CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 07973/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bologna ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina e lesioni già pronunciata dal Tribunale di Rimini con sentenza 17 settembre 2020. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, NDIAYE Mor 3. L'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l'ingiustificata ed eccessiva applicazione della recidiva, risulta inammissibile avendo la motivazione del provvedimento impugnato logicamente congruamente valutato la gravità del fatto in contestazione, il collegamento con i precedenti penali dell'imputato e la ingravescente pericolosità. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. 4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]