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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2026

Cassazione n. 13755/2026

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nte-controComune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.81/2017 depositata il 19/1/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Lazio rigettaval’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado cheaveva respinto il ricorso della contribuente avverso l’ingiunzione dipagamento emessa dalla concessionaria del servizio riscossione delNumero registro generale 17997/2017Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 13755/2026Data pubblicazione 11/05/2026Comune di [OSCURATO:SOCIETA] a seguito dell’iscrizione a ruolo da parte dell’enteterritoriale delle imposte a titolo di ICI, pretese per le annualità 2006 e2007.

In particolare, il giudice di appello affermava che gli avvisi diaccertamento prodromici all'impugnata ingiunzione di pagamento eranostati dichiarati validi ed efficaci con la sentenza n. 796 del 2013 dellamedesima commissione tributaria regionale del Lazio e che, essendo talesentenza passata in giudicato, i suddetti avvisi di accertamento eranodivenuti inoppugnabili e, pertanto, la ricorrente avrebbe potuto impugnarele ingiunzioni di pagamento esclusivamente per i vizi propri ai sensidell'articolo 19 d.lgs, n. 546/1992.

Affermava, altresì, che non avendo laricorrente formulato specifiche censure concernenti vizi propridell'impugnata ingiunzione, ma piuttosto eccezioni concernenti ipresupposti avvisi di accertamento oramai definitivi, il ricorso introduttivodovesse ritenersi inammissibile e l'impugnata ingiunzione di pagamentolegittima.

Infine, la Corte regionale condannava la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio nonché dell'ulteriore importo dovuto atitolo di contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 comma 1- quater deld.P.R. n.115 2002.2.

Avverso siffatta pronuncia la contribuente ha proposto ricorso incassazione affidandosi a tre motivi.3.

Resiste il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] che ha depositato controricorso.4.

La concessionaria del servizio di riscossione, [OSCURATO:SOCIETA] non hadepositato difese, rimanendo intimata.5.

In prossimità dell’adunanza la controricorrente ha depositatomemoria ex art.380 bis c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 per i motivi dicui alla norma dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.., deducendol’erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che laNumero registro generale 17997/2017Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 13755/2026Data pubblicazione 11/05/2026ricorrente avesse eccepito vizi relativi ai prodromici avvisi di accertamentoregolarmente notificati piuttosto che all’impugnata ingiunzione dipagamento in violazione dell’art.19 comma 3 del d.lgs. n. 546/1992 che,invece, sarebbe stata oggetto di specifica censura da parte dellacontribuente per vizi propri.

Oltre a ciò, la ricorrente si duolenell’illustrazione del medesimo motivo, dell’erroneità della sentenza peraver ritenuto la rilevabilità di ufficio della causa di inammissibilità delricorso avverso la cartella di pagamento preceduta da un avviso diaccertamento, divenuto definitivo per effetto di una sentenza sfavorevoleal contribuente passata in giudizio1.1.

Il motivo è parte inammissibile e in parte infondato.1.2.

E’ insegnamento costante di questa Corte che la rilevazione edinterpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudicedi merito ed essa è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullitàprocessuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dalparadigma della norma processuale violata che deve essere dedotto comevizio di legittimità ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.; b) qualoracomporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, sela inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizioprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essereprospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la"qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero laomessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da riteneredecisivo", ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, inrelazione al vizio di "error in judicando", in base all'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., o al vizio di "error facti", nei limiti consentiti dall'art.360, primo comma,, n. 5, c.p.c.( Cass. 30770/23; Cass.11103/2020;Cass.27181/2023).Numero registro generale 17997/2017Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 13755/2026Data pubblicazione 11/05/20261.3.

Nel caso di specie, la ricorrente mira inammissibilmente a sindacare,l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di appello in ordineall’interpretazione della domanda giudiziale, senza specificare alcun errorin procedendo nei termini sopra esposti, né un errore che coinvolga la"qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo secondo ilparadigma di cui al cit. n.3 dell’art.360 c.p.c., oppure che si sostanzi nellaomessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da riteneredecisivo" nei limiti consentiti dall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c..1.4.

