CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14310/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria trasmessa dal difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale insiste per l'annullamento della sentenza impugnata; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce tre motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine alla tardività della querela, al ravvisato concorso nel reato e al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine da 4 e 5 della sentenza impugnata nonché, trattandosi di una doppia conforme, le pagine da 4 a 11 della sentenza di primo grado); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q. P.Q.MIl Consigliere—e tensore [OSCURATO:PERSONA]: ione Anna cscuolo DEPOS ;TATA Wi C 20 2026 fib