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Corte costituzionalesentenzaSezione I

Corte costituzionale n. 184/1976

ECLI:IT:COST:1976:184
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nel corso dei tre procedimenti riuniti, riguardanti la determinazione del reddito di R.M. cat.

A per il 1964 e dell'imponibile per imposta sulle società per gli anni 1963 e 1964 a carico della soc. per az. [OSCURATO:PERSONA] - la Commissione provinciale delle imposte di Milano, Sez.

I, con ordinanza 28 novembre 1973, riteneva rilevante e non manifestamente infondata la questione, sollevata dalla società [OSCURATO:PERSONA] in via subordinata, concernente la legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione - dell'art. 92 r.d. 11 luglio 1907, n. 560 (regolamento per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile) "in quanto non prevede la perentorietà del termine di trenta giorni per l'invio del reclamo alla [OSCURATO:PERSONA]".

L'ordinanza è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 126 del 15 maggio 1974.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte privata e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

La stessa [OSCURATO:PERSONA] delle Imposte di Milano, in diversa composizione, con quattro ordinanze, dal contenuto identico - emesse il 6 dicembre 1973 nel corso di quattro procedimenti vertenti tra la società Furrerfer e l'ufficio distrettuale delle imposte di Legnano e concernenti la determinazione del reddito tassabile di R.M. cat.

B - riteneva rilevante e non manifestamente infondata la medesima questione (sollevata dalla società Furrerfer in via subordinata) concernente la legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione - dell'art. 92 r.d. 11 luglio 1907, n. 560 "quando non prevede la perentorietà del termine per l'invio del reclamo del contribuente alle Commissioni tributarie".

Le ordinanze sono state pubblicate nella [OSCURATO:PERSONA] n. 289 del 6 novembre 1974.

Nel giudizio davanti a questa Corte la parte non si è costituita e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Nel corso dei procedimenti riguardanti la determinazione del reddito di R.M. cat.

B per gli anni 1965, 1967, 1968, 1969 a carico dell'impresa Mario e [OSCURATO:PERSONA] soc. in accomandita semplice in liquidazione, la Commissione tributaria di secondo grado di Milano, con ordinanza 5 giugno 1974, riuniti i procedimenti, riteneva rilevante e non manifestamente infondata la questione, sollevata dalla contribuente in via subordinata, concernente la legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione - dell'art. 92 r.d. 11 luglio 1907, n. 560 "in quanto non prevede la perentorietà del termine di 30 giorni per l'invio del reclamo alla Commissione distrettuale".

L'ordinanza è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 331 del 18 dicembre 1974.

Nel giudizio davanti a questa Corte non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Si è costituita l'impresa Mario e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. in liquidazione, con atto 13 gennaio 1975, depositato il 17 gennaio 1975, chiedendo la "declaratoria di incostituzionalità della norma criticata, nella interpretazione datane dalla Commissione, a meno che, ritenuta la natura decadenziale del termine, si renda superflua una pronunzia di tal genere".

La medesima Commissione tributaria di secondo grado di Milano, in diversa composizione, con tre ordinanze dal contenuto identico - emesse il 15 gennaio 1975 nel corso dei tre procedimenti riguardanti l'accertamento effettuato dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Milano per imposta complementare a carico di [OSCURATO:PERSONA] - riteneva rilevante e non manifestamente infondata la stessa questione (sollevata dal contribuente in via subordinata) concernente la legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, dell'art. 92 r.d. 11 luglio 1907, n. 560, "in quanto non prevede la perentorietà del termine di 30 giorni per l'invio del reclamo alla Commissione distrettuale".

L'ordinanza è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 320 del 3 dicembre 1975.

Nel giudizio davanti a questa Corte non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Si è costituito [OSCURATO:PERSONA] con atto 11 giugno 1975, depositato il 15 giugno 1975, formulando la richiesta di "declaratoria di incostituzionalità della norma criticata, nella interpretazione datane dalla Commissione, a meno che, ritenuta la natura decadenziale del termine, si renda superflua una pronunzia di tal genere". :

1. - Le ordinanze sollevano la medesima questione, che, pertanto, può essere decisa con unica sentenza.

2. - È inammissibile per tardività la costituzione in giudizio dell'impresa Mario e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. in liquidazione perché il deposito delle sue deduzioni è stato effettuato il 17 gennaio 1975, oltre il termine perentorio di venti giorni, previsto dall'art. 25, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte, e decorrente dal 18 dicembre 1974, data di pubblicazione dell'ordinanza di rinvio 5 giugno 1974 della Commissione tributaria di secondo grado di Milano nella

[OSCURATO:PERSONA].