Quanto poi al lamentato rilievo di ufficio da parte del giudice diappello del giudicato formatosi in relazione alla legittimità dell’atto diaccertamento prodromico all’ingiunzione di pagamento impugnata, pertrarne la conseguenza dell’inammissibilità del ricorso introduttivo, occorrerichiamare a mente la recente sentenza delle SS.UU. di questa Corte (vediCass.SS.UU. 24172/2025) sulla formazione del giudicato implicito suquestioni pregiudiziali di rito, le quali hanno affermato che la rilevabilitàd’ufficio del vizio processuale, che trascende il grado del giudizio in cuiesso si sia manifestato, è strettamente correlata in linea di principio allacircostanza che il vizio discenda da una violazione che determini un vulnusrispetto ad interessi super -individuali, che concorrono a definire lanozione di ordine pubblico processuale, idonea a dar luogo ad una nullitàassoluta; tale estensione è possibile solo ove il vizio non sia rimesso dallanorma “in via esclusiva” alla sola iniziativa della parte.

Pertanto, il vizioscaturente dalla violazione di regole processuali può condurre a consentirela rilevabilità ultra - grado pur quando essa non sia espressamentecontemplata, sempre che si tratti di vizi qualificati, poiché riguardanopresupposti “fondanti” la struttura e il funzionamento del processo; questacategoria di vizi inficia i requisiti fondanti il processo - violazioni cheridondano nel difetto di potestas iudicandi - minando in radice la validitàdel rapporto giuridico - processuale, che quindi, non costituendosiNumero registro generale 17997/2017Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 13755/2026Data pubblicazione 11/05/2026regolarmente, non può concludersi con una valida sentenza.

Le violazioniche, secondo la summenzionata decisione delle Sezioni Unite, evocanouna patologia di questo tipo riguardano: a) il difetto di legitimatio adcausam (Cass. n. 23568/2011; Cass. 24483/2013; Cass. n. 25906/2017;Cass., S.U., n. 7925/2019); b) il difetto di interesse ad agire (Cass. n.3330 del 2002; Cass. n. 19268/2016); c) il difetto delle condizioni diproponibilità dell’azione (Cass. n. 2678/1999; Cass. 4553/1999; Cass. n.9297/2007); d) il difetto di rappresentanza processuale (Cass., S.U., n.4248/2016); e) le decadenze verificatesi per effetto dello spirare ditermini perentori per la proposizione dell’azione (Cass. n. 20978/2013;Cass. n. 32637/2019; Cass., S.U., n. 8501/2021); f) il ne bis in idem:l’esistenza di un giudicato interno o esterno, ove risultante dagli atti delprocesso (Cass., S.U., n. 226/2001; Cass., S.U., n. 10977/2001), lalitispendenza (art. 39, comma primo, c.p.c.; Cass., S.U., n. 9409/1994;Cass. n. 7478/2011; Cass. n. 26862/2016); g) l’inesistenza della sentenza(paradigmaticamente l’art. 161, comma secondo, c.p.c., che prevede lanullità della sentenza per difetto di sottoscrizione).

Il rilievo officioso delvizio nei gradi successivi, in definitiva, non può essere neutralizzato pereffetto della mancata proposizione dell’impugnazione, né dell’omessariproposizione ai sensi dell’art. 346 c.p.c.1.5.

In ragione di ciò, il giudice di appello, avendo rilevato d’ufficio ilgiudicato esterno formatosi sulla legittimità dell’atto prodromicoall’ingiunzione impugnata, per trarne la conseguenza dell’inammissibilitàdel ricorso, ha fatto buon governo di siffatti principi, trattandosi diquestione fondante, attinente all’ordine pubblico processuale, nel pienorispetto del principio del ne bis in idem.

Il che depone chiaramene, inparte qua, per l’infondatezza del motivo.

A tal proposito, in materia diriscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento diformazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di unasequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni,Numero registro generale 17997/2017Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 13755/2026Data pubblicazione 11/05/2026allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa deldestinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisceun vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenzialenotificato; tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante lascelta, consentita dal d.lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma3, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora,cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizioderivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnarecumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella dipagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) nonnotificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestareradicalmente la pretesa tributaria.

Nel primo caso, occorrerà verificarsisolo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsisulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione dellapretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o menodecorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o meno ditale pretesa.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte è, dunque,senz'altro consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale alfine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'attoimpositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredirel'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la suainfondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processualedella parte ricorrente al riguardo.

Solo la nullità della notifica delprodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale cartelladi pagamento, che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata per nullitàderivata (così, tra le tante, Cass., Sez.

T. 22 aprile 2022, n. 12835, cherichiama Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2018, n. 1144; Cass., Sez.

Un., 15aprile 2021, n. 10012).In caso contrario, la successiva cartella dipagamento può essere opposta solo per vizi propri e non per quelliderivati dal prodromico atto orami divenuto definitivo.Numero registro generale 17997/2017Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 13755/2026Data pubblicazione 11/05/20262.

Con il secondo motivo la ricorrente si duole, sotto il profilodell’art.360 1° comma n.5 c.p.c., dell’omessa, insufficiente ocontraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per ilgiudizio, concernente la definitività degli avvisi di accertamento prodromiciall’ingiunzione di pagamento, per aver il giudice di appello errato nelritenere che la sentenza 796/39/13 della CTR, passata in giudicato, avessestatuito la legittimità degli avvisi di accertamento relativi alle annualità2006 e 2007 dell’ICI, oggetto della cartella impugnata, riferendosi, invece,alle annualità 2004 e 2005.2.1.

Il motivo è inammissibile.2.2.

Come già più volte affermato da questa Corte, il ricorrente cheintenda dolersi dell'erronea valutazione di un atto o documento da partedel giudice di merito, ha il duplice onere - imposto dall'art. 366 c.p.c.,comma 1, n. 6), - di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorsoin quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi ildocumento in questione) e di indicarne il contenuto (trascrivendolo oriassumendolo nel ricorso); la violazione anche di uno soltanto di tali onerirende il ricorso inammissibile (vedi Cass.19048/2016).2.3.

Nel caso di specie, il ricorrente, pur deducendo un travisamento daparte del giudice di appello nell’esame della sentenza n.769/39/13 dellaCTR del Lazio, che, in tesi, riguarderebbe non le annualità ICI 2006 e2007, oggetto di causa, ma le precedenti 2004 e 2005, ha omesso diprodurre in atti la decisione passata in giudicato e comunque di“localizzarla” negli atti del processo nonché di trascriverne il contenuto odi riassumerlo in ricorso, così precludendo al Collegio l’esame delladoglianza, con conseguente inammissibilità del motivo.3.

Con il terzo motivo, infine, la ricorrente si duole della violazione e/ofalsa applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002sotto il profillo di cui all’'art. 360, n. 3, c.p.c., per aver la CTRerroneamente ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione del c.d.Numero registro generale 17997/2017Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 13755/2026Data pubblicazione 11/05/2026“doppio contributo”, in ragione della dichiarata inammissibilità del ricorso,nei gradi di merito del processo tributario.3.1.

Il motivo è fondato.3.2.

Come già affermato da questa Corte (vedi Cass.25612/2023) l'art.13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sull'obbligo di versamento diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato nell'ipotesi diinfondatezza o inammissibilità dell'impugnazione, non trova applicazioneai giudizi tributari, trattandosi di misura eccezionale di caratteresanzionatorio, la cui operatività deve, pertanto, essere circoscritta alprocesso civile; tale misura è invece applicabile al giudizio di legittimità,stante la sua natura di ordinario processo civile, disciplinato dal codice dirito ed avente ad oggetto l'impugnazione della pronuncia dellaCommissione tributaria regionale.3.3.

La CTR, riconoscendo all’esito del giudizio di appello, la sussistenzadei presupposti per l’applicazione del c.d.

“doppio contributo” di cui alcitato art.13, ha, quindi, violato siffatto principio, trattandosi di grado dimerito tributario per il quale la norma in questione non trova applicazione-3.4.

In definitiva, va accolto il terzo motivo e rigettati i restanti, conconseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto.4.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va,quindi, decisa nel merito e, pertanto, il ricorso originario avversol’ingiunzione impugnata va dichiarato inammissibile in ragione delgiudicato formatosi sulla legittimità dei prodromici atti di accertamentorelativi all’ICI 2006 e 2007.5.

In considerazione della reciproca parziale soccombenza, le spese dientrambi i gradi di merito e del giudizio di legittimità vanno integralmentecompensati.

