CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 ottobre 2022
Cassazione n. 35879/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso per revocazione iscritto al n. 28847/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] di Bologna e Agenzia delle Entrate - Riscossione (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.); –intimate – avverso l’ordinanza n. 8139 /20 20 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, pubblicata il 23 aprile 20 20 R.G.N. [OSCURATO:PERSONA] civili — Revocazione — Revocazione di ordinanza della Corte di cassazione —Presupposti —Fattispecie 12236/2017. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], formulate ai sensi e con le modalità previste dall’art. 23, comma 8- bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali si chiede che la Corte voglia dichiarare inammissibileil ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il fatto, le questioni trattate e le statuizioni emesse nei giudizi di merito presupposti sono descritti nell’ordinanza impugnata nei termini che qui di seguito si riportano. «[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero ricorso dinanzi al Giudice di Pace di Bologna avverso cartella esattoriale emessa da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e relativa a verbale di accertamento elevato dai CC di Bologna, asseritamente non notificato. «Si costituì la [OSCURATO:PERSONA] di Bologna mentre rimase contumace Equitalia. «Con sentenza 3426/13 l'adito Giudice di Pace, ritenuto non esserci prova della notifica del detto verbale, annullò l'impugnata cartella e condannò la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore delle ricorrenti, delle spese di lite, liquidate in euro150,00. «Avversodetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ini e [OSCURATO:PERSONA] proposero appello principale, lamentando l'esigua liquidazione in loro favore delle spese; la [OSCURATO:PERSONA] di Bologna propose gravame incidentale, sostenendo la regolare notifica del verbale di accertamento. «Con sentenza 14-10-2016, depositata il 3-11-2016, il Tribunale di Bologna, in accoglimento dell'appello incidentale, ha ritenuto regolarmente notificato il verbale di accertamento e, di conseguenza (non essendo stata proposta allo stesso opposizione entro 60 gg.), valida la impugnata cartella esattoriale; con condanna dell'appellante principale al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 2.767,00; in particolare il Tribunale ha evidenziato: che dal "report" di [OSCURATO:PERSONA], depositato dalla [OSCURATO:PERSONA] come allegato alla memoria di costituzione in primo grado, risultava che il verbale era giunto a destinazione in data 23-6-2009; che l'avviso di ricevimento, depositato nel corso del giudizio di primo grado, espressamente riferito al verbale di accertamento in questione, era correttamente indirizzato a [OSCURATO:PERSONA]; che dal detto avviso di ricevimento si evinceva il mancato ritiro della busta sigillata presso la casa comunale nel termine di dieci giorni». 2. Anche nella descrizione dei motivi del susseguente ricorso per cassazione, proposto dalle soccombenti, è utile riportare testualmente quanto affermato nell’ordinanza qui impugnata: «Con il primo motivo i ricorrenti, denunziando -ex art. 360, comma 1, n. 4 cpc- nullità del procedimento e della sente nza di appello per mancata pronunzia della decisione e mancata lettura del dispositivo in udienza, nonché violazione degli artt. 429 cpc e 7, comma 1, d.lgs 150/11, si dolgono che il Tribunale abbia deciso la causa con il rito ordinario anziché con il rito del lavoro (previsto dall'art. 7, comma 1, e 10 d.lgs 150/2011), e quindi assegnando termini per comparse conclusionali e repliche, senza procedere alla lettura del dispositivo in udienza ed al successivo deposito in cancelleria della motivazione. «Con il secondo motivo i ricorrenti, denunziando -ex art. 360 nn. 3 e 4 cpc- nullità della sentenza nonché violazione degli artt. 325, 343, 416, 436, comma 3, 348 ssg cpc e 2697 cc, si dolgono che il Tribunale non abbia rilevato l'improcedibilità, e comunque la tardività, del gravame incidentale; al riguardo evidenziano che quest'ultimo non era stato notificato, come invece previsto dall'art. 436, comma 3 cpc, e che comunque era stato proposto oltre il termine di decadenza di cui all'art. 325 cpc.. «Con il terzo motivo i ricorrenti, denunziando - ex art. 360 n. 3 cpc- nullità della sentenza e violazione degli artt. 115, 116, 149 cpc, 2697 cc, 111. Cost., 3 L. 890/82, si dolgono che il Tribunale, senza alcuna prova, abbia ritenuto ritualmente notificati i verbali di accertamento; al riguardo, in particolare, evidenzia che il menzionato "report" non era sufficiente a provare la notifica di un atto, e che non erano state prodotte in originale le relate di notifica e gli avvisi di ricevimento del verbale di accertamento (nello specifico era presente solo in appello una fotocopia dell'avviso di ricevimento alla [OSCURATO:PERSONA] (e non all'altra ricorrente), peraltro a civico sbagliato (la [OSCURATO:PERSONA] era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/2 e non in via Medelano 7, ove era stato indirizzato l'avviso)». «Con il quarto motivo i ricorrenti, denunziando -ex art. 360 n. 3- nullità della sentenza e violazione degli artt. 111 Cost., 7 d.lgs 150/2011 e 345 cpc, si dolgono che il Tribunale abbia fondato la sua decisione su fotocopia (scarsamente leggibile) di cartoline tardivamente prodotte solo in appello e disconosciute in prima udienza in quanto appunto semplici fotocopie non attestate conformi agli originali. «Con il quinto motivo i ricorrenti, -denunziando -ex art. 360 n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione degli artt. 91 ssg cpc, d.m. 140/2012, 2 e 4 d.m. 55/14, si dolgono, in primo luogo, che il Tribunale, senza alcuna motivazione e senza in particolare indicare i parametri di riferimento, li abbia condannati al pagamento di euro 2.767,00 a titolo di spese di lite, in misura eccedente il valore della causa e la stessa nota spese dell'appellante principale; in secondo luogo che il Tribunale non si sia per nulla pronunciato sul motivo di gravame concernente l'incongruità della liquidazione delle spese operata dal Giudice di Pace».3. Detti motivi sono stati ritenuti tutti inammissibili dalla S.C. sulla base delle seguenti considerazioni. 3.1. Quanto al primo m otivo: « La doglianza si fonda sulla teorica applicabilità, nella controversia in questione, del c.d. rito del lavoro; il ricorso, tuttavia, non chiarisce affatto con quali regole sia stato trattato il giudizio in prime cure e in appello; circostanza che questa S.C. non ha potuto accertare neanche con l'effettuato controllo diretto degli atti, dai quali è risultato solo che l'appello principale è stato proposto con atto di citazione (elemento questo che, di per sé, porterebbe a ritenere che siano state seguite le regole dell'ordinario processo, e non quelle del c.d. rito del lavoro, in base alle quali il gravame avrebbe dovuto essere proposto con ricorso e non con citazione); siffatta circostanza è decisiva, atteso che l'eventuale mancata conversione non potrebbe mai comportare la dedotta nullità per mancata lettura del dispositivo; ne consegue, come detto, l'inammissibilità del motivo per violazione dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ.». 3.2. Sul secondo motivo: « Anche detta doglianza si fonda sulla teorica applicabilità del c.d. rito del lavoro, e, in particolare, dell'art. 436 cpc, sicché al riguardo valgono le stesse considerazioni esposte in relazione al precedente motivo. 3.3.Sul terzo e quarto motivo, congiuntamente esaminati: «La sentenza impugnata ha accertato la regolarità della notifica del verbale di accertamento non solo attraverso il "report" di [OSCURATO:PERSONA] (dal quale risultava che il verbale in questione era giunto a destinazione), ma anche attraverso l'avvenuta produzione dell'avviso di ricevimento indirizzato alla [OSCURATO:PERSONA], contenente l'attestazione del mancato ritiro della busta sigillata presso la casa comunale nel termine di dieci giorni; le critiche svolte al riguardo nel quarto motivo difettano di decisività, non essendo stato adeguatamente indicato dove e quando la controparte aveva prodotto la documentazione in questione». 3.4. Sul quinto motivo: « La doglianza … è inammissibile per difetto di interesse quanto alle spese di primo grado, posto che la sentenza del Giudice di Pace era stata "annullata" dal Tribunale, sicché il ricorrente non ha più ragione di dolersi dell'esiguità della liquidazione delle spese di lite; quanto alle spese relative al giudizio di appello la censura è estremamente generica, e come tale (come detto) inammissibile». 4. Sulla scorta di tali rilievi la S.C. , con l’ordinanza i cui estremi sono in epigrafe indicati,ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso. 5. Avverso di essa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongonoricorso per revocazione , ai sensi degli artt. 391 - bis e 395 n. 4cod. proc. civ., articolando tre motivi. Le amministrazioni intimat e non svolgono difese nella presente sede. In vista dell’odierna udienza, fissata per la trattazione, il P.M. ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Lericorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l’art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l’applicazione alla data del 31 dicembre 2022), non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale.2. Con il primo motivo — intitolato « Revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c. e art. 391 - bis c.p.c. dell'Ordinanza della Cassazione n. 8139/20 relativamente ai motivi di cui ai punti 3 e 4 del ricorso per Cassazione» —le ricorrenti deducono che la S.C. « non poteva semplicemente dichiarare inammissibile il ricorso»dato che: — sarebbe spettato alla Corte individuare il percorso logico - deduttivo effettuato dal giudice d'appello per individuare se sia stato seguito il rito ordinario o quello del lavoro e, non essendovi riuscita per non esserne stata in grado, avrebbe dovuto concludere «verso una revocazione della sentenza»; —numerose sono le parti in cui viene indicato dove e quando la controparte abbia prodotto le citate fotocopie delle cartoline a/r, peraltro nei confronti di una sola delle appellate (Moccarini) e non nei confronti dell’altra (Monari) e cioè: a) nel ricorso per Cassazione (Rgn 12236/17) a pag. 9, motivo 4 ["Nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] di Bologna, ente impositore, non avendo provato le notifiche in primo grado, non può depositarle in appello (in semplice fotocopia, peraltro disconosciuta), poiché è decaduta dal farlo"]; b) nella medesima pagina si aggiunge: «Era, infatti, onere ex art. 2697 c.c., produrre gli originali delle cartoline in primo grado ma non lo ha mai fatto, conseguentemente non può farlo in appello … peraltro è stata inviat a ad un diverso d a quello delle ricorrenti»; c) nella comparsa avversaria depositata in appello: tra i documenti prodotti dall'Avvocatura di Stato per la [OSCURATO:PERSONA] di Bologna, in appello per la prima voltarisultano i documenti 6 e 7: «fotocopia della cartolina di ricevimento del verbale apparentemente indirizzato alla [OSCURATO:PERSONA]»; d) nelle pagine 2 e 3 della sentenza n. 3426/2013 del Giudice di Pace di Bologna (doc. 3.3 del ricorso Cassazione avente Rgn 12236/17), ove si legge: «Tra le numerose censure avanzate da parte opponente, l'assenza di prova della notifica del verbale n.796868610, oggetto della cartella esattoriale impugnata, appare fondata e merita pertanto accoglimento ... . Nel caso di specie il Prefetto di Bologna … non dà alcuna dimostrazione dell'intervenuta notificazione alla ricorrente del verbale, né attraverso la relata di notifica, né a mezzo dell'avviso di ricevimento, …»; e) nella pagina 2 della sentenza Tribunale di Bologna n. 2679/2016 di secondo grado, ove si legge: «[OSCURATO:PERSONA] di Bologna si è costituita proponendo con comparsa di risposta depositata il 31/12/2013, appello incidentale sull'assunto che il verbale di accertamento era stato regolarmente notificato». Soggiungono le ricorrenti che aveva errato il Tribunale a dare per provatala notifica del verbale sulla base di un report. Affermano che l’errore revocatorio «si risolve esclusivamente in un vizio di assunzione del “fatto”, che consiste nel caso de quo, nel contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice (quali la sentenza impugnata e di primo grado e gli atti di parte: ricorso per Cassazione e Comparsa di costituzione in appello della [OSCURATO:PERSONA] di Bologna), ed è configurabile, come in questo caso in ipotesi di mancata percezione, da parte del giudice e in particolare di questa Corte, dell'esistenza stessa di un motivo di ricorso, del tutto ignorato nella pronuncia» (enfasi nel testo, leggibile a pag. 8 del ricorso, primo cpv.). Ribadiscono che «alle pagine 9 e 10 del ricorso … è detto a chiare lettere che controparte produsse l'avviso di ricevimento in fotocopia solo della [OSCURATO:PERSONA] e non della Monari, solo in appello con la sua comparsa di costituzione del 31/12/2013, allegandolo come documenti 6 e 7» e rilevano che «la produzione di fotocopia dell'avviso di ricevimento tardivamente solo in appello, da parte dell'Avvocatura di Stato di Bologna, risulta un fatto che non ha mai costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato». 3. Con il secondo motivo — intitolato « Revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c. e art. 391 - bis c.p.c. … per i motivi di cui a l punt o 1 del ricorso per Cassazione» — le ricorrenti deducono che l’errore revocatorio, che in tesi starebbe a base della ritenuta inammissibilità del primo motivo di ricorso in punto di nullità della sentenza d’appello per inosservanza del rito del lavoro nella fase decisoria, «consiste nel caso de quo, nel contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice (quali la sentenza impugnata e di primo grado e gli atti di parte: ricorso per cassazione e comparsa di costituzione in appello della [OSCURATO:PERSONA] di Bologna, verbale di prima udienza del 11.3.2014 e verbale di udienza del 4/2/2016 in cui l'appellante chiede di potere precisare le conclusioni e discutere, mentre invece il Giudice d'appello concede sua sponte ed illegittimamente, forse per il suo ca rico di lavoro, i termini di cui all'art. 190 c.p.c. mai chiesti da alcuno), ed è configurabile, come in questo caso in ipotesi di mancata percezione, da parte del giudice e in particolare di questa Corte, dell'esistenza stessa di un motivo di ricorso, del tutto ignorato nella pronuncia». 3. Il terzo motivo è intitolato «Revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. e art. 391-bis c.p.c. … per i motivi di cui al punto 5 del ricorso per Cassazione». La sua illustrazione è del seguente testuale tenore: «Una svista di ordine percettivo-sensoriale relativa ad un atto dello stesso giudizio di c assazione integra il denunciato errore revocatorio ex articoli 395, n. 4), codice di procedura civile e 391- biscodice di procedura civile, in quanto tale svista: «- ha natura tipica di errore di fatto relativamente ad una risultanza interna allo stesso giudizio di legittimità. Al riguardo si richiamano le note spese prodotte in primo e secondo grado (docc.: 3c (appello) e 3b e 3.c, e d.m. 20 luglio 2012, n. 140 (1°grado), richiamati con detti numeri nel ric. Cassazione n. 12236/17; «- muove dalla supposizione dell'inesistenza di un fatto processuale. Vi è inoltre nel punto n. 5 di ricorso indicati gli importi ex tariffa forense vigente che andavano liquidati per i 2 gradi di merito in favore di parte ricorrente, in conseguenza dell'accoglimento dell'appello, la cui verità è invece positivamente stabilita dalle note spese prodotte e dal ricorso per cassazione nelle pagine nn. 11, 12 e 13); «- ha sortito effetto decisorio. Infatti, gli errori commessi dal tribunale di Bologna non sono stati considerati dalla Suprema Corte ed è stata tale omissione che ha condotto la Corte medesima a dichiarare inammissibile il ricorso sul 5° motivo di ricorso, autosufficiente e chiaro». 4. Il primo motivo è inammissibile con riferimento a tutti i vari rilievi che, pur nella confusione e imprecisione concettuale e anche sintattica che ne caratterizza in più parti l’illustrazione, ne sono al suo interno distinguibili. 4.1. Giova premettere che con specifico riferimento alle sentenze (o ordinanze) della Suprema Corte, di cui si chiede la revocazione ex art. 391-bisc.p.c., sono ampiamente acquisite nella giurisprudenza di questa Corte le affermazioni secondo cui l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4: a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti; b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; d) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l'errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l'errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa (v. Cass. n. 29634 del 2019; n. 12283 del 2004; n. 3652 del 2006; n. 10637 del 2007; n. 5075 del 2008; n. 22171 d el 2010; n. 27094 del 2011; n. 4456 del 2015; n. 24355del 2018; n. 26643 del 2018) 4.2. Alla luce di tali principi si coglie agevolmente l’inammissibilità delle censure svolte nel motivo in esame, nel loro complesso e singolarmente considerate, in quanto in parte non pertinenti rispetto all’effettiva ratio decidendi o, comunque , non decisive, in parte volte a prospettare, in tesi, errori di giudizio e non di percezione. Va in tal senso anzitutto rimarcato che il terzo e il quarto motivo del ricorso per cassazione sono, nell’ordinanza de qua, esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili sul duplice rilievo (v. supra, «Fatti di causa», § 3.3) che: a) da un lato, il giudice d’appello ebbe ad accertare la regolarità della notifica del verbale di accertamento in base a due elementi di prova, ricavati rispettivamente, dal report di Poste italiane e da lla produzione dell’avviso di ricevimento indirizzato alla [OSCURATO:PERSONA]; b) dall’altro, «le critiche svolte al riguardo nel quarto motivo difettano di decisività, non essendo stato adeguatamente indicato dove e quando la controparte aveva prodotto la documentazione in questione». A fronte di tale motivazione, la prospettazione di un errore percettivo a base di quest’ultima affermazione, si appalesa: i) anzitutto non decisiva, dal momento che il rigetto del ricorso sul punto troverebbe alternativo fondamento nel valore probatorio attribuito dal giudice d’appello, e non attinto da alcun sindacato cassatorio, al report di Poste italiane (questione bensì riproposta anche in questa sede ma in termini che certamente esulano dal sindacato consentito in questa sede, ossia attraverso la prospettazione sul punto di un errore di giudizio della Corte); ii) comunque, anche ex