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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33561/2023

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la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 ottobre 1990 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 settembre 1983 avverso la sentenza resa il 19 maggio 2022 dalla CORTE di APPELLO di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi e degli avvocati che insistono nei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania, riformando la sentenza resa il 5 Aprile 2017 dal Tribunale di Ragusa che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di ricettazione loro contestato, ha accolto l'appello formulato dal pubblico ministero e ha dichiarato i predetti colpevoli del reato di ricettazione condannandoli alla pena ritenuta di giustizia.

Si addebita ai due imputati di avere in concorso tra loro ricevuto monili in oro provento di furto ai danni della persona offesa.

Avverso la detta sentenza propongono ricorso i due imputati. 2.[OSCURATO:PERSONA] deduce: 2.1violazione dell'art. 648 cod.pen. poiché la corte non ha considerato un elemento necessario per configurare la ricettazione e cioè l'estraneità del soggetto agente dal delitto presupposto, mentre dal giudizio è emerso che i due imputati, legati da un rapporto di convivenza, hanno ceduto presso i negozi di rivendita di oro i monili provento del furto avvenuto nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], accudita da [OSCURATO:PERSONA].

A ciò si aggiunga che i gioielli sono stati venduti a distanza di pochi giorni dal furto, il che induce a ritenere che fossero nella disponibilità di chi ha commesso il furto. 3.[OSCURATO:PERSONA] deduce: 3.1violazione di legge poiché il tribunale aveva assolto la ricorrente non potendosi formulare una sentenza di condanna nei suoi confronti, in quanto il giudice non ha voluto ascoltare i testi richiesti dal pubblico ministero poiché la relativa lista era stata depositata priva di data e firma.

La corte, invece, ha ritenuto di ammettere i testi indicati dalla Pubblica accusa nella lista non firmata e non datata e ha acquisito le copie del registro di vendita dei monili dichiarando utilizzabili tutti gli atti.

Nel caso specifico pertanto non sono state riassunte le prove per una diversa valutazione e una nuova interpretazione al fine di modificare la sentenza assolutoria, ma sono state indebitamente assunte prove nuove mai valutate in primo grado. 3.2 Erronea qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputata poiché è emerso sin dalle prime indagini che la [OSCURATO:PERSONA] all'epoca dei fatti era la badante della signora Iacono, proprietaria dei monili sottratti.

E' quindi agevole ritenere che sia stata lei a sottrarre i monili poi consegnati al compra oro.

La vicinanza della [OSCURATO:PERSONA] ai monili sottratti per le ragioni di lavoro fa propendere per una riqualificazione della condotta da ricettazione a furto. 3.3 Violazione dell'art. 129 cod. proc.pen. poiché se la [OSCURATO:PERSONA] è responsabile del reato di furto i fatti che risalgono al mese di giugno del 2013 sono ormai prescritti da tempo per cui avrebbe dovuto essere emessa sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.

A ciò si aggiunga che manca nel caso in esame la condizione di procedibilità costituita dalla querela. 3.4 Violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc.pen. e vizio di motivazione poiché la sentenza non è adeguatamente motivata e la Corte avrebbe dovuto fornire una motivazione rafforzata per spiegare i motivi che hanno portato al diverso convincimento del secondo giudice. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono entrambi inammissibili.

Il motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché in parte manifestamente infondato e in parte non sostenuto da adeguato interesse in quanto il ricorrente non è legittimato ad avanzare censure in ordine all'affermazione di responsabilità della coimputata, che il difensore asserisce essere responsabile del furto dei gioielli ; comunque anche a volere condividere la tesi della difesa, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] è l'autrice della sottrazione, non è emersa alcuna prova che l'imputato abbia partecipato al delitto di furto, anche solo sotto il profilo morale, sicchè nei suoi confronti, comunque, la condotta è stata correttamente qualificata come ricettazione, in quanto dalla sentenza emerge soltanto che il predetto ha ricevuto i gioiélli della persona offesa" nella palese consapevolezza della loro provenienza furtiva e li ha venduti. 2.1 Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

Occorre premettere che secondo consolidata giurisprudenza il potere del giudice di assumere d'ufficio nuovi mezzi di prova a norma dell'art. 507 cod. proc. pen. può essere esercitato anche con riferimento a quelle prove per la cui ammissione si sia verificata la decadenza delle parti per omesso tempestivo deposito della lista testimoniale, ai sensi dell'art. 468, comma 1, cod. proc. pen., poichè il requisito della "novità" non è limitato ai soli mezzi di prova che non avrebbero potuto essere richiesti dalle parti al momento del deposito delle liste testimoniali. (Sez. 5, Sentenza n. 32017 del 16/03/2018 Ud. (dep. 12/07/2018 ) Rv. 273643 - 01) Il giudice di primo grado avrebbe pertanto potuto legittimamente assumere ex art. 507 cod. proc.pen. i testi necessari anche se indicati in una lista priva di sottoscrizione e data certa.

E' stato infatti precisato che il giudice ha il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova ex art. 507 cod. proc. pen. anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto (Sez.

U, Sentenza n. 41281 del 17/10/2006 Ud. (dep. 18/12/2006 ) Rv. 234907 - 0), e in particolare alle prove testimoniali indicate in liste depositate tardivamente, trattandosi di potere funzionale a garantire il controllo giudiziale sull'esercizio dell'azione penale e sul suo sviluppo processuale, ovvero sulla completezza del compendio probatorio su cui deve fondarsi la decisione. (In motivazione, la Corte ha chiarito che l'assegnazione al giudice di tale potere non è in contrasto con le indicazioni della Costituzione e della Corte EDU, che si limitano a garantire il contraddittorio nella formazione della prova, ma non inibiscono il controllo sulla completezza del compendio probatorio, necessario correlato della indisponibilità dell'azione penale, conseguente al riconoscimento della natura ultraindividuale degli interessi tutelati dalla giurisdizione penale). (Sez. 2 - , Sentenza n. 46147 del 10/10/2019 Ud. (dep. 13/11/2019 ) Rv. 277591 - 01) Ne consegue che correttamente la corte d'appello ha assunto ex art. 603 cod. proc.pen. i testi che il tribunale non aveva ritenuto di escutere, poiché non sussiste alcun divieto per la corte di appello di rinnovare l'istruttoria dibattimentale e, come nel caso in esame, integrare il compendio probatorio acquisito; il collegio ha infatti motivato l'esercizio di tale potere osservando che dal fascicolo del dibattimento, da cui non erano stati espunti la denuncia della persona offesa e il verbale di sequestro dei monili d'oro e di riconoscimento degli stessi, emergeva un principio di prova a carico degli imputati, che doveva essere integrato tramite l'assunzione dei testi indicati ex officio dalla corte. 2.2 Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato poiché l' imputata non ha mai reso dichiarazioni in ordine al suo coinvolgimento nel furto dei gioielli delle persona offesa, nè sono emersi elementi di fatto a sostegno della ricostru-zione alternativa invocata dalla difesa, mentre è stato accertato il possesso di beni di provenienza furtiva e in assenza di emergenze che dimostrino la responsabilità dell'imputata nel reato presupposto, correttamente la corte ha qualificato la condotta come ricettazione.

Se è vero che la posizione della [OSCURATO:PERSONA], la quale nella sua veste di badante aveva facile accesso alla casa dell'anziana persona offesa e avrebbe potuto appropriarsi dei monili trafugati, induce fondati sospetti sul suo coinvolgimento nel reato presupposto, si tratta di elementi indiziari che non superano il ragionevole dubbio in assenza di una sua ammissione di colpevolezza, mentre l'unico dato certo è costituito dal suo coinvolgimento nella vendita della refurtiva. 2.3 Anche l'ultimo motivo è manifestamente infondato poiché la corte ha spiegato le ragioni per cui ha potuto assumere le testimonianze e integrare il compendio probatorio, accogliendo l'appello del pubblico ministero, valorizzando il principio di prova già desumibile dagli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento.

Nel caso in esame non si pone un onere di motivazione rafforzata, che presuppone una diversa valutazione del compendio probatorio, poiché il giudizio assolutorio si fondava sulla carenza delle prove di colpevolezza poiché non acquisite dal primo giudice, che la corte ha correttamente ritenuto di assumere, utilizzando i suoi poteri ufficiosi di integrazione della prova.

3. Per le considerazioni che precedono si impone la dichiarazione di inammissibilità di entrambi i ricorsi con le conseguenti statuizioni P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Roma 9 giugno 2023 Il consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 ottobre 1990 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 settembre 1983 avverso la sentenza resa il 19 maggio 2022 dalla CORTE di APPELLO di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi e degli avvocati che insistono nei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania, riformando la sentenza resa il 5 Aprile 2017 dal Tribunale di Ragusa che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di ricettazione loro contestato, ha accolto l'appello formulato dal pubblico ministero e ha dichiarato i predetti colpevoli del reato di ricettazione condannandoli alla pena ritenuta di giustizia. Si addebita ai due imputati di avere in concorso tra loro ricevuto monili in oro provento di furto ai danni della persona offesa. Avverso la detta sentenza propongono ricorso i due imputati. 2.[OSCURATO:PERSONA] deduce: 2.1violazione dell'art. 648 cod.pen. poiché la corte non ha considerato un elemento necessario per configurare la ricettazione e cioè l'estraneità del soggetto agente dal delitto presupposto, mentre dal giudizio è emerso che i due imputati, legati da un rapporto di convivenza, hanno ceduto presso i negozi di rivendita di oro i monili provento del furto avvenuto nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], accudita da [OSCURATO:PERSONA]. A ciò si aggiunga che i gioielli sono stati venduti a distanza di pochi giorni dal furto, il che induce a ritenere che fossero nella disponibilità di chi ha commesso il furto. 3.[OSCURATO:PERSONA] deduce: 3.1violazione di legge poiché il tribunale aveva assolto la ricorrente non potendosi formulare una sentenza di condanna nei suoi confronti, in quanto il giudice non ha voluto ascoltare i testi richiesti dal pubblico ministero poiché la relativa lista era stata depositata priva di data e firma. La corte, invece, ha ritenuto di ammettere i testi indicati dalla Pubblica accusa nella lista non firmata e non datata e ha acquisito le copie del registro di vendita dei monili dichiarando utilizzabili tutti gli atti. Nel caso specifico pertanto non sono state riassunte le prove per una diversa valutazione e una nuova interpretazione al fine di modificare la sentenza assolutoria, ma sono state indebitamente assunte prove nuove mai valutate in primo grado. 3.2 Erronea qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputata poiché è emerso sin dalle prime indagini che la [OSCURATO:PERSONA] all'epoca dei fatti era la badante della signora Iacono, proprietaria dei monili sottratti. E' quindi agevole ritenere che sia stata lei a sottrarre i monili poi consegnati al compra oro. La vicinanza della [OSCURATO:PERSONA] ai monili sottratti per le ragioni di lavoro fa propendere per una riqualificazione della condotta da ricettazione a furto. 3.3 Violazione dell'art. 129 cod. proc.pen. poiché se la [OSCURATO:PERSONA] è responsabile del reato di furto i fatti che risalgono al mese di giugno del 2013 sono ormai prescritti da tempo per cui avrebbe dovuto essere emessa sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. A ciò si aggiunga che manca nel caso in esame la condizione di procedibilità costituita dalla querela. 3.4 Violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc.pen. e vizio di motivazione poiché la sentenza non è adeguatamente motivata e la Corte avrebbe dovuto fornire una motivazione rafforzata per spiegare i motivi che hanno portato al diverso convincimento del secondo giudice. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono entrambi inammissibili. Il motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché in parte manifestamente infondato e in parte non sostenuto da adeguato interesse in quanto il ricorrente non è legittimato ad avanzare censure in ordine all'affermazione di responsabilità della coimputata, che il difensore asserisce essere responsabile del furto dei gioielli ; comunque anche a volere condividere la tesi della difesa, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] è l'autrice della sottrazione, non è emersa alcuna prova che l'imputato abbia partecipato al delitto di furto, anche solo sotto il profilo morale, sicchè nei suoi confronti, comunque, la condotta è stata correttamente qualificata come ricettazione, in quanto dalla sentenza emerge soltanto che il predetto ha ricevuto i gioiélli della persona offesa" nella palese consapevolezza della loro provenienza furtiva e li ha venduti. 2.1 Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Occorre premettere che secondo consolidata giurisprudenza il potere del giudice di assumere d'ufficio nuovi mezzi di prova a norma dell'art. 507 cod. proc. pen. può essere esercitato anche con riferimento a quelle prove per la cui ammissione si sia verificata la decadenza delle parti per omesso tempestivo deposito della lista testimoniale, ai sensi dell'art. 468, comma 1, cod. proc. pen., poichè il requisito della "novità" non è limitato ai soli mezzi di prova che non avrebbero potuto essere richiesti dalle parti al momento del deposito delle liste testimoniali. (Sez. 5, Sentenza n. 32017 del 16/03/2018 Ud. (dep. 12/07/2018 ) Rv. 273643 - 01) Il giudice di primo grado avrebbe pertanto potuto legittimamente assumere ex art. 507 cod. proc.pen. i testi necessari anche se indicati in una lista priva di sottoscrizione e data certa. E' stato infatti precisato che il giudice ha il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova ex art. 507 cod. proc. pen. anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto (Sez. U, Sentenza n. 41281 del 17/10/2006 Ud. (dep. 18/12/2006 ) Rv. 234907 - 0), e in particolare alle prove testimoniali indicate in liste depositate tardivamente, trattandosi di potere funzionale a garantire il controllo giudiziale sull'esercizio dell'azione penale e sul suo sviluppo processuale, ovvero sulla completezza del compendio probatorio su cui deve fondarsi la decisione. (In motivazione, la Corte ha chiarito che l'assegnazione al giudice di tale potere non è in contrasto con le indicazioni della Costituzione e della Corte EDU, che si limitano a garantire il contraddittorio nella formazione della prova, ma non inibiscono il controllo sulla completezza del compendio probatorio, necessario correlato della indisponibilità dell'azione penale, conseguente al riconoscimento della natura ultraindividuale degli interessi tutelati dalla giurisdizione penale). (Sez. 2 - , Sentenza n. 46147 del 10/10/2019 Ud. (dep. 13/11/2019 ) Rv. 277591 - 01) Ne consegue che correttamente la corte d'appello ha assunto ex art. 603 cod. proc.pen. i testi che il tribunale non aveva ritenuto di escutere, poiché non sussiste alcun divieto per la corte di appello di rinnovare l'istruttoria dibattimentale e, come nel caso in esame, integrare il compendio probatorio acquisito; il collegio ha infatti motivato l'esercizio di tale potere osservando che dal fascicolo del dibattimento, da cui non erano stati espunti la denuncia della persona offesa e il verbale di sequestro dei monili d'oro e di riconoscimento degli stessi, emergeva un principio di prova a carico degli imputati, che doveva essere integrato tramite l'assunzione dei testi indicati ex officio dalla corte. 2.2 Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato poiché l' imputata non ha mai reso dichiarazioni in ordine al suo coinvolgimento nel furto dei gioielli delle persona offesa, nè sono emersi elementi di fatto a sostegno della ricostru-zione alternativa invocata dalla difesa, mentre è stato accertato il possesso di beni di provenienza furtiva e in assenza di emergenze che dimostrino la responsabilità dell'imputata nel reato presupposto, correttamente la corte ha qualificato la condotta come ricettazione. Se è vero che la posizione della [OSCURATO:PERSONA], la quale nella sua veste di badante aveva facile accesso alla casa dell'anziana persona offesa e avrebbe potuto appropriarsi dei monili trafugati, induce fondati sospetti sul suo coinvolgimento nel reato presupposto, si tratta di elementi indiziari che non superano il ragionevole dubbio in assenza di una sua ammissione di colpevolezza, mentre l'unico dato certo è costituito dal suo coinvolgimento nella vendita della refurtiva. 2.3 Anche l'ultimo motivo è manifestamente infondato poiché la corte ha spiegato le ragioni per cui ha potuto assumere le testimonianze e integrare il compendio probatorio, accogliendo l'appello del pubblico ministero, valorizzando il principio di prova già desumibile dagli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento. Nel caso in esame non si pone un onere di motivazione rafforzata, che presuppone una diversa valutazione del compendio probatorio, poiché il giudizio assolutorio si fondava sulla carenza delle prove di colpevolezza poiché non acquisite dal primo giudice, che la corte ha correttamente ritenuto di assumere, utilizzando i suoi poteri ufficiosi di integrazione della prova. 3. Per le considerazioni che precedono si impone la dichiarazione di inammissibilità di entrambi i ricorsi con le conseguenti statuizioni P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 9 giugno 2023 Il consigliere estensore Il
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