P.Q.MNumero registro generale 17997/2017Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 13755/2026Data pubblicazione 11/05/2026La Corte accoglie il terzo motivo, rigetta i restanti, cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiaral’inammissibilità dell’originario ricorso.Compensa interamente tra le parti le spese dei gradi di merito e delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, in data 12/02/2026.Il PresidenteMILENA BALSAMO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte-controComune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.81/2017 depositata il 19/1/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Lazio rigettaval’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado cheaveva respinto il ricorso della contribuente avverso l’ingiunzione dipagamento emessa dalla concessionaria del servizio riscossione delNumero registro generale 17997/2017Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 13755/2026Data pubblicazione 11/05/2026Comune di [OSCURATO:SOCIETA] a seguito dell’iscrizione a ruolo da parte dell’enteterritoriale delle imposte a titolo di ICI, pretese per le annualità 2006 e2007. In particolare, il giudice di appello affermava che gli avvisi diaccertamento prodromici all'impugnata ingiunzione di pagamento eranostati dichiarati validi ed efficaci con la sentenza n. 796 del 2013 dellamedesima commissione tributaria regionale del Lazio e che, essendo talesentenza passata in giudicato, i suddetti avvisi di accertamento eranodivenuti inoppugnabili e, pertanto, la ricorrente avrebbe potuto impugnarele ingiunzioni di pagamento esclusivamente per i vizi propri ai sensidell'articolo 19 d.lgs, n. 546/1992. Affermava, altresì, che non avendo laricorrente formulato specifiche censure concernenti vizi propridell'impugnata ingiunzione, ma piuttosto eccezioni concernenti ipresupposti avvisi di accertamento oramai definitivi, il ricorso introduttivodovesse ritenersi inammissibile e l'impugnata ingiunzione di pagamentolegittima. Infine, la Corte regionale condannava la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio nonché dell'ulteriore importo dovuto atitolo di contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 comma 1- quater deld.P.R. n.115 2002.2. Avverso siffatta pronuncia la contribuente ha proposto ricorso incassazione affidandosi a tre motivi.3. Resiste il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] che ha depositato controricorso.4. La concessionaria del servizio di riscossione, [OSCURATO:SOCIETA] non hadepositato difese, rimanendo intimata.5. In prossimità dell’adunanza la controricorrente ha depositatomemoria ex art.380 bis c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 per i motivi dicui alla norma dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.., deducendol’erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che laNumero registro generale 17997/2017Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 13755/2026Data pubblicazione 11/05/2026ricorrente avesse eccepito vizi relativi ai prodromici avvisi di accertamentoregolarmente notificati piuttosto che all’impugnata ingiunzione dipagamento in violazione dell’art.19 comma 3 del d.lgs. n. 546/1992 che,invece, sarebbe stata oggetto di specifica censura da parte dellacontribuente per vizi propri. Oltre a ciò, la ricorrente si duolenell’illustrazione del medesimo motivo, dell’erroneità della sentenza peraver ritenuto la rilevabilità di ufficio della causa di inammissibilità delricorso avverso la cartella di pagamento preceduta da un avviso diaccertamento, divenuto definitivo per effetto di una sentenza sfavorevoleal contribuente passata in giudizio1.1. Il motivo è parte inammissibile e in parte infondato.1.2. E’ insegnamento costante di questa Corte che la rilevazione edinterpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudicedi merito ed essa è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullitàprocessuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dalparadigma della norma processuale violata che deve essere dedotto comevizio di legittimità ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.; b) qualoracomporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, sela inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizioprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essereprospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la"qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero laomessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da riteneredecisivo", ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, inrelazione al vizio di "error in judicando", in base all'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., o al vizio di "error facti", nei limiti consentiti dall'art.360, primo comma,, n. 5, c.p.c.