CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2024
Cassazione n. 30881/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado e cure, con la quale l'imputata è stata ritenuta responsabile del delitti di cui agli artt. 624-bis, 61, comma primo, n. 5, cod. pen.; considerato che il primo motivo, con il quale la ricorrente denunzia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine alla mancata riqualificazione del reato di furto in quello di ricettazione, non è ammissibile non essendo consentito a questa Corte di legittimità non solo sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); considerato che con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente reitera le identiche censure già proposte dinanzi alla Corte distrettuale senza tenere minimamente conto dell'adeguata e corretta motivazione fornita; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 sigliere est nsore Il P