CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 dicembre 2022
Cassazione n. 05349/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso RG n. 16182/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] atore Monti, domiciliato presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Camillis; ricorrente contro Purple SPV s.r.l.,che è in giudizio attraverso la procuratrice [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorente avverso la sentenza n. 1761/2017 del la Corte di appello di Ancona depositatail giorno 29 novembre 2017 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20 dicembre 2022 dal Consigliere r elatore Dott. Sez. I –RG16182/2018 camera di consiglio20.12.2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. —Su ricorso di Banca delle Marche s.p.a. è stato pronunciato un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; la pretesa azionata aveva ad oggetto quanto maturato a saldo di un conto corrente e di due conti anticipi su fattura (euro 82.513,86) e il residuo credito per il rimborso di un prestito chirografario (euro 98.571,51). Il decreto ingiuntivo è stato opposto da Frisenna.Il Tribunale di Pesaro, nella resistenza della banca, harespinto l’opposizione. 2. ― Il gravame proposto avverso la pron uncia di primo grado è stato poi rigettato dalla Corte di appello di Ancona con sentenza del 29 novembre 2017. 3. — Ricorre per cassazione avverso detta pronuncia Frisenna: l’impugnazione consta di quattro motivi. Resiste con controricorso Purple SPV s.r.l.─ avente causa di REV [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a sua volta succeduta a [OSCURATO:PERSONA] delle Marche ─ la quale è rappresentata dalla procuratrice [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 112 c.p.c., 2702 e 2719 c.c.. Si lamenta che la Corte di merito abbia fondato la pronuncia su di una «macroscopica mancata valutazione del formale e tempestivo disconoscimento dell’avversa documentazione negoziale, prodotta in copia non conforme all’ originale» : documentazione che era stata ritualmente contestata dal ricorrente. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente non precisa, anzitutto, se la questione da lui indicata venne fatta valere in appello. Merita ricordare, in proposito, che ove il giudice di primo grado, a fronte del disconoscimento della conformità della copia di un documento originale, che non sia stato seguito dalla produzione di quest'ultimo, si sia avvalso della copia a Sez. I –RG16182/2018 camera di consiglio20.12.2022 fini probatori, è onere della parte soccombente, che intenda contestare questa utilizzazione, ribadire l'eccezione di disconoscimento, mediante specifica impugnazione che esprima tanto la volontà di negare la suddetta conformità, quanto la critica al giudice che del documento abbia fatto uso, senza che possa ritenersi sufficiente a tale scopo la generica affermazione dell'inesistenza dei documenti o degli atti di cui quella copia sarebbe rappresentativa (Cass. 29 luglio 2016, n. 15790, pure citata dalla controricorrente). Il ricorrente non chiarisce, inoltre, il contenuto dell’eccezione che avrebbe formulato in primo grado, avendo riguardo, anzitutto, ai documenti che ne sarebbero stati oggetto. Va considerato, al riguardo, che sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34469; Cass. 1 luglio 2021, n. 18695). L’istante non fornisce indicazioni, inoltre, sul modo con cui venne articolata l’eccezione: profilo, questo, di incontestabile rilievo ove si consideri che il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a Sez. I –RG16182/2018 camera di consiglio20.12.2022 clausole di stile né generiche asserzioni(Cass. 20 dicembre 2021, n. 40750; Cass. 20 giugno 2019, n. 16557). 2. ― C ol secondo mezz o si oppone la violazione degli artt. 112 c.p.c., 1284, 1350, n. 13, c.c. e 117, comma 4, t.u.b.. Sostiene l’istante che il mancato esame del disconoscimento della conformità all’originale della documentazione prodotta aveva indotto la Corte di appello a recepire le risultanze de l l ’espletata consulenza tecnica . L’accertamento peritale è poi contestato avendo riguardo al fatto che il ricorrente non aveva mai concordato con l’istituto bancario interessi superiori a quelli legali e alla circostanza per cui «controparte non [aveva] mai prodotto in giudizio i contratti di conto corrente da cui risultavano formali pattuizioni relative alle varie condizioni economiche». Il motivo è inammissibile. Esso, infatti, si fonda su di un dato ─ la fondatezza dell’attuato disconoscimento ─ che costituisce materia del primo motivo di ricorso (si veda, in particolare, quanto dedotto a pag. 13 dell’atto di impugnazione,ove si spiega che la mancata produzione dei contratti in originale darebbe ragione dell’applicazione di tassi di interesse e di condizioni contrattuali non pattuite). Poiché, come si è appena visto, il primo motivo è inammissibile, non possono evidentemente avere ingresso, in questa sede, censure che si basino sul presupposto dell’accoglimento del medesimo. 