( Cass. 30770/23; Cass.11103/2020;Cass.27181/2023).Numero registro generale 17997/2017Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 13755/2026Data pubblicazione 11/05/20261.3. Nel caso di specie, la ricorrente mira inammissibilmente a sindacare,l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di appello in ordineall’interpretazione della domanda giudiziale, senza specificare alcun errorin procedendo nei termini sopra esposti, né un errore che coinvolga la"qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo secondo ilparadigma di cui al cit. n.3 dell’art.360 c.p.c., oppure che si sostanzi nellaomessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da riteneredecisivo" nei limiti consentiti dall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c..1.4. Quanto poi al lamentato rilievo di ufficio da parte del giudice diappello del giudicato formatosi in relazione alla legittimità dell’atto diaccertamento prodromico all’ingiunzione di pagamento impugnata, pertrarne la conseguenza dell’inammissibilità del ricorso introduttivo, occorrerichiamare a mente la recente sentenza delle SS.UU. di questa Corte (vediCass.SS.UU. 24172/2025) sulla formazione del giudicato implicito suquestioni pregiudiziali di rito, le quali hanno affermato che la rilevabilitàd’ufficio del vizio processuale, che trascende il grado del giudizio in cuiesso si sia manifestato, è strettamente correlata in linea di principio allacircostanza che il vizio discenda da una violazione che determini un vulnusrispetto ad interessi super -individuali, che concorrono a definire lanozione di ordine pubblico processuale, idonea a dar luogo ad una nullitàassoluta; tale estensione è possibile solo ove il vizio non sia rimesso dallanorma “in via esclusiva” alla sola iniziativa della parte. Pertanto, il vizioscaturente dalla violazione di regole processuali può condurre a consentirela rilevabilità ultra - grado pur quando essa non sia espressamentecontemplata, sempre che si tratti di vizi qualificati, poiché riguardanopresupposti “fondanti” la struttura e il funzionamento del processo; questacategoria di vizi inficia i requisiti fondanti il processo - violazioni cheridondano nel difetto di potestas iudicandi - minando in radice la validitàdel rapporto giuridico - processuale, che quindi, non costituendosiNumero registro generale 17997/2017Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 13755/2026Data pubblicazione 11/05/2026regolarmente, non può concludersi con una valida sentenza. Le violazioniche, secondo la summenzionata decisione delle Sezioni Unite, evocanouna patologia di questo tipo riguardano: a) il difetto di legitimatio adcausam (Cass. n. 23568/2011; Cass. 24483/2013; Cass. n. 25906/2017;Cass., S.U., n. 7925/2019); b) il difetto di interesse ad agire (Cass. n.3330 del 2002; Cass. n. 19268/2016); c) il difetto delle condizioni diproponibilità dell’azione (Cass. n. 2678/1999; Cass. 4553/1999; Cass. n.9297/2007); d) il difetto di rappresentanza processuale (Cass., S.U., n.4248/2016); e) le decadenze verificatesi per effetto dello spirare ditermini perentori per la proposizione dell’azione (Cass. n. 20978/2013;Cass. n. 32637/2019; Cass., S.U., n. 8501/2021); f) il ne bis in idem:l’esistenza di un giudicato interno o esterno, ove risultante dagli atti delprocesso (Cass., S.U., n. 226/2001; Cass., S.U., n. 10977/2001), lalitispendenza (art. 39, comma primo, c.p.c.; Cass., S.U., n. 9409/1994;Cass. n. 7478/2011; Cass. n. 26862/2016); g) l’inesistenza della sentenza(paradigmaticamente l’art. 161, comma secondo, c.p.c., che prevede lanullità della sentenza per difetto di sottoscrizione). Il rilievo officioso delvizio nei gradi successivi, in definitiva, non può essere neutralizzato pereffetto della mancata proposizione dell’impugnazione, né dell’omessariproposizione ai sensi dell’art. 346 c.p.c.1.5. In ragione di ciò, il giudice di appello, avendo rilevato d’ufficio ilgiudicato esterno formatosi sulla legittimità dell’atto prodromicoall’ingiunzione impugnata, per trarne la conseguenza dell’inammissibilitàdel ricorso, ha fatto buon governo di siffatti principi, trattandosi diquestione fondante, attinente all’ordine pubblico processuale, nel pienorispetto del principio del ne bis in idem. Il che depone chiaramene, inparte qua, per l’infondatezza del motivo. A tal proposito, in materia diriscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento diformazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di unasequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni,Numero registro generale 17997/2017Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 13755/2026Data pubblicazione 11/05/2026allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa deldestinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisceun vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenzialenotificato; tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante lascelta, consentita dal d.lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma3, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora,cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizioderivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnarecumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella dipagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) nonnotificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestareradicalmente la pretesa tributaria. Nel primo caso, occorrerà verificarsisolo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsisulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione dellapretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o menodecorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o meno ditale pretesa. Secondo la giurisprudenza di questa Corte è, dunque,senz'altro consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale alfine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'attoimpositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredirel'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la suainfondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processualedella parte ricorrente al riguardo. Solo la nullità della notifica delprodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale cartelladi pagamento, che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata per nullitàderivata (così, tra le tante, Cass., Sez. T. 22 aprile 2022, n. 12835, cherichiama Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2018, n. 1144; Cass., Sez. Un., 15aprile 2021, n. 10012).In caso contrario, la successiva cartella dipagamento può essere opposta solo per vizi propri e non per quelliderivati dal prodromico atto orami divenuto definitivo.Numero registro generale 17997/2017Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 13755/2026Data pubblicazione 11/05/20262. Con il secondo motivo la ricorrente si duole, sotto il profilodell’art.360 1° comma n.5 c.p.c., dell’omessa, insufficiente ocontraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per ilgiudizio, concernente la definitività degli avvisi di accertamento prodromiciall’ingiunzione di pagamento, per aver il giudice di appello errato nelritenere che la sentenza 796/39/13 della CTR, passata in giudicato, avessestatuito la legittimità degli avvisi di accertamento relativi alle annualità2006 e 2007 dell’ICI, oggetto della cartella impugnata, riferendosi, invece,alle annualità 2004 e 2005.2.1. Il motivo è inammissibile.2.2. Come già più volte affermato da questa Corte, il ricorrente cheintenda dolersi dell'erronea valutazione di un atto o documento da partedel giudice di merito, ha il duplice onere - imposto dall'art. 366 c.p.c.,comma 1, n. 6), - di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorsoin quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi ildocumento in questione) e di indicarne il contenuto (trascrivendolo oriassumendolo nel ricorso); la violazione anche di uno soltanto di tali onerirende il ricorso inammissibile (vedi Cass.19048/2016).2.3. Nel caso di specie, il ricorrente, pur deducendo un travisamento daparte del giudice di appello nell’esame della sentenza n.769/39/13 dellaCTR del Lazio, che, in tesi, riguarderebbe non le annualità ICI 2006 e2007, oggetto di causa, ma le precedenti 2004 e 2005, ha omesso diprodurre in atti la decisione passata in giudicato e comunque di“localizzarla” negli atti del processo nonché di trascriverne il contenuto odi riassumerlo in ricorso, così precludendo al Collegio l’esame delladoglianza, con conseguente inammissibilità del motivo.3. Con il terzo motivo, infine, la ricorrente si duole della violazione e/ofalsa applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002sotto il profillo di cui all’'art. 360, n. 3, c.p.c., per aver la CTRerroneamente ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione del c.d.Numero registro generale 17997/2017Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 13755/2026Data pubblicazione 11/05/2026“doppio contributo”, in ragione della dichiarata inammissibilità del ricorso,nei gradi di merito del processo tributario.3.1. Il motivo è fondato.3.2. Come già affermato da questa Corte (vedi Cass.25612/2023) l'art.13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sull'obbligo di versamento diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato nell'ipotesi diinfondatezza o inammissibilità dell'impugnazione, non trova applicazioneai giudizi tributari, trattandosi di misura eccezionale di caratteresanzionatorio, la cui operatività deve, pertanto, essere circoscritta alprocesso civile; tale misura è invece applicabile al giudizio di legittimità,stante la sua natura di ordinario processo civile, disciplinato dal codice dirito ed avente ad oggetto l'impugnazione della pronuncia dellaCommissione tributaria regionale.3.3. La CTR, riconoscendo all’esito del giudizio di appello, la sussistenzadei presupposti per l’applicazione del c.d. “doppio contributo” di cui alcitato art.13, ha, quindi, violato siffatto principio, trattandosi di grado dimerito tributario per il quale la norma in questione non trova applicazione-3.4. In definitiva, va accolto il terzo motivo e rigettati i restanti, conconseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto.4. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va,quindi, decisa nel merito e, pertanto, il ricorso originario avversol’ingiunzione impugnata va dichiarato inammissibile in ragione delgiudicato formatosi sulla legittimità dei prodromici atti di accertamentorelativi all’ICI 2006 e 2007.5. In considerazione della reciproca parziale soccombenza, le spese dientrambi i gradi di merito e del giudizio di legittimità vanno integralmentecompensati. P.Q.MNumero registro generale 17997/2017Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 13755/2026Data pubblicazione 11/05/2026La Corte accoglie il terzo motivo, rigetta i restanti, cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiaral’inammissibilità dell’originario ricorso.Compensa interamente tra le parti le spese dei gradi di merito e delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, in data 12/02/2026.Il PresidenteMILENA BALSAMO