CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09741/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che con l'unico motivo di ricorso, pur avendo formalmente contestato vizi riconducibili alle categorie di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di tentata estorsione ascritto all'odierno ricorrente, invero, la difesa ha censurato, tra l'altro in termini alquanto vaghi e contestando solo genericamente presunti difetti motivazionali, la decisione perché fondata su un materiale probatorio asseritamente insufficiente e incerto, del quale sarebbe stata fatta una erronea valutazione; che, a tal proposito, occorre segnalare, in conformità con la costante giurisprudenza di questa Corte, che la regola di giudizio compendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole dubbio» , della cui violazione ci si lamenta nel ricorso, rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108 - 01; Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245 - 01); che, dunque, nel caso di specie, a fronte dì una motivazione congrua ed esente da vizi di logicità (si vedano le pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza), con cui i giudici di appello - ritenendo del tutto superabili gli assunti difensivi circa il mancato riscontro, a distanza di anni, della presenza di impronte papillari sugli oggetti di accertamento - hanno adeguatamente esposto le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del loro convincimento, indicando puntualmente gli elementi probatori (denuncia della persona offesa, fotogrammi ottenuti dalle telecamere di videosorveglianza, riconoscimento del ricorrente da parte degli inquirenti, ai quali lo stesso era già noto) in virtù dei quali è da ritenersi pienamente integrato da parte dell'odierno ricorrente il concorso nel reato ascrittogli, giova ribadire come l'apprezzamento dei dati probatori e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti idonei a sorreggere la motivazione, involgono un giudizio di fatto rimesso al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362), rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend