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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39264/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 30/ RG 18959 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe per il reato di detenzione e cessione di sostanza stupefacente, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia a tutti i motivi di appello eccetto quello relativo al trattamento sanzionatorio.

2. [OSCURATO:PERSONA] non dedotto alcuno dei motivi consentiti: in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nell'illegalità di questa ovverosia non rientrante nei limiti edittali o per essere diversa da quella prevista per legge (cfr. in motivazione, Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170).

3. [OSCURATO:PERSONA] che dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 30/ RG 18959 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe per il reato di detenzione e cessione di sostanza stupefacente, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia a tutti i motivi di appello eccetto quello relativo al trattamento sanzionatorio. 2. [OSCURATO:PERSONA] non dedotto alcuno dei motivi consentiti: in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nell'illegalità di questa ovverosia non rientrante nei limiti edittali o per essere diversa da quella prevista per legge (cfr. in motivazione, Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170). 3. [OSCURATO:PERSONA] che dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, il
Sentenza Cassazione n. 39264/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris