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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 37055/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUrLA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 24 giugno 2022 la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Pescara con sentenza in data 8 ottobre 2020 aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 e la aveva condannata alla pena di mesi dieci di reclusione ed Euro 2500,00 di multa.

2. Il presente procedimento trae origine da un'operazione di polizia volta alla repressione del traffico degli stupefacenti nel corso della quale gli operanti sottoponevano l'odierna imputata a perquisizione domiciliare rinvenendo sulla credenza della cucina un bilancino di precisione ed un involucro di cellophane aperto contenente gr. 5,10 lordi di eroina (aventi un principio attivo pari al 3,30% da cui avrebbero potuto ricavarsi n.

A- dosi singole) oltre ad un cucchiaio in acciaio ed un coltello a serramanico; inoltre nel mobiletto del bagno veniva rinvenuto un altro involucro contenente gr. 0,50 di eroina.

Infine nel reggiseno della Spinelli veniva rinvenuto un ulteriore involucro contenente gr. 9,50 di cocaina (avente un principio attivo pari al 48,80% da CUI avrebbero potuto ricavarsi n. 20 dosi singole).

Secondo la ricostruzione offerta dal giudice di primo grado, confermata in sede di appello, il quadro probatorio faceva ritenere provata la finalità di spaccio dello stupefacente rinvenuto.

3. Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Con il primo motivo deduce la inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in riferimento all'art. 62 n. 4 cod.pen. per non avere la Corte d'appello riconosciuto l'attenuante della speciale tenuità.

Con il secondo motivo deduce la inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in riferimento all'art. 62 bis cod.pen. ed all'eccessiva quantificazione della pena per non avere la Corte d'appello correttamente valutato la gravità del reato de quo.

4. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é nel suo complesso manifestamente infondato.Esaminando congiuntamente entrambe le censure che attengono al trattamento sanzionatorio, va rilevato preliminarmente che in tema di stupefacenti, la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez.

U, n. 24990 del 30/01/2020, Rv. 279499).

Ciò premesso, la Corte territoriale ha esaustivamente motivato sia il diniego del riconoscimento dell'attenuate di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. sia delle circostanze attenuanti generiche in considerazione della diversità delle sostanze stupefacenti rinvenute, entrambe destinate allo spaccio, ed alla luce della personalità della prevenuta che ha continuato nella sua attività illecita anche nel periodo in cui era sottoposta alla misura dell'obbligo di presentazione alla [OSCURATO:PERSONA].

Quanto al profilo della quantificazione della pena, la stessa é stata motivata in ragione della negativa personalità della imputata, gravata da precedenti penali anche specifici.

In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUrLA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 24 giugno 2022 la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Pescara con sentenza in data 8 ottobre 2020 aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 e la aveva condannata alla pena di mesi dieci di reclusione ed Euro 2500,00 di multa. 2. Il presente procedimento trae origine da un'operazione di polizia volta alla repressione del traffico degli stupefacenti nel corso della quale gli operanti sottoponevano l'odierna imputata a perquisizione domiciliare rinvenendo sulla credenza della cucina un bilancino di precisione ed un involucro di cellophane aperto contenente gr. 5,10 lordi di eroina (aventi un principio attivo pari al 3,30% da cui avrebbero potuto ricavarsi n. A- dosi singole) oltre ad un cucchiaio in acciaio ed un coltello a serramanico; inoltre nel mobiletto del bagno veniva rinvenuto un altro involucro contenente gr. 0,50 di eroina. Infine nel reggiseno della Spinelli veniva rinvenuto un ulteriore involucro contenente gr. 9,50 di cocaina (avente un principio attivo pari al 48,80% da CUI avrebbero potuto ricavarsi n. 20 dosi singole). Secondo la ricostruzione offerta dal giudice di primo grado, confermata in sede di appello, il quadro probatorio faceva ritenere provata la finalità di spaccio dello stupefacente rinvenuto. 3. Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo motivo deduce la inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in riferimento all'art. 62 n. 4 cod.pen. per non avere la Corte d'appello riconosciuto l'attenuante della speciale tenuità. Con il secondo motivo deduce la inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in riferimento all'art. 62 bis cod.pen. ed all'eccessiva quantificazione della pena per non avere la Corte d'appello correttamente valutato la gravità del reato de quo. 4. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é nel suo complesso manifestamente infondato.Esaminando congiuntamente entrambe le censure che attengono al trattamento sanzionatorio, va rilevato preliminarmente che in tema di stupefacenti, la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Rv. 279499). Ciò premesso, la Corte territoriale ha esaustivamente motivato sia il diniego del riconoscimento dell'attenuate di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. sia delle circostanze attenuanti generiche in considerazione della diversità delle sostanze stupefacenti rinvenute, entrambe destinate allo spaccio, ed alla luce della personalità della prevenuta che ha continuato nella sua attività illecita anche nel periodo in cui era sottoposta alla misura dell'obbligo di presentazione alla [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al profilo della quantificazione della pena, la stessa é stata motivata in ragione della negativa personalità della imputata, gravata da precedenti penali anche specifici. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d
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