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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09060/2023

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nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 1 2034 / 20 17 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , per procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato presso lo studio della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 60 -controricorrente - avverso la sentenza n. 1923/2016 della [OSCURATO:PERSONA], depositatail 4 novembre 2016 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 marzo 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. Nell’anno 2004 [OSCURATO:PERSONA] ricevette dal Comune di Asciano la quota di sua spettanza dell’indennità di occupazione e di esproprio, al pagamento della quale l’ente predetto era stato condannato a seguito degli atti ablativi di alcune porzioni di terreno appartenenti al suo dante causa [OSCURATO:PERSONA].

Nella propria dichiarazione dei redditi inerente all’anno in questione, il Porru, che aveva effettuato la rivalutazione a fini fiscali dei valori di acquisto dei terreni ai sensi dell’art. 7 della l. 28 dicembre 2001, n. 448,opt ò per la tassazione ordinaria della relativa plusvalenza, esponendo un credito d’imposta di € 33.000,00, pari alla differenza fra le somme oggetto di ritenuta da parte del Comune di Asciano e quella che egli avrebbe dovuto versare sulla quota di indennità rivalutata.

Di tale importo il contribuente chiese in seguito il rimborso, sollecitandolo in più occasioni, fino a ricevere atto di diniego che impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siena.

2. Il ricorso fu respinto e il contribuente pr opose appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Toscana.

Quest’ultima accolse il gravame, ritenendoche il contribuente non avrebbe dovuto essere assoggettato alla ritenuta fiscale sulla plusvalenzaai sensi della l. 30 dicembre 1991, n. 413.

In particolare, i giudici d’appello osservarono che l’occupazione acquisitiva era intervenuta con l’occupazione dei terreni nel 1982 e il successivo decreto di esproprio nel 1988, mentre il pagamento dell’indennità si era verificato soltanto nel 2004; richiamarono quindi l’orientamento di questa Corte – rappresentato dalla sentenza n. 14673/1999 – secondo il quale l’assoggettamento a tassazione è consentito solo quando siano intervenuti dopo il 31 dicembre 1988 anche gli atti integranti il trasferimento di proprietà al quale consegue la plusvalenza; il presupposto impositivo, infatti, non può identificarsi nel mero percepimento della somma di denaro corrispondente all’incremento di valore del bene, ma anche nella verificazione del relativo trasferimento.

Di tale orientamento la C.T.R. mostrò di condividere la ratio, ravvisata nell’esigenza di evitare che un ingiustificato ritardo della P.A. nel corrispondere l’indennità di esproprio finisca per danneggiare ingiustamente il contribuente, facendogli subire gli effetti di una normativa che non sarebbe stata applicabile in caso di attivazione tempestiva.

Tale evenienza, ad avviso dei giudici regionali, si era infatti pienamente verificata nella specie.

3. La sentenza d’appello è impugnata dall’Amministrazione finanziaria con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Resiste l’intimato con controricorso, illustrato da successiva memoria.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della l. 413/1991 e degli artt. 1 e 6 del d.P.R. 27 dicembre 1986, n. 917 (t.u.i.r.).

La ricorrente critica la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto che, quantunque il pagamento dell’indennità di esproprio fosse avvenuto nella vigenza della l. n 413/1991, l’espropriazione si era perfezionata nel 1988 e quindi andava applicata la legislazione previgente, che non prevedeva alcuna ritenuta fiscale.

L’art. 11 della legge predetta prevede infatti, al comma 5, che siano assoggettate a tassazione le plusvalenze conseguenti alla percezione delle indennità di esproprio; la fattispecie, secondo la ricorrente, è dunque destinata ad essere regolata dal cd. criterio di cassa, in base al quale ogni pagamento di somme, in dipendenza da procedimenti espropriativi, è assoggettato alla ritenuta di cui alla l. n. 413/1991 anche se fondato su titolo anteriore alla sua entrata in vigore.

2. La censura non è fondata.

2.1. L'art. 11 della l. n. 413 /1991 dispone che le indennità percepite a seguito di procedimento espropriativo , ove g enerino plusvalenze in capo a soggetti che non esercitano imprese commerciali, siano sottoposte ad una ritenuta a titolo di imposta del 20%, che viene applicata dall'ente espropriante in qualità di sostituto d'imposta al momento del pagamento dell'indennizzo.

La ricorrenza di tale fattispecie nel caso che qui occupa è pacifica; così come pacifico è il fatto che il procedimento espropriativo si è perfezionato nel 1988, ma soltanto nel 2004, all’esito di un lungo contenzioso, il contribuente ha visto liquidato il proprio credito nei confronti del Comune espropriante.

Alla data del percepimentodella somma, pertanto, era già entrato in vigore il richiamato art. 11 della l. n. 413/1991.

2.2. Siffatta ultima circostanza, come evidenziato dall’Agenzia ricorrente con richiamo al cd. principio di cassa , è stata ritenuta sufficiente a fondare il prelievo fiscale (si vedano, ad es., Cass. n. 910/2016; Cass. n. 5962/2015).

Tuttavia, in altre decisioni questa stessa Corte ha rilevato che, in relazione all’operatività del principio di cassa, occorre pur sempre verificare se lo stesso meriti una deroga in presenza di situazioni peculiari,connotate da un ingiustificato ritardo da parte della [OSCURATO:PERSONA] nella corresponsione dell'indennità di esproprio, che abbia cagionato un danno al soggetto espropriato in conseguenza della modifica normativa nel frattempo intervenuta, e che lo stesso non avrebbe subito ove il pagamento fosse avvenuto nel termine «ragionevole» di definizione dei procedimenti amministrativi( v.

Cass.n. 16629/2020; Cass. n. 265/2016; Cass. n. 1429/2013).

Si tratta, in particolare, di valorizzare la previsione di cui all'art. 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 , che impone alla [OSCURATO:PERSONA] l'obbligo del risarcimento del danno ingiusto cagionato dall'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento; nonché di recepire le chiare indicazioni della giurisprudenza della CEDU (si veda, in particolare, la sentenza 16 marzo 2010 in causa [OSCURATO:PERSONA] c.

It alia, citata dalla stessa C.T.R.), secondo la qualeil ritardo della P.A., nel dare esecuzione alla sentenza che ha riconosciuto il diritto al pagamento dell'indennità , può avere un'influenza determinante nell'applicazione del nuovo regime fiscale, in quanto l'indennità concessa non sarebbe stata assoggettata ad imposta prevista dalla nuova legislazione fiscale se l'esecuzione della sentenza fosse stata tempestiva.

2.3. La giurisprudenza citata, in particolare, ha formulato il principio di diritto in base al quale «qualora gli atti integranti il trasferimento cui consegue la plusvalenza, cioè, rispettivamente, il decreto di esproprio, la cessione volontaria o l'occupazione acquisitiva, siano intervenuti prima del 31 dicembre 1988, ma il pagamento sia intervenuto dopo l'entrata in vigore della legge n. 413 del 1991, la plusvalenza non è imponibile nel caso di ingiustificato ritardo della P.A. nel pagamento della plusvalenza».

Una diversa interpretazione, infatti, si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione, di rispetto degli obblighi internazionali come limite generale di validità della legislazione statale e regionale e di ragionevole durata del processo.2.4.

La sentenza impugnata si è posta inlinea con tali indicazioni, poiché ha valutato come ingiustificato il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] tradottosi nella liquidazione dell’indennità di occupazione ed esproprio a considerevole distanza di tempo dal perfezionamento della procedura ablatoria.

Il motivo di ricorso, che invoca l’applicazione del cd. criterio di cassa senza alcuna considerazione delle indicate circostanze, non può dunque essere accolto.

3. Il ricorso è pertanto meritevole di rigetto.

Le spese seguono la soccombenza esono liquidate in dispositivo.

Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1-quater, del d .P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. n. 1778/2016).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese, che liquida in € 2.05

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 1 2034 / 20 17 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , per procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato presso lo studio della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 60 -controricorrente - avverso la sentenza n. 1923/2016 della [OSCURATO:PERSONA], depositatail 4 novembre 2016 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 marzo 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. Nell’anno 2004 [OSCURATO:PERSONA] ricevette dal Comune di Asciano la quota di sua spettanza dell’indennità di occupazione e di esproprio, al pagamento della quale l’ente predetto era stato condannato a seguito degli atti ablativi di alcune porzioni di terreno appartenenti al suo dante causa [OSCURATO:PERSONA]. Nella propria dichiarazione dei redditi inerente all’anno in questione, il Porru, che aveva effettuato la rivalutazione a fini fiscali dei valori di acquisto dei terreni ai sensi dell’art. 7 della l. 28 dicembre 2001, n. 448,opt ò per la tassazione ordinaria della relativa plusvalenza, esponendo un credito d’imposta di € 33.000,00, pari alla differenza fra le somme oggetto di ritenuta da parte del Comune di Asciano e quella che egli avrebbe dovuto versare sulla quota di indennità rivalutata. Di tale importo il contribuente chiese in seguito il rimborso, sollecitandolo in più occasioni, fino a ricevere atto di diniego che impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siena. 2. Il ricorso fu respinto e il contribuente pr opose appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Toscana. Quest’ultima accolse il gravame, ritenendoche il contribuente non avrebbe dovuto essere assoggettato alla ritenuta fiscale sulla plusvalenzaai sensi della l. 30 dicembre 1991, n. 413. In particolare, i giudici d’appello osservarono che l’occupazione acquisitiva era intervenuta con l’occupazione dei terreni nel 1982 e il successivo decreto di esproprio nel 1988, mentre il pagamento dell’indennità si era verificato soltanto nel 2004; richiamarono quindi l’orientamento di questa Corte – rappresentato dalla sentenza n. 14673/1999 – secondo il quale l’assoggettamento a tassazione è consentito solo quando siano intervenuti dopo il 31 dicembre 1988 anche gli atti integranti il trasferimento di proprietà al quale consegue la plusvalenza; il presupposto impositivo, infatti, non può identificarsi nel mero percepimento della somma di denaro corrispondente all’incremento di valore del bene, ma anche nella verificazione del relativo trasferimento. Di tale orientamento la C.T.R. mostrò di condividere la ratio, ravvisata nell’esigenza di evitare che un ingiustificato ritardo della P.A. nel corrispondere l’indennità di esproprio finisca per danneggiare ingiustamente il contribuente, facendogli subire gli effetti di una normativa che non sarebbe stata applicabile in caso di attivazione tempestiva. Tale evenienza, ad avviso dei giudici regionali, si era infatti pienamente verificata nella specie. 3. La sentenza d’appello è impugnata dall’Amministrazione finanziaria con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Resiste l’intimato con controricorso, illustrato da successiva memoria. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della l. 413/1991 e degli artt. 1 e 6 del d.P.R. 27 dicembre 1986, n. 917 (t.u.i.r.). La ricorrente critica la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto che, quantunque il pagamento dell’indennità di esproprio fosse avvenuto nella vigenza della l. n 413/1991, l’espropriazione si era perfezionata nel 1988 e quindi andava applicata la legislazione previgente, che non prevedeva alcuna ritenuta fiscale. L’art. 11 della legge predetta prevede infatti, al comma 5, che siano assoggettate a tassazione le plusvalenze conseguenti alla percezione delle indennità di esproprio; la fattispecie, secondo la ricorrente, è dunque destinata ad essere regolata dal cd. criterio di cassa, in base al quale ogni pagamento di somme, in dipendenza da procedimenti espropriativi, è assoggettato alla ritenuta di cui alla l. n. 413/1991 anche se fondato su titolo anteriore alla sua entrata in vigore. 