CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 novembre 1995
Cassazione n. 11529/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8/11/1995 avverso la sentenza del 28 giugno 2021 del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Pubblico ministero presso il Tribunale di Torino propone ricorso immediato per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Torino che ha assolto ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art.385 cod. pen. perché il fatto non sussiste. Il ricorrente deduce vizi cumulativi di violazione degli artt. 385 cod. pen. e 507 cod. proc. pen. e di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Sostiene, infatti, che, benchè l'imputata non sia stata rintracciata nel luogo ove si trovava - su sua richiesta - agli arresti domiciliari in Carignano, via Ronco, 2, il Tribunale, senza esercitare i poteri istruttori di cui all'art. 507 cod. proc. pen., ha ritenuto che potesse avere equivocato il luogo di esecuzione della misura dal momento che, al suo ingresso in carcere, ha indicato come domicilio Genova, via Ronco, 2, e che Carignano è un quartiere di Genova. In realtà via Ronco si trova nel quartiere Sampierdarena che dista qualche chilometro dal quartiere Carignano dove, invece, esiste via Ronco ed al numero 2 si trova un immobile disabitato. Il Tribunale, inoltre, non ha spiegato in alcun modo logico perché ha ritenuto che, a fronte di un'istanza dell'imputata di applicazione degli arresti domiciliari in Carignano, via Ronco,2, dovrebbe ritenersi che, in realtà la stessa voleva riferirsi all'omonima via di Genova. Peraltro, la Stojanovic, all'atto della scarcerazione, non risulta essersi presentata a sottoscrivere il verbale di applicazione della misura cautelare né presso i Carabinieri di Carignano né presso quelli di Genova, e non ha presentato alcuna istanza di modifica del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari. 2. Il ricorso, deducendo oltre la violazione di legge anche dei vizi della motivazione, deve essere convertito in appello e, pertanto, va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio. Va, infatti, rammentato che secondo la giurisprudenza di questa Corte il ricorso per cassazione, che contenga tra i motivi, la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto "per saltum", e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA]. 274834). P.Q.M. Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio. Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore (-I-I\Presidente Debora TfipicCione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]