazione meramente apparente e formale, in assenza di argomenti specifici dai quali ricavare il dolo del reato contestato. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. e correlato vizio di motivazione.

La recidiva risulta riconosciuta perché il Giudice di pace opera il giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche ma non motiva circa la sussistenza della circostanza aggravante, risultando applicato l'istituto automaticamente.3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, P. Gaeta, ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti,di discussione orale ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del d.l. 10 aprile 2021, n. 44, come convertito, con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio in accoglimento del primo motivo di ricorso.

3.1. La difesa ha fatto pervenire, a mezzo p.e.c. del 27 maggio 2022, conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso. //), 4.11 primo motivo cti, fondato, ritenendosi assorbitkin tale decisione ogni altra censura prospettata.

5. Sul tema proposto con l'eccezione formulata, a fronte di due contrastanti orientamenti di legittimità, è intervenuta la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza del 28 novembre 2019 (Sez.

U, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420).

Tale decisione ha affermato il condivisibile principio rispetto al quale il Collegio non ravvisa alcuna ragione per discostarsene, secondo cui la sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell'indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen., dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale dorniciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere, con certezza, che quest'ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto, volontariamente, alla conoscenza del procedimento stesso (principio espresso con riferimento ad una fattispecie rientrante nella disciplina previgente all'introduzione del comma 4-bis dell'art. 162 cod. proc. pen.). 5.1.Ciò posto si rileva che nel caso di specie, è stata la polizia giudiziaria, nell'immediatezza del controllo da cui è scaturito il presente procedimento a carico dell'imputato, in data 1 agosto 2017, a nominare il difensore di ufficio, presso il quale sono state effettuate le notifiche dei successivi atti processuali, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen.

Inoltre, risulta che l'imputato, secondo la prospettazione difensiva alla quale il Giudice di pace non ha aderito nelle due occasioni delle eccezioni formulate, era gravato dall'obbligo di lasciare il territorio nazionale.

Ciò ha comportato che non vi sia stata adeguata motivazione circa la prova dell'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato dichiarato assente; né è possibile dedurre, dalla motivazione censurata, con certezza che egli si sia, volontariamente, sottratto a detta conoscenza.

Necessaria, invero, per ogni valutazione sul punto, è la verifica preliminare, come indicato dalle Sezioni Unite nella citata pronuncia, dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il difensore domiciliatario e l'indagato, da svolgere utilizzando anche elementi ulteriori rispetto alla semplice formale elezione di domicilio.

Nella specie il verbale di elezione di domicilio presso il difensore di ufficio è datato 1 agosto 2017, dunque formulato in epoca precedente alla riforma del 2018 che ha disposto la modifica dee-62, comma 4-bis, cod. proc. pen.

Alcuna ulteriore ma preliminare indagine risulta, dalla motivazione censurata, circa l'effettività del rapporto tra imputato e suo difensore.

Anzi le ordinanze del 20 febbraio 2020 e del 22 aprile 2021 del Giudice di pace di Milano, impugnate unitamente alla sentenza, hanno affermato la sufficienza dell'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio nella fase delle indagini, limitandosi a stigmatizzare un difetto di diligenza in capo all'imputato quale causa, allo stesso interamente ascrivibile, dell'omessa conoscenza del procedimento.

Tanto, pur a fronte di un processo che, rispetto al primo atto di identificazione dell'indagato, è iniziato davanti al Giudice soltanto a seguito di decreto del Pubblico ministero del 31 maggio 2019, quindi circa due anni dopo. 6.Difettando, nel corpo della motivazione, l'indicazione di tale verifica, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Milano in diversa persona fisica, per nuovo giudizio, restando assorbita in tale decisione ogni altra censura formulata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Milano, in dive

