CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 giugno 2025
Cassazione n. 30280/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1139 [OSCURATO:PERSONA] PU – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 10370/2025 [OSCURATO:PERSONA] -Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 31/10/2024 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena; letta per l’imputato la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 31 ottobre 2024 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza in data 7 marzo 2023 del Tribunale di Palmi che aveva condannato l’imputato alle pene di legge per il reato di violenza sessuale, consistente nel palpeggiamento repentino del seno sinistro ai danni di una ragazza intenta ad ascoltare musica. 2. Il ricorrente deduce con il primo motivo il vizio di motivazione, la violazione di legge e la violazione di norme processuali perché la persona offesa si era contraddetta e solo in dibattimento aveva dichiarato di essere stata palpeggiata sotto la maglietta e che aveva provato dolore. Censura la decisione per travisamento della prova perché la Corte territoriale aveva introdotto il particolare della maglietta scollata, per rendere plausibile il toccamento diretto del seno, non emerso dall’istruttoria; denuncia con il secondo il vizio di motivazione e la violazione di norme processuali per il diniego del beneficio della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 30280/2025 Roma, lì, 04/09/2025 In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 e ss.mm. sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. I Giudici di merito hanno accertato in fatto che la persona offesa era seduta sui gradini in strada sotto i portici e ascoltava musica con gli auricolari, nell’attesa dell’amica, l’imputato le si era avvicinato, le aveva chiesto se era solita pregare, alla risposta positiva, improvvisamente, le aveva infilato la mano sotto la maglietta, toccandole il seno, lei gli aveva spostato la mano e lui si era allontanato. Arrivata l’amica, avevano deciso di andarlo a cercare e così l’avevano individuato. L’uomo, alla loro vista, si era toccato i genitali. Avevano dunque chiamato i Carabinieri e la vittima del palpeggiamento aveva sporto denuncia. Eseguite le indagini, era emerso che l’uomo era solito visitare siti pornografici e religiosi e che le sue attenzioni erano rivolte a “ragazze scosciate” e a “ragazze in minigonna”. Il primo motivo di ricorso, relativo al presunto contrasto tra quanto dichiarato dalla vittima nella fase delle indagini preliminari e quanto dichiarato al dibattimento, attiene alla valutazione della prova. Il motivo è generico e fattuale, non si confronta con la sentenza impugnata ove vi è puntuale risposta a tutte le presunte contraddizioni del narrato. La Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, ha dato atto che la ragazza aveva descritto in modo lineare e coerente il toccamento repentino e inaspettato del seno sotto la maglietta scollata (circostanza dichiarata dalla denunciante e non congetturalmente desunta dai Giudici, come si evince dalla sentenza impugnata), ha valorizzato il riscontro dell’amica che ne aveva raccolto le prime confidenze, ha evidenziato l’ulteriore offesa perpetrata dall’uomo che, alla loro vista, si era toccato i genitali. I Giudici hanno poi ritenuto logicamente riscontrato il racconto con gli esiti delle indagini informatiche, positivi per ricerche erotiche e per ricerche religiose. La tesi sostenuta dall’imputato secondo cui le ricerche erano ascrivibili al figlio non è stata documentata. Il ricorrente ha contestato l’idoneità del gesto a integrare la violenza sessuale. La prospettazione non tiene conto del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui la violenza sessuale può consumarsi anche con lo sfioramento o con il toccamento repentino e insidioso (Sez. 3, n. 43423 del 18/09/2019, P., Rv. 277179 – 01, che ha reputato immune da censure la sentenza di appello che aveva confermato la condanna di un professore che, all'interno della scuola, aveva abbracciato da dietro un'alunna, baciandola sulla guancia, dopo aver provato a farlo sulla bocca; Sez. 3, n. 38926 del 12/04/2018, C., Rv. 273916-01, che ha qualificato come violenza sessuale consumata e non tentata il comportamento dell'imputato che, dopo aver alzato ripetutamente il vestito indossato dalla vittima, le aveva toccato le cosce con l'intenzione di raggiungere parti più intime; Sez. 3, n. 47265 del 08/09/2016, I., Rv. 268280-01 che ha ritenuto violenza sessuale consumata il cosiddetto succhiotto; Sez. 3, n. 964 del 26/11/2014, dep. 2015, V., Rv. 261634-01; Sez. 3 n. 10248 del 12/02/2014, M., Rv. 258588 – 01; Sez. 3, n. 42871 del 26/09/2013, Z., Rv. 256915-01; Sez. 3, n. 12506 del 23/02/2011, Z., Rv. 249758-01, che hanno considerato reato consumato i toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime della vittima, o, comunque, su zone erogene suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale, anche in modo non completo e/o di breve durata, essendo a tal fine irrilevante che il soggetto attivo consegua la soddisfazione erotica, nello stesso senso; Sez. 3, n. 25112 del 13/02/2007, Greco, Rv. 236964 – 01, che ha qualificato come atto sessuale anche il bacio consistente nel mero contatto delle labbra, potendosi escludere la connotazione erotica solo in particolari contesti sociali, culturali o familiari; Sez. 3, n. 549 del 15/11/2005, dep. 2006, Beraldo, Rv. 233115-01, che del pari ha ritenuto violenza sessuale lo sfioramento delle labbra per dare un bacio). Il secondo motivo relativo al diniego del beneficio della pena sospesa è inconsistente perché la Corte territoriale ha formulato una prognosi negativa in merito alla futura astensione dal commettere analoghe condotte criminose, siccome l’imputato, dopo il palpeggiamento, non si era pentito ma si era toccato anche i genitali, dimostrando incapacità nel controllo degli impulsi sessuali. La motivazione non è manifestamente illogica o contraddittoria e resiste alle censure sollevate. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 27 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art 52 D. Lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge