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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 28508/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Cagliari confermava la sentenza con cui il tribunale di Cagliari, in data 6.6.245,4— aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato ex art. 582, c.p., commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], in rubrica loro ascritto.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con un unico atto di impugnazione fondato su motivi comuni, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inutilizzabilità della deposizione del testa [OSCURATO:PERSONA], il quale, pur essendo imputato in un procedimento connesso, è stato escusso senza l'assistenza di un difensore e senza il rispetto delle garanzie previste dall'art. 64, co. 3, lett. c), c.p.p.

3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, per due ordini di ragioni.

Innanzitutto, in violazione del principio della cd autosufficienza del ricorso, gli imputati non hanno allegato copia del decreto di citazione a giudizio relativo al procedimento penale che sostengono essere stato instaurato nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Cass., Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432).

D'altro canto, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (cfr. Cass., Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269218; Cass., Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303; Cass., Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Rv. 279829).

Siffatto onere non risulta adempiuto dal ricorrente, a fronte di un articolato percorso motivazionale, in cui valore decisivo ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato viene attribuito alle dichiarazioni rese in dibattimento non solo dalla persona offesa, ma anche a quelle, con esse convergenti, provenienti dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché agli esiti della certificazione medica in atti acquisita, attestante lesioni compatibili con l'aggressione patita e denunciata dal Lecca P aolo.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Cagliari confermava la sentenza con cui il tribunale di Cagliari, in data 6.6.245,4— aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato ex art. 582, c.p., commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], in rubrica loro ascritto. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con un unico atto di impugnazione fondato su motivi comuni, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inutilizzabilità della deposizione del testa [OSCURATO:PERSONA], il quale, pur essendo imputato in un procedimento connesso, è stato escusso senza l'assistenza di un difensore e senza il rispetto delle garanzie previste dall'art. 64, co. 3, lett. c), c.p.p. 3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, per due ordini di ragioni. Innanzitutto, in violazione del principio della cd autosufficienza del ricorso, gli imputati non hanno allegato copia del decreto di citazione a giudizio relativo al procedimento penale che sostengono essere stato instaurato nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Cass., Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432). D'altro canto, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (cfr. Cass., Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269218; Cass., Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303; Cass., Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Rv. 279829). Siffatto onere non risulta adempiuto dal ricorrente, a fronte di un articolato percorso motivazionale, in cui valore decisivo ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato viene attribuito alle dichiarazioni rese in dibattimento non solo dalla persona offesa, ma anche a quelle, con esse convergenti, provenienti dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché agli esiti della certificazione medica in atti acquisita, attestante lesioni compatibili con l'aggressione patita e denunciata dal Lecca P aolo. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen
Decreto Cassazione n. 28508/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris