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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24514/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di appropriazione indebita.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino, che ha confermato la sentenza di primo grado, ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 646 e 133 cod. pen. che la condotta dell'imputato sarebbe riconducibile ad un mero inadempimento contrattuale e non al delitto di appropriazione indebita contestato.

Le doglianze, reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, ora formulate anche nei termini della violazione di legge ma che in effetti afferisco alla logicità della motivazione, sono manifestamente infondate

1.1. La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice -facendo specifico riferimento alla condotta in concreto tenuta dal ricorrente, che avuta la disponibilità in conto vendita di alcuni oggetti di antiquariato dalla persona offesa e ne ha disposto uti dominus vendendoli senza poi corrispondere le somme ricevute, così appropriandosene - ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa.

La circostanza che la consegna fosse avvenuta "in conto vendita", d'altro canto, non esclude la sussistenza dell'elemento materiale del reato.

Ciò proprio in considerazione dell'accordo intercorso tra le parti che avevano convenuto che il ricorrente aveva la disponibilità dei beni, e quindi delle somme ricevute per la vendita, solo in nome e conto della persona offesa alla quale queste, una volta ricevute, avrebbero dovuto essere prontamente consegnate, cosa che non è avvenuta nonostante i solleciti sul punto (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata).

Le censure, ora riprodotte nei motivi di ricorso, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di appropriazione indebita. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino, che ha confermato la sentenza di primo grado, ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 646 e 133 cod. pen. che la condotta dell'imputato sarebbe riconducibile ad un mero inadempimento contrattuale e non al delitto di appropriazione indebita contestato. Le doglianze, reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, ora formulate anche nei termini della violazione di legge ma che in effetti afferisco alla logicità della motivazione, sono manifestamente infondate 1.1. La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice -facendo specifico riferimento alla condotta in concreto tenuta dal ricorrente, che avuta la disponibilità in conto vendita di alcuni oggetti di antiquariato dalla persona offesa e ne ha disposto uti dominus vendendoli senza poi corrispondere le somme ricevute, così appropriandosene - ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa. La circostanza che la consegna fosse avvenuta "in conto vendita", d'altro canto, non esclude la sussistenza dell'elemento materiale del reato. Ciò proprio in considerazione dell'accordo intercorso tra le parti che avevano convenuto che il ricorrente aveva la disponibilità dei beni, e quindi delle somme ricevute per la vendita, solo in nome e conto della persona offesa alla quale queste, una volta ricevute, avrebbero dovuto essere prontamente consegnate, cosa che non è avvenuta nonostante i solleciti sul punto (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata). Le censure, ora riprodotte nei motivi di ricorso, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa
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