3. ― Il terzo motivo lamenta la violazione della l. n. 108/1996 e della l. n. 24/2011, oltre che degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c.; prospetta, altresì, l’omesso esame dell’eccepita nullità del contratto di mutuo oggetto di causa per evidente usurarietà delle condizioni economiche pattuite. Si deduce, in proposito, con riferimento al contratto di mutuo, che i tassi di interesse e le altre competenze previste a carico della parte mutuataria superavano la soglia usuraria. Anche tale motivo è inammissibile. Sez. I –RG16182/2018 camera di consiglio20.12.2022 Esso è anzitutto intrinsecamente contraddittorio, in quanto, come giustamente sottolineato dalla controricorrente, prospetta due censure che sono in rapporto di reciproca esclusione: l’avere la Corte di appello a un tempo «disatteso ed omesso l’esame della eccepita nullità» (pag. 14 del ricorso); come è evidente, delle due l’una: o l’eccezione è stata respinta, il che presuppone che sia stata scrutinata, o non è stata esaminata. Peraltro, la doglianza è sviluppata in modo non autosufficiente e non concludente. Sotto il primo aspetto, i l ricorrente assume, in sintesi, che il tasso soglia risulterebbe superato, indicando, poi, alcune voci di costo, senza riprodurre gli stralci del documento contrattuale che avrebbero rilievo a tal fine e senza nemmeno precisare la localizzazione del documento stesso all’interno dei fascicoli di causa. Sotto il secondo profilo, il superamento del tasso soglia si determinerebbe, a detta del ricorrente, per effetto dell’applicazione degli interessi moratori (pag. 16 del ricorso): ma l’istante omette di considerare che il tasso-soglia, in caso di mora, è dato dal tasso effettivo globale medio, o TEGM, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento econ l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 comma 1, della l. n. 108 del 1996 (Cass. Sez. U. 18 settembre 2020, n. 19597 ); l’istante ha in altri termini trascurato di considerare che la soglia andava calcolata tenendo anche conto del valore medio degli interessi moratori riprodotto nel decreto ministeriale di rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Il mezzo di censura non sottopone quindi alla Corte una censura calibrata sul criterio che andava seguito nell’accertamento della prospettata usurarietà. 4. ─ Col quarto mezzo la sentenza impugnata è sottoposta a critica per violazione degli artt. 1421 e 1418 c.c.. Si lamenta che la Corte di merito abbia omesso il rilievo d’ufficio della nullità del Sez. I –RG16182/2018 camera di consiglio20.12.2022 contratto di mutuo, cheera emersa dagli atti. Sul punto si censura, siccome «priva di pregio giuridico», l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, per cui la produzione documentale operata in sede di precisazione delle conclusionidell’appellante doveva ritenersi tardiva,in quanto l’incombente era stato posto in essere eludendo le preclusioni stabilite dal codice dirito. Il motivo è inammissibile. Il rilievo d’ufficio della nullità non può postularsi se non si dimostri che quella nullità era rilevabile ex actis. A tal fine non vale invocare, come sembra fare il ricorrente, la produzione documentale posta in atto all’udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado. In disparte l’assoluta genericità della deduzione, questa pare fondarsi su di una errata concezione dei poteri istruttori che si correlano all’allegazione della nullità contrattuale. Le parti possono infatti spiegare una «attività probatoria» in deroga al sistema delle preclusioni istruttorie, a sostegno di una domanda di nullità contrattuale, «all'esito» della rilevazione ufficiosa della nullità: esse non hanno invece il potere di proporre istanze istruttorie in deroga al sistema delle preclusioni processuali, ove tali istanze tendano ad offrire la prova di una nullità negoziale, in mancanza di una previa rilevazione ufficiosa di tale nullità (Cass. 30 settembre 2020, n. 20870, in motivazione). In conseguenza, i Giudici del merito non potevano certamente basare il rilievo d’ufficio della nullità su documenti prodotti tardivamente (segnatamente: all’udienza di precisazione delle conclusioni). 5. ─ In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 6. ─ Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del Sez. I –RG16182/2018 camera di consiglio20.12.2022 giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 2 00,00, ed agli accessori di legge ; ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del r