CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022
Cassazione n. 42965/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti nella sentenza impugnata, che con idonea argomentazione ha compiutamente illustrato le ragioni - in linea con la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4, n. 53547 del 08/11/2017, Rv. 271684) - per le quali ha escluso la necessità di un "accertamento tecnico irripetibile" sui 266 grammi di sostanza sequestrata identificata come cocaina ; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 20220 [OSCURATO:PERSONA] estensore