CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2024
Cassazione n. 25145/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 642 e 494 cod. pen., non sono consentiti dalla legge, perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento (cfr, in particolare, pp. 5-6, dove si condivide la valutazione del giudice di primo grado e si disattendono le deduzioni difensive in tema di effettiva altrui titolarità dei veicoli); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 07/05/2024 e est. Il Presidente 1)