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02RXGYF) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco avverso la sentenza del 22/4/2021 del Giudice di pace di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, P. Gaeta, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; letta la memoria della difesa, avv. E. di Fonzo, fatta pervenire a mezzo p.e.c. del 27 maggio 2022, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Milano ha condannato [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02RXGYF) alla pena di euro diecimila di multa, concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva qualificata contestata, per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d. Igs. n. 286 del 1998, per non aver ottemperato, senza giustificato motivo, all'ordine di espulsione emesso il 26 maggio 2017 dal Questore di Nuoro. 2.Avverso la descritta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] di Fonzo, denunciando tre vizi di seguito riassunti, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza degli artt. 420-ter e quater cod. proc. pen. In data 1 agosto 2017 veniva redatto verbale di elezione di domicilio per il reato per il quale si procede e di nomina del difensore di ufficio, presso il quale veniva eletto domicilio, per essere l'imputato residente in Marocco e senza fissa dimora in Milano, difensore con il quale l'imputato, secondo la prospettazione del ricorso, non aveva alcun contatto professionale. All'udienza del 20 febbraio 2020 la difesa eccepiva la mancanza di conoscenza del processo non potendosi far derivare detta conoscenza dalla elezione di domicilio effettuata in sede di identificazione e nelle immediatezze dell'accertamento del reato, ma prima della formale iscrizione dell'odierno ricorrente nel registro degli indagati. L'eccezione veniva rigettata dal Giudice di pace che riteneva valide le notifiche effettuate, trattandosi di imputato senza fissa dimora che, in occasione della sua identificazione, aveva eletto domicilio presso il difensore di ufficio presso il quale queste erano state eseguite anche per l'imputato. La difesa, poi, riproponeva l'eccezione all'udienza del 22 aprile 2021, richiamando la giurisprudenza di questa Corte anche a Sezioni Unite n. 23948 del 28/11/2019, nella parte in cui ha affermato che l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non è presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza, ove questa sia stata effettuata dinanzi alla polizia giudiziaria, in un'epoca anteriore alla formale instaurazione del procedimento. Tanto, sottolineando il ricorrente,che, in ossequio a tale indirizzo, la riforma del 3 agosto 2017, legge n. 103 ha previsto che detta elezione non ha effetto ove l'autorità che procede non riceva anche l'assenso del difensore. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 14, comma 5-ter TU Innm. e vizio di motivazione. Non sarebbe stato in alcun punto motivato l'elemento soggettivo del reato, risultando quella svolta dal Giudice di pace una motivazione meramente apparente e formale, in assenza di argomenti specifici dai quali ricavare il dolo del reato contestato. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. e correlato vizio di motivazione. La recidiva risulta riconosciuta perché il Giudice di pace opera il giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche ma non motiva circa la sussistenza della circostanza aggravante, risultando applicato l'istituto automaticamente.3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, P. Gaeta, ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti,di discussione orale ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del d.l. 10 aprile 2021, n. 44, come convertito, con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio in accoglimento del primo motivo di ricorso. 3.1. La difesa ha fatto pervenire, a mezzo p.e.c. del 27 maggio 2022, conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso. //), 4.11 primo motivo cti, fondato, ritenendosi assorbitkin tale decisione ogni altra censura prospettata. 5. Sul tema proposto con l'eccezione formulata, a fronte di due contrastanti orientamenti di legittimità, è intervenuta la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza del 28 novembre 2019 (Sez. U, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420). Tale decisione ha affermato il condivisibile principio rispetto al quale il Collegio non ravvisa alcuna ragione per discostarsene, secondo cui la sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell'indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen., dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale dorniciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere, con certezza, che quest'ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto, volontariamente, alla conoscenza del procedimento stesso (principio espresso con riferimento ad una fattispecie rientrante nella disciplina previgente all'introduzione del comma 4-bis dell'art. 162 cod. proc. pen.). 5.1.Ciò posto si rileva che nel caso di specie, è stata la polizia giudiziaria, nell'immediatezza del controllo da cui è scaturito il presente procedimento a carico dell'imputato, in data 1 agosto 2017, a nominare il difensore di ufficio, presso il quale sono state effettuate le notifiche dei successivi atti processuali, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. Inoltre, risulta che l'imputato, secondo la prospettazione difensiva alla quale il Giudice di pace non ha aderito nelle due occasioni delle eccezioni formulate, era gravato dall'obbligo di lasciare il territorio nazionale. Ciò ha comportato che non vi sia stata adeguata motivazione circa la prova dell'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato dichiarato assente; né è possibile dedurre, dalla motivazione censurata, con certezza che egli si sia, volontariamente, sottratto a detta conoscenza. Necessaria, invero, per ogni valutazione sul punto, è la verifica preliminare, come indicato dalle Sezioni Unite nella citata pronuncia, dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il difensore domiciliatario e l'indagato, da svolgere utilizzando anche elementi ulteriori rispetto alla semplice formale elezione di domicilio. Nella specie il verbale di elezione di domicilio presso il difensore di ufficio è datato 1 agosto 2017, dunque formulato in epoca precedente alla riforma del 2018 che ha disposto la modifica dee-62, comma 4-bis, cod. proc. pen. Alcuna ulteriore ma preliminare indagine risulta, dalla motivazione censurata, circa l'effettività del rapporto tra imputato e suo difensore. Anzi le ordinanze del 20 febbraio 2020 e del 22 aprile 2021 del Giudice di pace di Milano, impugnate unitamente alla sentenza, hanno affermato la sufficienza dell'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio nella fase delle indagini, limitandosi a stigmatizzare un difetto di diligenza in capo all'imputato quale causa, allo stesso interamente ascrivibile, dell'omessa conoscenza del procedimento. Tanto, pur a fronte di un processo che, rispetto al primo atto di identificazione dell'indagato, è iniziato davanti al Giudice soltanto a seguito di decreto del Pubblico ministero del 31 maggio 2019, quindi circa due anni dopo. 6.Difettando, nel corpo della motivazione, l'indicazione di tale verifica, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Milano in diversa persona fisica, per nuovo giudizio, restando assorbita in tale decisione ogni altra censura formulata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Milano, in dive