se isolatamente considerata, non pertinente, dal momento che il rigetto del quarto motivo è motivato nell’ordinanza de qua dall’assorbente rilievo della sua « non decisività», a sua volta riferibile per l’appunto alla poco prima ricordata esistenza di un duplice fondamento probatorio a base della sentenza d’appello. L’uso della locuzione «difetto di decisività» — invece che quella di «mancanza di specificità o autosufficienza» — deve anzi far ritenere che, quando subito dopo l’ordinanza fa riferimento alla «documentazione in questione», per la quale si dice manc are in ricorso «adeguata indicazione» di dove e quando era stata prodotta, non la si intenda identificare con la sola cartolina postale su cui si appuntano le considerazioni critiche delle ricorrenti, ma piuttosto anche all’altra documentazione ritenuta probante (il report di Poste italiane). 4.3. Le restanti censure enucleabili dal motivo sono parimenti inammissibili. Non è anzitutto predicabile , con riferimento a nessuno dei profili dedotti, un vizio di omessa pronuncia — tale da potersi riguardare quale errore revocatorio — su alcuno dei motivi d el ricorso per cassazione. Occorre rammentare in proposito che «l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio» (Cass. Sez. U.n. 31032 del 27/11/2019). 4.4. Tutte le altre questioni più o meno esplicitamente agitate (indirizzo errato della destinataria della raccomandata; essere detta raccomandata indirizzata a una sole delle ricorrenti ; disconoscimento della conformità della fotocopia all’originale) , sono dedotte in termini che valgono al più a prospettare un errore di giudizio, non certamente percettivo. Tanto deve ovviamente dirsi anche del rilievo, svolto in apertura del motivo (ma in realtà eccentrico rispetto alla successiva illustrazione e poi ripreso nel secondo motivo) secondo cui sarebbe spettato alla Corte di cassazione esaminare gli atti per accertarsi di quale fosse stato il rito adottato nel giudizio di merito e l’impossibilità di maturare alcun convincimento al riguardo avrebbe essa stessa rappresentato motivo di «revocazione della sentenza» (sic). 5. Il secondo motivo è parimenti inammissibile sotto vari profili. Con esso, come detto, si denuncia errore revocatorio in relazione al rigetto del primo motivo di ricorso. L’ordinanza impugnata afferma, al riguardo, chiaramente che la prospettazione dell’error in procedendo i n fase decisoria difetta va di autosufficienza. Le ricorrenti criticano tale motivazione deducendo, alquanto confusamente e contraddittoriamente, che sarebbe spettato alla Corte esaminare gli atti per accertarsi di quale fosse stato il rito adottato e che il non averlo fatto configura errore revocatorio per mancata percezione dell’esistenza stessa di un motivo di ricorso, «del tutto ignorato nella pronuncia». È appena il caso di rilevare che, nella specie, a fronte di un intero capoverso della motivazione de dicato all’esame del primo motivo di ricorso, non è certo a parlarsi di omessa pronuncia su un motivo di ricorso, tanto meno quale errore revocatorio (risultando persino ultroneo, per eccesso, rimandare al sopra ricordato principio di Cass. Sez. U. n. 31032 del 2019). A tutto concedere quel che viene dedotto è, in tesi, un errore di giudizio (peraltro insussistente posto che anche la denuncia di errores in procedendo soggiace come noto al prerequisito della specifica indicazione ex art. 366 n. 6 cod. proc. civ.: v., ex multis, Cass. Sez. U. n. 8077 del 2012), non certo di un errore di fatto percettivo. 6. Il terzo motivo è anch’esso inammissibile sotto vari profili. Anzitutto per difetto di specifica indicazione degli atti richiamati (onere imposto a pena di inammissibilità dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. e da osservarsi anche nel giudizio di revocazione ex art. 391 - bis cod. proc. civ. per il richiamo che detta disposizione fa, nel primo comma, agli «articoli 365 e seguenti»).Non viene inoltreindividuato quale sarebbe l’errore percettivo. Diversamente da quanto dedotto dalle ricorrenti per revocazione, l’ordinanza non muove «dalla supposizione dell’inesistenza di un fatto processuale», ma dalla valutazione di genericità della doglianza. Si tratta di un giudizio che le ricorrenti intendono contrastare sostanzialmente sollecitando la Corte adita exart. 391-bis ad una inammissibile nuova valutazione degli atti. 7. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Non avendo le amministrazioni intimate svolto difese nella presente sede, non v’è luogo a provvedere sulle spese. 8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti , ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13 P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei pre