CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17311/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06C6ZHF) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06C701V) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05Q14D1) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato av/iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Il Tribunale di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ex art.444 cod. proc. pen., la pena per il reato di tentato furto aggravato. 2. Avverso la sentenza gli imputati, tramite il comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, con il quale hanno dedotto la mancata riduzione della pena nei termini massimi consentiti dal rito scelto. 3. I ricorsi, proposti con atto congiunto, sono inammissibili in quanto basati su motivo non proponibile in sede di legittimità. 3.1. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, I. n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»). 3.2. Ne consegue l'inammissibilità del primo motivo in quanto deducente la mancata esplicitazione della determinazione della pena, atteso che il citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis: Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014), e, in particolare, per quanto rileva ai presenti fini, all'ipotesi di pena illegale, nella specie neanche contestata dai ricorrenti e comunque insussistente. 4. All'inammissibilità dei ricorsi proposti con atto congiunto, nella specie dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5, cod. proc. pen., consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende, ex art.616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso i 27 febbraio 2