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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 09135/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Il difensore di Dell'[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 26/05/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il delitto di ricettazione. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la sentenza della Corte di appello era assolutamente eccessiva in punto di quantificazione della pena, del tutto sproporzionata rispetto alla reale portata dei fatti, realizzati peraltro nelle modalità del tentativo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti l'unico motivo di ricorso si limita genericamente a lamentare l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argonnentative ovvero illogicità della motivazione di questa, senza confrontarsi in alcun modo con la stessa che ha congruamente ed in maniera esaustiva motivato sulla quantificazione della pena; il motivo di ricorso non si confronta affatto con le argomentazioni della Corte di appello, ma consiste in considerazioni che potrebbero essere riferite a qualsiasi reato ed a qualsiasi imputato (infatti mai nominati nel testo del ricorso), sostenendo erroneamente che la condanna sarebbe intervenuta per un delitto tentato.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Il difensore di Dell'[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 26/05/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il delitto di ricettazione. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la sentenza della Corte di appello era assolutamente eccessiva in punto di quantificazione della pena, del tutto sproporzionata rispetto alla reale portata dei fatti, realizzati peraltro nelle modalità del tentativo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti l'unico motivo di ricorso si limita genericamente a lamentare l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argonnentative ovvero illogicità della motivazione di questa, senza confrontarsi in alcun modo con la stessa che ha congruamente ed in maniera esaustiva motivato sulla quantificazione della pena; il motivo di ricorso non si confronta affatto con le argomentazioni della Corte di appello, ma consiste in considerazioni che potrebbero essere riferite a qualsiasi reato ed a qualsiasi imputato (infatti mai nominati nel testo del ricorso), sostenendo erroneamente che la condanna sarebbe intervenuta per un delitto tentato. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09135/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris