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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2024

Cassazione n. 45088/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale - in relazione al reato previsto dall'art.589bis cod.pen. - ha applicato la pena concordata ai sensi degli artt. 444 e ss., cod.proc.pen., quantificando in un anno e quattro mesi la durata della sospensione della patente di guida.

L'unico motivo di ricorso, attinente alla correttezza della quantificazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.

Difatti, il Tribunale ha ampiamente e adeguatamente motivato in ordine all'elemento attinente alla quantificazione della sanzione accessoria della sola sospensione, determinandola in misura inferiore alla media edittale anteriormente all'ulteriore diminuzione per la scelta del rito, sulla base di considerazioni immuni dal denunciato vizio di illogicità.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale - in relazione al reato previsto dall'art.589bis cod.pen. - ha applicato la pena concordata ai sensi degli artt. 444 e ss., cod.proc.pen., quantificando in un anno e quattro mesi la durata della sospensione della patente di guida. L'unico motivo di ricorso, attinente alla correttezza della quantificazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Difatti, il Tribunale ha ampiamente e adeguatamente motivato in ordine all'elemento attinente alla quantificazione della sanzione accessoria della sola sospensione, determinandola in misura inferiore alla media edittale anteriormente all'ulteriore diminuzione per la scelta del rito, sulla base di considerazioni immuni dal denunciato vizio di illogicità. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45088/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris