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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08352/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 3 maggio 2022 il Tribunale di Foggia ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], intesa alla revoca dei provvedimenti in forza dei quali gli è stato richiesto il pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile sito in Rimini, [OSCURATO:PERSONA] 12, sottoposto a sequestro preventivo nell'ambito di un procedimento penale promosso nei suoi confronti e del quale gli è stata riconosciuta facoltà di uso.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione sul preliminare rilievo che, all'atto di disporre il sequestro dell'immobile, il Giudice per le indagini preliminari non ha dato corso alla richiesta del pubblico ministero di estendere a tale bene, sul quale egli vanta diritto reale di abitazione, l'amministrazione giudiziaria già disposta in relazione al compendio già sottoposto a sequestro in forza di precedente provvedimento e, concedendogli la facoltà di uso, gliene ha, sia pure implicitamente, affidato la custodia, decisione incompatibile con le successive iniziative, volte ad imporgli il pagamento di un'indennità per l'occupazione dell'appartamento e dell'annesso ripostiglio.

In subordine, deduce che la destinazione del bene a sua abitazione e, quindi, al soddisfacimento di una fondamentale esigenza di vita fa sì che egli non sia tenuto alla corresponsione del chiesto canone, come in passato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità.

Lamenta, in via ulteriormente gradata, che l'indennità sia stata determinata in misura sproporzionata per eccesso rispetto alla classificazione catastale ed all'effettivo valore del bene.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.

2. L'art. 104-bis, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., prevede che nel caso di sequestro preventivo o di confisca di beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto tra gli iscritti ad apposito Albo, salva l'ipotesi in cui, con decreto motivato, la custodia dei beni suddetti venga affidata a soggetti diversi.

Nel caso in esame, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha disposto, con provvedimento del 23 ottobre 2020, il sequestro preventivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di un variegato compendio patrimoniale e nominato un amministratore giudiziario.

A distanza di pochi giorni, il 9 novembre 2020, il Giudice per le indagini preliminari barese ha esteso il sequestro preventivo all'immobile di Rimini, [OSCURATO:PERSONA] 12, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], figlio di Donato, titolare, a sua volta, del diritto di abitazione, al quale ha riconosciuto facoltà d'uso.

Avendo il giudice delegato del Tribunale autorizzato l'amministratore giudiziario, con successivi provvedimenti del 29 ottobre 2021 e dell'i febbraio 2022, a stipulare un contratto con [OSCURATO:PERSONA], contemplante il pagamento, da parte dell'imputato e a far data dal novembre del 2021, di un'indennità di occupazione, in mancanza del quale egli avrebbe dovuto lasciare l'immobile, [OSCURATO:PERSONA] si è rivolto al Tribunale per sindacare la legittimità di tali decisioni, che i giudici foggiani hanno, tuttavia, confermato.

3. Il provvedimento impugnato si impernia sul postulato che il Giudice per le indagini preliminari, con il decreto del 9 novembre 2020, ha esteso il vincolo cautelare ad un bene che, al pari di quelli già sequestrati, è stato affidato alla cura del nominato amministratore giudiziario.

Il Tribunale di Foggia ha esaltato, in questa direzione, l'assenza, nel provvedimento, di qualsivoglia considerazione in ordine all'eventuale individuazione, quale custode, di [OSCURATO:PERSONA] — che è stato semplicemente autorizzato all'uso del bene, destinato a sua personale abitazione — nonché l'integrale richiamo al precedente provvedimento, da intendersi riferito anche all'attivazione dell'amministrazione giudiziaria, che la vigente normativa indica, del resto, quale ordinaria conseguenza dell'apposizione del vincolo su beni che richiedano un concreto impegno gestorio, laddove l'affidamento della custodia ad altro soggetto costituisce, invece, evenienza eccezionale.

4. Il percorso argomentativo sotteso alla decisione impugnata si sottrae, sotto questo aspetto, alle censure del ricorrente, il quale offre una diversa, ed opposta, esegesi del decreto che valorizza elementi di fatto — l'assenza di espresso riferimento all'affidamento dell'immobile all'amministratore giudiziario, pure richiesto dal pubblico ministero; la circostanza che per gli altri immobili ad uso abitativo sottoposti a sequestro non fosse stata prevista la facoltà d'uso — che non appaiono idonei ad enucleare significative falle logiche o tangibili profili di contraddizione.

La prospettazione difensiva si incentra, in altri termini, sulla sostanziale equiparazione tra concessione della facoltà d'uso ed affidamento in custodia che — già contraria, in sé, a canoni di logica ordinaria — è stata vieppiù esclusa dal Tribunale sulla base di una motivazione senz'altro tetragona alle obiezioni del ricorrente in quanto ancorata, in primo luogo, alla carenza di plausibili ragioni che avrebbero dovuto indurre l'esclusione di quel bene dall'amministrazione giudiziaria, indicata dal legislatore quale modalità tipica di gestione dei beni sottoposti a sequestro e confisca.

5. Il Tribunale dauno, preso atto della strumentalità della facoltà d'uso garantita a [OSCURATO:PERSONA] in vista della tutela delle sue esigenze abitative, personali e\o familiari, e dell'estensione dell'amministrazione giudiziaria all'appartamento di Rimini, [OSCURATO:PERSONA] 12, ha, quindi, correttamente inquadrato le decisioni del giudice delegato alla luce dell'art. 40, comma 2-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che impone, nel caso in cui il proposto (ovvero, nel caso di sequestro preventivo penale, il titolare del bene) sia autorizzato ad occupare l'immobile, il versamento di un canone o di una indennità.

Il ricorrente, in proposito, rivendica il suo buon diritto ad essere esentato, a prescindere dalle sue condizioni economiche, dall'adempimento di tale obbligazione in ragione della necessità di salvaguardare il preminente e fondamentale diritto all'abitazione ed evoca un orientamento ermeneutico che, sporadicamente affermato in una differente cornice normativa (cfr. Sez. 2, n. 9908 del 24/02/2011, Scagliarini, Rv. 249672 - 01), è stato, tuttavia, definitivamente abbandonato a seguito dell'entrata in vigore del c.d. [OSCURATO:PERSONA], essendo stato chiarito, con una serie di pronunzie di univoco tenore (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 13832 del 25/01/2018, Giacchetto, Rv. 273040 - 01; Sez. 2, n. 27809 del 05/06/2015, Inzitari, Rv. 264140 - 01; Sez. 6, n. 25289 del 12/05/2015, Zara, Rv. 263843 - 01), che l'imposizione di un canone di locazione ovvero di una congrua indennità di occupazione nei confronti del proposto o del titolare del bene per consentirgli di continuare ad abitare nell'immobile sottoposto a sequestro è legittima e che spetta alla parte interessata la dimostrazione dell'eventuale sussistenza di condizioni di esonero da detta imposizione, costituite da una situazione di emergenza abitativa e dalla indisponibilità di redditi adeguati o di altri immobili di proprietà.

Il Tribunale di Foggia non ha mancato di rilevare, al riguardo, che [OSCURATO:PERSONA] è totalmente venuto meno al citato onere probatorio, non avendo egli documentato di non disporre di redditi adeguati o di altra soluzione abitativa né di versare, per altre ragioni, in una situazione di emergenza tale da giustificare l'esonero dal pagamento dell'indennità, onde prive di pregio si rilevano, al riguardo, le obiezioni del ricorrente.

Palesemente generiche appaiono, da ultimo, le doglianze che [OSCURATO:PERSONA] rivolge alla commisurazione dell'indennità — della cui congruità il Tribunale ha espressamente dato atto — senza corredare la denuncia di erroneità del calcolo e dell'utilizzo, come parametro, di valori di mercato non pertinenti con indicazioni ed allegazioni che consentano di apprezzare la pretesa irragionevolezza del giudizio formulato da giudice delegato e Tribunale.

6. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 maggio 2022 il Tribunale di Foggia ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], intesa alla revoca dei provvedimenti in forza dei quali gli è stato richiesto il pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile sito in Rimini, [OSCURATO:PERSONA] 12, sottoposto a sequestro preventivo nell'ambito di un procedimento penale promosso nei suoi confronti e del quale gli è stata riconosciuta facoltà di uso. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione sul preliminare rilievo che, all'atto di disporre il sequestro dell'immobile, il Giudice per le indagini preliminari non ha dato corso alla richiesta del pubblico ministero di estendere a tale bene, sul quale egli vanta diritto reale di abitazione, l'amministrazione giudiziaria già disposta in relazione al compendio già sottoposto a sequestro in forza di precedente provvedimento e, concedendogli la facoltà di uso, gliene ha, sia pure implicitamente, affidato la custodia, decisione incompatibile con le successive iniziative, volte ad imporgli il pagamento di un'indennità per l'occupazione dell'appartamento e dell'annesso ripostiglio. In subordine, deduce che la destinazione del bene a sua abitazione e, quindi, al soddisfacimento di una fondamentale esigenza di vita fa sì che egli non sia tenuto alla corresponsione del chiesto canone, come in passato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità. Lamenta, in via ulteriormente gradata, che l'indennità sia stata determinata in misura sproporzionata per eccesso rispetto alla classificazione catastale ed all'effettivo valore del bene. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. L'art. 104-bis, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., prevede che nel caso di sequestro preventivo o di confisca di beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto tra gli iscritti ad apposito Albo, salva l'ipotesi in cui, con decreto motivato, la custodia dei beni suddetti venga affidata a soggetti diversi. Nel caso in esame, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha disposto, con provvedimento del 23 ottobre 2020, il sequestro preventivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di un variegato compendio patrimoniale e nominato un amministratore giudiziario. A distanza di pochi giorni, il 9 novembre 2020, il Giudice per le indagini preliminari barese ha esteso il sequestro preventivo all'immobile di Rimini, [OSCURATO:PERSONA] 12, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], figlio di Donato, titolare, a sua volta, del diritto di abitazione, al quale ha riconosciuto facoltà d'uso. Avendo il giudice delegato del Tribunale autorizzato l'amministratore giudiziario, con successivi provvedimenti del 29 ottobre 2021 e dell'i febbraio 2022, a stipulare un contratto con [OSCURATO:PERSONA], contemplante il pagamento, da parte dell'imputato e a far data dal novembre del 2021, di un'indennità di occupazione, in mancanza del quale egli avrebbe dovuto lasciare l'immobile, [OSCURATO:PERSONA] si è rivolto al Tribunale per sindacare la legittimità di tali decisioni, che i giudici foggiani hanno, tuttavia, confermato. 3. Il provvedimento impugnato si impernia sul postulato che il Giudice per le indagini preliminari, con il decreto del 9 novembre 2020, ha esteso il vincolo cautelare ad un bene che, al pari di quelli già sequestrati, è stato affidato alla cura del nominato amministratore giudiziario. Il Tribunale di Foggia ha esaltato, in questa direzione, l'assenza, nel provvedimento, di qualsivoglia considerazione in ordine all'eventuale individuazione, quale custode, di [OSCURATO:PERSONA] — che è stato semplicemente autorizzato all'uso del bene, destinato a sua personale abitazione — nonché l'integrale richiamo al precedente provvedimento, da intendersi riferito anche all'attivazione dell'amministrazione giudiziaria, che la vigente normativa indica, del resto, quale ordinaria conseguenza dell'apposizione del vincolo su beni che richiedano un concreto impegno gestorio, laddove l'affidamento della custodia ad altro soggetto costituisce, invece, evenienza eccezionale. 4. Il percorso argomentativo sotteso alla decisione impugnata si sottrae, sotto questo aspetto, alle censure del ricorrente, il quale offre una diversa, ed opposta, esegesi del decreto che valorizza elementi di fatto — l'assenza di espresso riferimento all'affidamento dell'immobile all'amministratore giudiziario, pure richiesto dal pubblico ministero; la circostanza che per gli altri immobili ad uso abitativo sottoposti a sequestro non fosse stata prevista la facoltà d'uso — che non appaiono idonei ad enucleare significative falle logiche o tangibili profili di contraddizione. La prospettazione difensiva si incentra, in altri termini, sulla sostanziale equiparazione tra concessione della facoltà d'uso ed affidamento in custodia che — già contraria, in sé, a canoni di logica ordinaria — è stata vieppiù esclusa dal Tribunale sulla base di una motivazione senz'altro tetragona alle obiezioni del ricorrente in quanto ancorata, in primo luogo, alla carenza di plausibili ragioni che avrebbero dovuto indurre l'esclusione di quel bene dall'amministrazione giudiziaria, indicata dal legislatore quale modalità tipica di gestione dei beni sottoposti a sequestro e confisca. 5. Il Tribunale dauno, preso atto della strumentalità della facoltà d'uso garantita a [OSCURATO:PERSONA] in vista della tutela delle sue esigenze abitative, personali e\o familiari, e dell'estensione dell'amministrazione giudiziaria all'appartamento di Rimini, [OSCURATO:PERSONA] 12, ha, quindi, correttamente inquadrato le decisioni del giudice delegato alla luce dell'art. 40, comma 2-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che impone, nel caso in cui il proposto (ovvero, nel caso di sequestro preventivo penale, il titolare del bene) sia autorizzato ad occupare l'immobile, il versamento di un canone o di una indennità. Il ricorrente, in proposito, rivendica il suo buon diritto ad essere esentato, a prescindere dalle sue condizioni economiche, dall'adempimento di tale obbligazione in ragione della necessità di salvaguardare il preminente e fondamentale diritto all'abitazione ed evoca un orientamento ermeneutico che, sporadicamente affermato in una differente cornice normativa (cfr. Sez. 2, n. 9908 del 24/02/2011, Scagliarini, Rv. 249672 - 01), è stato, tuttavia, definitivamente abbandonato a seguito dell'entrata in vigore del c.d. [OSCURATO:PERSONA], essendo stato chiarito, con una serie di pronunzie di univoco tenore (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 13832 del 25/01/2018, Giacchetto, Rv. 273040 - 01; Sez. 2, n. 27809 del 05/06/2015, Inzitari, Rv. 264140 - 01; Sez. 6, n. 25289 del 12/05/2015, Zara, Rv. 263843 - 01), che l'imposizione di un canone di locazione ovvero di una congrua indennità di occupazione nei confronti del proposto o del titolare del bene per consentirgli di continuare ad abitare nell'immobile sottoposto a sequestro è legittima e che spetta alla parte interessata la dimostrazione dell'eventuale sussistenza di condizioni di esonero da detta imposizione, costituite da una situazione di emergenza abitativa e dalla indisponibilità di redditi adeguati o di altri immobili di proprietà. Il Tribunale di Foggia non ha mancato di rilevare, al riguardo, che [OSCURATO:PERSONA] è totalmente venuto meno al citato onere probatorio, non avendo egli documentato di non disporre di redditi adeguati o di altra soluzione abitativa né di versare, per altre ragioni, in una situazione di emergenza tale da giustificare l'esonero dal pagamento dell'indennità, onde prive di pregio si rilevano, al riguardo, le obiezioni del ricorrente. Palesemente generiche appaiono, da ultimo, le doglianze che [OSCURATO:PERSONA] rivolge alla commisurazione dell'indennità — della cui congruità il Tribunale ha espressamente dato atto — senza corredare la denuncia di erroneità del calcolo e dell'utilizzo, come parametro, di valori di mercato non pertinenti con indicazioni ed allegazioni che consentano di apprezzare la pretesa irragionevolezza del giudizio formulato da giudice delegato e Tribunale. 6. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta
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