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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 luglio 1988

Cassazione n. 35241/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/07/1988 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 12 settembre 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, pronunciata in data 1° dicembre 2017, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 474 e 648, secondo (attuale quarto) comma, cod. pen., ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 474 cod. pen. perché estinto per intervenuta prescrizione e ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali genericamente si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione, sono manifestamente infondati avendo la Corte congruamente argomentato, a pagina 1 della sentenza impugnata, sulla base degli accertamenti espletati, come i prodotti riportassero un marchio del tutto simile all'originale, alla luce dell'attendibile consulenza svolta in primo grado e che, pertanto, risultavano pienamente integrati i presupposti del delitto di ricettazione, a nulla rilevando la declaratoria di estinzione del reato di cui all'art. 474 cod. pen. per intervenuta prescrizione; Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata applicazione del principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen., non è sorretto da concreto interesse, avuto riguardo alla declaratoria di estinzione, e comunque è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore (Sez. 2, n. 21469 del 20/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276326); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 4 lugl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/07/1988 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 12 settembre 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, pronunciata in data 1° dicembre 2017, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 474 e 648, secondo (attuale quarto) comma, cod. pen., ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 474 cod. pen. perché estinto per intervenuta prescrizione e ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali genericamente si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione, sono manifestamente infondati avendo la Corte congruamente argomentato, a pagina 1 della sentenza impugnata, sulla base degli accertamenti espletati, come i prodotti riportassero un marchio del tutto simile all'originale, alla luce dell'attendibile consulenza svolta in primo grado e che, pertanto, risultavano pienamente integrati i presupposti del delitto di ricettazione, a nulla rilevando la declaratoria di estinzione del reato di cui all'art. 474 cod. pen. per intervenuta prescrizione; Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata applicazione del principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen., non è sorretto da concreto interesse, avuto riguardo alla declaratoria di estinzione, e comunque è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore (Sez. 2, n. 21469 del 20/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276326); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 lugl
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