2. La censura non è fondata. 2.1. L'art. 11 della l. n. 413 /1991 dispone che le indennità percepite a seguito di procedimento espropriativo , ove g enerino plusvalenze in capo a soggetti che non esercitano imprese commerciali, siano sottoposte ad una ritenuta a titolo di imposta del 20%, che viene applicata dall'ente espropriante in qualità di sostituto d'imposta al momento del pagamento dell'indennizzo. La ricorrenza di tale fattispecie nel caso che qui occupa è pacifica; così come pacifico è il fatto che il procedimento espropriativo si è perfezionato nel 1988, ma soltanto nel 2004, all’esito di un lungo contenzioso, il contribuente ha visto liquidato il proprio credito nei confronti del Comune espropriante. Alla data del percepimentodella somma, pertanto, era già entrato in vigore il richiamato art. 11 della l. n. 413/1991. 2.2. Siffatta ultima circostanza, come evidenziato dall’Agenzia ricorrente con richiamo al cd. principio di cassa , è stata ritenuta sufficiente a fondare il prelievo fiscale (si vedano, ad es., Cass. n. 910/2016; Cass. n. 5962/2015). Tuttavia, in altre decisioni questa stessa Corte ha rilevato che, in relazione all’operatività del principio di cassa, occorre pur sempre verificare se lo stesso meriti una deroga in presenza di situazioni peculiari,connotate da un ingiustificato ritardo da parte della [OSCURATO:PERSONA] nella corresponsione dell'indennità di esproprio, che abbia cagionato un danno al soggetto espropriato in conseguenza della modifica normativa nel frattempo intervenuta, e che lo stesso non avrebbe subito ove il pagamento fosse avvenuto nel termine «ragionevole» di definizione dei procedimenti amministrativi( v. Cass.n. 16629/2020; Cass. n. 265/2016; Cass. n. 1429/2013). Si tratta, in particolare, di valorizzare la previsione di cui all'art. 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 , che impone alla [OSCURATO:PERSONA] l'obbligo del risarcimento del danno ingiusto cagionato dall'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento; nonché di recepire le chiare indicazioni della giurisprudenza della CEDU (si veda, in particolare, la sentenza 16 marzo 2010 in causa [OSCURATO:PERSONA] c. It alia, citata dalla stessa C.T.R.), secondo la qualeil ritardo della P.A., nel dare esecuzione alla sentenza che ha riconosciuto il diritto al pagamento dell'indennità , può avere un'influenza determinante nell'applicazione del nuovo regime fiscale, in quanto l'indennità concessa non sarebbe stata assoggettata ad imposta prevista dalla nuova legislazione fiscale se l'esecuzione della sentenza fosse stata tempestiva. 2.3. La giurisprudenza citata, in particolare, ha formulato il principio di diritto in base al quale «qualora gli atti integranti il trasferimento cui consegue la plusvalenza, cioè, rispettivamente, il decreto di esproprio, la cessione volontaria o l'occupazione acquisitiva, siano intervenuti prima del 31 dicembre 1988, ma il pagamento sia intervenuto dopo l'entrata in vigore della legge n. 413 del 1991, la plusvalenza non è imponibile nel caso di ingiustificato ritardo della P.A. nel pagamento della plusvalenza». Una diversa interpretazione, infatti, si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione, di rispetto degli obblighi internazionali come limite generale di validità della legislazione statale e regionale e di ragionevole durata del processo.2.4. La sentenza impugnata si è posta inlinea con tali indicazioni, poiché ha valutato come ingiustificato il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] tradottosi nella liquidazione dell’indennità di occupazione ed esproprio a considerevole distanza di tempo dal perfezionamento della procedura ablatoria. Il motivo di ricorso, che invoca l’applicazione del cd. criterio di cassa senza alcuna considerazione delle indicate circostanze, non può dunque essere accolto. 3. Il ricorso è pertanto meritevole di rigetto. Le spese seguono la soccombenza esono liquidate in dispositivo. Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1-quater, del d .P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. n. 1778/2016). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese, che liquida in € 2.05