CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 ottobre 2025
Cassazione n. 40624/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 21411/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 9 ottobre 2025; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, ribadito con la citata memoria, con cui si censura il vizio di motivazione circa la responsabilità per il reato contestato, con particolare riguardo alla sussistenza dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto diretto ad una non consentita e parcellizzata rilettura degli elementi probatori, non confrontandosi con la coerente motivazione della Corte territoriale che evidenzia l'assenza di elementi in grado di dimostrare la situazione di pericolo per l'incolumità della persona (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato che il secondo motivo di ricorso (pure riproposto con la memoria citata), attinente alla sussistenza dell'elemento psicologico, è generico oltre che manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità poiché la Corte d'appello ha ritenuto sufficiente, per la configurabilità del reato, l'intenzione dell'imputato di trattenersi fuori dall'abitazione (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); Considerato che l'ultimo motivo di ricorso, anch'esso ribadito con la memoria, con cui si deduce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato dal momento che la motivazione della sentenza impugnata risulta immune da vizi là dove esclude la tenuità dell'offesa alla luce delle modalità e della durata della condotta contestata (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così