CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23285/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to il 16/07/1979 ' t iavverso la sentenza del 29/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato; ritenuto che l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 583, comma primo n. 2 cod. pen., denunciando altresì il travisamento della prova sul punto, è privo di specificità perché risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; considerato che in proposito deve farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, nel senso dell'indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo queste ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità (cfr. Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); che inoltre le censure proposte sono manifestamente infondate poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata dalla norma, avendo rilevato, con valutazioni esenti da vizi logici e di merito ed in conformità con i principi della giurisprudenza di legittimità ivi richiamati, come l'avulsione dei due incisivi superiori riportata dalla persona offesa avesse certamente compromesso la naturale funzionalità dell'apparato masticatorio, con conseguente integrazione della contestata aggravante dell'indebolimento permanente di un organo (si veda pagina 6 della sentenza impugnata); considerato che tale valutazione si colloca in un consolidato alveo giurisprudenziale, secondo cui integra la fattispecie criminosa di cui all'art. 583,comma primo, n. 2 cod. pen., anche l'avulsione di un solo dente incisivo, in quanto occorre far riferimento alla naturale funzionalità dell'orga-no indipendentemente-dalla possibile applicazione di una protesi dentaria (cfr. Sez. 2, n. 32586 del 03/06/2010, Ben, Rv. 247979 - 01); che, infine, la censura relativa al vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (cfr. Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 - 01), mentre dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza, atteso che le doglianze proposte dal ricorrente non incidono in alcun modo sulla completezza e linearità della sentenza impugnata complessivamente valutata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMa imo [OSCURATO:PERSONA] (A.A.).--b DePOSITATA [OSCURATO:PERSONA] Cirztt R I A 24. 026 il Pwribon. iudiziario Mirata D antis