3. - Le ordinanze in epigrafe sollevano l'identica questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 del r.d. 11 luglio 1907, n. 560, con riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, in quanto non prevede che il termine di 30 giorni per l'invio del reclamo contro l'accertamento alla Commissione distrettuale è perentorio. 4.. - La questione è inammissibile poiché la norma censurata è priva di forza di legge e, quindi, non è compresa tra gli atti che l'art. 134 della Costituzione sottopone al controllo di legittimità costituzionale.

Il r.d. 11 luglio 1907, n. 560, approvò "il regolamento per l'applicazione dell'imposta dei redditi di ricchezza mobile" ed era, come questa Corte ebbe a rilevare (sentenza 27 giugno- 4 luglio 1963, n. 114), regolamento di attuazione del r.d. 24 agosto 1877, n. 4021 (testo unico dileggi per l'imposta di ricchezza mobile).

Né tale natura mutò a seguito delle successive disposizioni: art. 41 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016; art. 288, lett. b), del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, testo unico delle leggi sulle imposte dirette; art. 46 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sulla revisione del contenzioso tributario.

L'art. 41 r.d.l. n. 1639 del 1936 citato, senza distinguere tra ricorso contro l'avviso di accertamento e contro la decisione di prima istanza e di appello, dispone genericamente che "il termine per ricorrere contro l'avviso di accertamento e contro le decisioni delle Commissioni di prima e seconda istanza è stabilito in trenta giorni".

Rispetto a tale norma di legge, non impugnata, avente riferimento al solo contribuente, l'impugnato art. 92 r.d. n. 560 del 1907 non può che essere considerato come norma regolamentare di esecuzione, conformemente alla sua qualificazione e natura, essendo escluso che possa attribuirsi la forza di legge ad atti in base al solo contenuto normativo di essi.

Le medesime considerazioni valgono per gli artt. 288, lett. b), d.P.R. n. 645 del 1958 e 46 d.P.R. n. 636 del 1972 su citati, i quali fanno generico riferimento alle norme abrogate del r.d. 11 luglio 1907, n. 560.

Né l'espressa abrogazione di alcune norme di tale regolamento e non anche dell'art. 92 può, ovviamente, indurre a ritenere che tale norma abbia mutato natura di norma regolamentare di esecuzione della disciplina dei ricorsi giurisdizionali avanti le Commissioni distrettuali.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 r.d. 11 luglio 1907, n. 560 (regolamento per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile), proposta - in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione - dalla Commissione provinciale delle imposte di Milano con ordinanze 28 novembre e 6 dicembre 1973 e dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano con ordinanze 5 giugno 1974 e 15 gennaio 1975.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1976.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nel corso dei tre procedimenti riuniti, riguardanti la determinazione del reddito di R.M. cat. A per il 1964 e dell'imponibile per imposta sulle società per gli anni 1963 e 1964 a carico della soc. per az. [OSCURATO:PERSONA] - la Commissione provinciale delle imposte di Milano, Sez. I, con ordinanza 28 novembre 1973, riteneva rilevante e non manifestamente infondata la questione, sollevata dalla società [OSCURATO:PERSONA] in via subordinata, concernente la legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione - dell'art. 92 r.d. 11 luglio 1907, n. 560 (regolamento per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile) "in quanto non prevede la perentorietà del termine di trenta giorni per l'invio del reclamo alla [OSCURATO:PERSONA]". L'ordinanza è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 126 del 15 maggio 1974. Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte privata e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. La stessa [OSCURATO:PERSONA] delle Imposte di Milano, in diversa composizione, con quattro ordinanze, dal contenuto identico - emesse il 6 dicembre 1973 nel corso di quattro procedimenti vertenti tra la società Furrerfer e l'ufficio distrettuale delle imposte di Legnano e concernenti la determinazione del reddito tassabile di R.M. cat. B - riteneva rilevante e non manifestamente infondata la medesima questione (sollevata dalla società Furrerfer in via subordinata) concernente la legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione - dell'art. 92 r.d. 11 luglio 1907, n. 560 "quando non prevede la perentorietà del termine per l'invio del reclamo del contribuente alle Commissioni tributarie". Le ordinanze sono state pubblicate nella [OSCURATO:PERSONA] n. 289 del 6 novembre 1974. Nel giudizio davanti a questa Corte la parte non si è costituita e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Nel corso dei procedimenti riguardanti la determinazione del reddito di R.M. cat. B per gli anni 1965, 1967, 1968, 1969 a carico dell'impresa Mario e [OSCURATO:PERSONA] soc. in accomandita semplice in liquidazione, la Commissione tributaria di secondo grado di Milano, con ordinanza 5 giugno 1974, riuniti i procedimenti, riteneva rilevante e non manifestamente infondata la questione, sollevata dalla contribuente in via subordinata, concernente la legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione - dell'art. 92 r.d. 11 luglio 1907, n. 560 "in quanto non prevede la perentorietà del termine di 30 giorni per l'invio del reclamo alla Commissione distrettuale". L'ordinanza è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 331 del 18 dicembre 1974. Nel giudizio davanti a questa Corte non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Si è costituita l'impresa Mario e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. in liquidazione, con atto 13 gennaio 1975, depositato il 17 gennaio 1975, chiedendo la "declaratoria di incostituzionalità della norma criticata, nella interpretazione datane dalla Commissione, a meno che, ritenuta la natura decadenziale del termine, si renda superflua una pronunzia di tal genere". La medesima Commissione tributaria di secondo grado di Milano, in diversa composizione, con tre ordinanze dal contenuto identico - emesse il 15 gennaio 1975 nel corso dei tre procedimenti riguardanti l'accertamento effettuato dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Milano per imposta complementare a carico di [OSCURATO:PERSONA] - riteneva rilevante e non manifestamente infondata la stessa questione (sollevata dal contribuente in via subordinata) concernente la legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, dell'art. 92 r.d. 11 luglio 1907, n. 560, "in quanto non prevede la perentorietà del termine di 30 giorni per l'invio del reclamo alla Commissione distrettuale". L'ordinanza è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 320 del 3 dicembre 1975. Nel giudizio davanti a questa Corte non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Si è costituito [OSCURATO:PERSONA] con atto 11 giugno 1975, depositato il 15 giugno 1975, formulando la richiesta di "declaratoria di incostituzionalità della norma criticata, nella interpretazione datane dalla Commissione, a meno che, ritenuta la natura decadenziale del termine, si renda superflua una pronunzia di tal genere". : 1. - Le ordinanze sollevano la medesima questione, che, pertanto, può essere decisa con unica sentenza. 2. - È inammissibile per tardività la costituzione in giudizio dell'impresa Mario e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. in liquidazione perché il deposito delle sue deduzioni è stato effettuato il 17 gennaio 1975, oltre il termine perentorio di venti giorni, previsto dall'art. 25, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte, e decorrente dal 18 dicembre 1974, data di pubblicazione dell'ordinanza di rinvio 5 giugno 1974 della Commissione tributaria di secondo grado di Milano nella [OSCURATO:PERSONA]. 3. - Le ordinanze in epigrafe sollevano l'identica questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 del r.d. 11 luglio 1907, n. 560, con riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, in quanto non prevede che il termine di 30 giorni per l'invio del reclamo contro l'accertamento alla Commissione distrettuale è perentorio. 4.. - La questione è inammissibile poiché la norma censurata è priva di forza di legge e, quindi, non è compresa tra gli atti che l'art. 134 della Costituzione sottopone al controllo di legittimità costituzionale. Il r.d. 11 luglio 1907, n. 560, approvò "il regolamento per l'applicazione dell'imposta dei redditi di ricchezza mobile" ed era, come questa Corte ebbe a rilevare (sentenza 27 giugno- 4 luglio 1963, n. 114), regolamento di attuazione del r.d. 24 agosto 1877, n. 4021 (testo unico dileggi per l'imposta di ricchezza mobile). Né tale natura mutò a seguito delle successive disposizioni: art. 41 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016; art. 288, lett. b), del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, testo unico delle leggi sulle imposte dirette; art. 46 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sulla revisione del contenzioso tributario. L'art. 41 r.d.l. n. 1639 del 1936 citato, senza distinguere tra ricorso contro l'avviso di accertamento e contro la decisione di prima istanza e di appello, dispone genericamente che "il termine per ricorrere contro l'avviso di accertamento e contro le decisioni delle Commissioni di prima e seconda istanza è stabilito in trenta giorni". Rispetto a tale norma di legge, non impugnata, avente riferimento al solo contribuente, l'impugnato art. 92 r.d. n. 560 del 1907 non può che essere considerato come norma regolamentare di esecuzione, conformemente alla sua qualificazione e natura, essendo escluso che possa attribuirsi la forza di legge ad atti in base al solo contenuto normativo di essi. Le medesime considerazioni valgono per gli artt. 288, lett. b), d.P.R. n. 645 del 1958 e 46 d.P.R. n. 636 del 1972 su citati, i quali fanno generico riferimento alle norme abrogate del r.d. 11 luglio 1907, n. 560. Né l'espressa abrogazione di alcune norme di tale regolamento e non anche dell'art. 92 può, ovviamente, indurre a ritenere che tale norma abbia mutato natura di norma regolamentare di esecuzione della disciplina dei ricorsi giurisdizionali avanti le Commissioni distrettuali. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 r.d. 11 luglio 1907, n. 560 (regolamento per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile), proposta - in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione - dalla Commissione provinciale delle imposte di Milano con ordinanze 28 novembre e 6 dicembre 1973 e dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano con ordinanze 5 giugno 1974 e 15 gennaio 1975. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1976. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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