CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023
Cassazione n. 06043/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 3 maggio 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, pronunciata il 12 gennaio 2017, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nel reato di ricettazione, riconosciuta l'attenuante di cui al secondo comma (attuale quarto comma) dell'art. 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il delitto contestato, è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale congruamente motivato l'affermazione di penale responsabilità per ricettazione alla luce delle circostanze del fatto e conformemente all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di ricettazione, la consapevolezza da parte dell'agente della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualunque elemento di fatto giuridicamente apprezzabile che, in base alle regole della comune esperienza, costituisca il segno di una precedente sottrazione illecita del bene (cfr. Sez. 2, n. 13502 del 13/03/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239761 - 01); considerato che, nel caso di specie, l'imputata era stata sorpresa insieme al correo a bordo di una vettura con il blocco di accensione visibilmente manomesso e aveva tentato di fuggire all'atto del controllo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]