CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 dicembre 2021
Cassazione n. 04482/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG. 3797-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, f:\O [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] M A RELLI , [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 19/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'accoglimento dell'istanza di regolamento di competenza, sussistendo la competenza del Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro; conseguenze di legge. Premesso che - con ordinanza del 19 dicembre 2020, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Napoli in relazione alla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] inerente alla condanna della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - alle cui dipendenze aveva svolto attività lavorativa come addetto all'impresa di pulizia - al pagamento, in favore del lavoratore, delle somme dovute a titolo di maggiorazione del 50% della retribuzione oraria ai sensi dell'art. 38 CCNL di categoria; - avverso tale ordinanza propone regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA]; - la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha presentato scritture difensive; - il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha richiesto che, in accoglimento del ricorso venga dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro; Ric. 2021 n. 03797 sez. ML - ud. 14-12-2021 -2- [OSCURATO:PERSONA] preliminarmente rileva come vada disattesa l'eccezione di inammissibilità relativa alle deduzioni non formulate dinanzi al Tribunale di Milano; - invero, il ricorso per regolamento di competenza, ritualmente proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza ex art. 47, secondo comma, cod. proc. civ. rispetta il combinato disposto degli artt. 413, 428,28 e 38 cod. proc. civ.; - come correttamente rilevato dal Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 413 comma 2, cod. proc. civ., per le controversie previste dall'art. 409 competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto di lavoro; - l'onere della prova grava sul ricorrente; - nella specie, va rilevato come sia stato prodotto il contratto concluso mediante sottoscrizione di entrambe le parti e come vi sia il riferimento geografico a Milano ove in data 4 marzo 2016 il negozio è stato concluso mediante sottoscrizione, appunto, del legale rappresentante della società e del Piacenti (circostanza, questa, non oggetto di contestazione); - appare evidente l'erroneo percorso argomentativo del giudice il quale, attribuendo rilievo alle deduzioni della società volte a sostenere l'irrilevanza del riferimento alla sede di Milano in quanto esclusivamente connessa al luogo di svolgimento dell'attività lavorativa, proprio avendo, invece, la proponente avuto notizia dell'accettazione in Milano ed essendosi, quindi, ivi concluso il contratto; - deve evidenziarsi, al riguardo, come, per costante giurisprudenza di legittimità (cfr., sul punto, Cass. n. 25402 del 2017), in tema di controversie di lavoro, ai fini della individuazione della competenza per territorio del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, il Ric. 2021 n. 03797 sez. ML - ud. 14-12-2021 -3- meccanismo previsto dagli artt. 1326, comma 1, e 1335 c.c. opera solo se manchino elementi per ritenere che una conoscenza dell'intervenuta accettazione si è avuta nel medesimo contesto di tempo e di luogo in cui è avvenuta la sottoscrizione della proposta per accettazione; d'altro canto, nulla emerge dalle deduzioni ed allegazioni di parte controricorrente con riguardo al coinvolgimento della sede di Napoli, non essendovi in atti ricevute né di fax né di raccomandate concernenti la trasmissione della missiva a Napoli; - alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere accolto e dichiarata, pertanto, la competenza territoriale del Tribunale di Milano assegnando termine di legge per la riassunzione; - le spese verranno regolate in sede di giudizio definitivo; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Milano assegnando termine di legge per la riassunzione. Spese al definitivo. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 14 dicembre 2021. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1 1 FEB 20