CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 05410/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28311/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliata per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] –intimati – Avverso la sentenza n. 4 48 /20 20 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 20 febbraio2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 28311/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Nella procedura di espropriazione promossa in danno di [OSCURATO:PERSONA] dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., con l’intervento, quali ulteriori creditori, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la debitrice esecutata spiegò (per quanto qui rileva) opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza del g.e. di rigetto dell’istanza di estinzione della procedura ed avverso il decreto di aggiudicazione dell’immobile a [OSCURATO:PERSONA]. 2. La decisione in epigrafe ha rigettato l’opposizione, regolando le spese di lite secondo soccombenza e condannando l’opponente al pagamento di euro 3.000 in favore di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di responsabilità processuale aggravata. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi; non svolgono difese in grado di legittimità, benché ritualmente evocate, le parti intimate in dettaglio sopra specificate. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con le plurime doglianze articolate, parte ricorrente: -denuncia nullità della pronuncia, per non avere il Tribunale tenuto conto delle istanze formulate e delle precisazioni operate dall’opponente nel corso della discussione orale, omettendo di riportare le stesse nel verbale della relativa udienza ( primo motivo , svolto «preliminarmente» alle pagg. 18-20 del ricorso) ; - assume che il giudice territoriale h a erroneamente escluso la nullità del «decreto di aggiudicazione del bene», rigettando le eccezioni relative all’omessa comunicazione dell’ordinanza del g.e. che ha disposto la vendita e delle date degli incanti fissate dal notaio delegato (secondo motivo, rubricato «primo motivo», svolto alle pagg. 20-21 del ricorso); r.g. n. 28311/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] - eccepi sce l’omessa motivazione in ordine alla mancata ammissione dei mezzi istruttori (terzo motivo , rubricato « secondo motivo» svolto alle pagg. 22-24del ricorso); - censura la disposta condanna alle spese (« perché la domanda doveva essere accolta») e la condanna ex art. 96 cod. proc. civ., in quanto «frutto di abuso del processo da parte del Giudice» (quarto motivo (rubricato «terzo motivo» svolto a pag. 24 del ricorso). 2. Il ricorso è improcedibile. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di giudizio per cassazione, l’onere del ricorrente, sancito dall’art. 369, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, «gli atti processuali» ed in particolare i «documenti» sui quali «il ricorso si fonda» è soddisfatto, in forza del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti (tra le tante, cfr. Cass. 05/05/2021, n. 11805; Cass. 03/05/2019, n. 11599; Cass.18/09/2017, n. 21554; Cass. 11/01/2016, n. 195; Cass., Sez. U, 03/11/2011, n. 22726). Nella specie, siffatto onere non è stato adempiuto. Nel libello introduttivo, in vari punti, parte ricorrente richiama, a suffragio delle censure formulate, l’atto introduttivo del giudizio di merito della opposizione, le memorie e i documenti depositati nel corso di siffatta controversia, tutti indicati come atti «del fascicolo di parte di primo grado, qui prodotto». Diversamente da quanto asserito, però questi atti e documenti non sono stati allegati al fascicolo del giudizio per cassazione: benchè in ricorso si legga «col ricorso saranno depositati: a) il fascicolo di primo grado», il promesso deposito non è mai stato effettuato (per una fattispecie analoga, cfr. Cass.16/05/2022, n. 15604). r.g. n. 28311/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], d’altra parte, il ricorrente deduce di voler far riferimento alla presenza degli invocati atti e documenti nel fascicolo di ufficio del giudizio di merito di cui abbia richiesto la trasmissione, come pure consentito dalla giurisprudenza di legittimità in alternativa all’onere di produzione exart. 369, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ. (così Cass., Sez. U, 03/11/2021, n. 22726). 3. Il ricorso va dichiarato improcedibile, non risultando la Corte messa in grado di esaminare gli atti sui quali il ricorrente l’ha fondato. 4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo ivi svolto difese le parti intimate. 5. Attesa l’improcedibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteri ore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13 p.q.m. Dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello ste