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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 1979

Cassazione n. 27384/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso i primi due motivi sono aspecifici, deducendo vizi della motivazione senza, in concreto, specificaUhe dalla motivazione emergano effettive carenze integranti il vizio di manifesta contraddittorietà o illogicità; anche la censura inerente alla ritenuta responsabilità a titolo di reato continuato, avendo la Corte di appello escluso che, nella determinazione della pena, il giudice di primo grado abbia computato l'aumento per la continuazione; ritenuto che i motivi relativi al trattamento sanzionatorio e al riconoscimento della recidiva sono generici, non confrontandosi con le puntuali considerazioni di merito contenute nella sentenza impugnata e non sindacabili in questa sede, né, del resto, si è tenuto conto del fatto che la pena è stata quantificata in misura prossima al minimo edittale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso i primi due motivi sono aspecifici, deducendo vizi della motivazione senza, in concreto, specificaUhe dalla motivazione emergano effettive carenze integranti il vizio di manifesta contraddittorietà o illogicità; anche la censura inerente alla ritenuta responsabilità a titolo di reato continuato, avendo la Corte di appello escluso che, nella determinazione della pena, il giudice di primo grado abbia computato l'aumento per la continuazione; ritenuto che i motivi relativi al trattamento sanzionatorio e al riconoscimento della recidiva sono generici, non confrontandosi con le puntuali considerazioni di merito contenute nella sentenza impugnata e non sindacabili in questa sede, né, del resto, si è tenuto conto del fatto che la pena è stata quantificata in misura prossima al minimo edittale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27384/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris