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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 dicembre 2025

Cassazione n. 14611/2026

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ICHELE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 12 settembre 2025 depositata il 16 dicembre 2025 la Corte di appello di Palermo, nell'ambito del procedimento di esecuzione n. 32/2025 SIGE, ha rigettato la richiesta, depositata in data 21 novembre 2024, con cui il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], già condannato alla pena di anni dodici di reclusione, ritenute le diminuenti di rito del giudizio abbreviato, con sentenza della Corte d'appello di Palermo in data 20 dicembre 2022 (che riformava parzialmente quella del G.U.P. del Tribunale di Palermo in data 3 dicembre 2020), irrevocabile il 4 dicembre 2023, ha chiesto la riduzione del sesto della pena inflitta, ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 24, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150 del 2022, in tema di giudizio abbreviato, in vigore dal 30 dicembre 2022 (art. 99-bis).

11.1. A fondamento dell'incidente di esecuzione promosso dalla difesa, come sostenuto da memoria difensiva del 26 agosto 2025, si è posto il tema della natura sostanziale della diminuente di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., con conseguente invocata applicazione del regime retroattivo di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen., stante l'impossibilità per l'interessato di rinunciare all'appello al momento dell'entrata in vigore della novella legislativa, per essere entrata in vigore la norma in esame successivamente (30 dicembre 2022) alla sentenza di secondo grado e stante la mancata impugnazione di detta sentenza d'appello, con conseguente richiesta di decurto del sesto della da espiare decurtando il sesto di pena.

1.2. A ragione del provvedimento di rigetto, la Corte d'appello di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, ha premesso l'indirizzo di legittimità formatosi sul comma 2-bis dell'art. 442 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 16054 del 10/03/2023, Moccia; Sez. 1, n. 51180 del 12/10/2023, Galdi, Rv. 285583-01; Sez. 1, n. 49255 del 29/09/2023; Sez. 1, n. 20346 del 7/03/2025) che ne ha fissato l'ambito di applicazione, in forza del principio tempus regit actum, solo rispetto alle sentenze divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, pur se pronunciate antecedentemente, ed ha specificato che è soltanto la mancanza della impugnazione - cui non è equiparabile la rinuncia all'impugnazione già proposta - a giustificarne l'effetto pienamente deflattivo perseguito dal legislatore del 2022.

Proprio avuto riguardo alla ratio del nuovo istituto della "diminuente esecutiva" la Corte d'appello ha ritenuto, nella specie, la già proposta impugnazione della sentenza di primo grado, in linea con il consolidato orientamento di legittimità, fattore impeditivo dell'applicabilità di detta diminuente donde il rigetto della richiesta difensiva.

2. Avverso l'ordinanza in epigrafe ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il difensore fiduciario di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi, di seguito trascritti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. perì, strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Con il primo motivo si eccepisce violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc.pen., in relazione agli artt. 442, comma 2- bis, cod. proc. pen., e art. 2, comma quarto, cod. pen., nonché violazione dei principi di legalità e di retroattività della lex mitior.

Si deduce l'erroneità della ritenuta inapplicabilità dell'art. 442, comma 2- bis, cod. proc. pen. in quanto norma più favorevole, suscettibile di applicazione retroattiva ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., entrata in vigore il 30 dicembre 2022, dopo la sentenza della Corte d'appello emessa il 20 dicembre 2022 e prima della sua data di irrevocabilità (4 dicembre 2023). 2La Corte d'appello confonde il piano della finalità politico-legislativa della novella in tema di giudizio abbreviato con quello dei presupposti applicativi della norma, trasformando la finalità deflativa in una causa ostativa generalizzata non prevista dalla leggej che viola il principio di legalità sancito dall'art. 25 Cost. e quello di retroattività della legge più favorevole, con un'interpretazione che determina un'irragionevole disparità di trattamento (art. 3 Cost.) ai danni di quanti non abbiano potuto rinunciare all'impugnazione per beneficiare della dinninuentet si invoca a tal fine l'indirizzo espresso da Sez. 2, n. 4237 del 17/11/2023.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., Si affernriekia questione dedotta presenta carattere di massima importanza ai sensi dell'art. 618, comma 1, cod. proc. pen., involgendo la corretta qualificazione - processuale o sostanziale - della diminuente prevista dall'art. 442, comma 2- bis, cod. proc. pen. e le connesse conseguenze in ordine alla sua applicabilità temporale, con ricadute anche in rapporto ai parametri convenzionali di cui all'art. 7 CEDU.

2.3. Con il terzo motivo si solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 3 Cost. e 7 CEDU.

L'interpretazione dell'art. 442, comma 2-bis, c . proc. pen. accolta dal provvedimento impugnato - e fatta propria da partk -giurisprudenza di legittimità - solleva rilevanti dubbi di costituzionalità per violazione del principio di uguaglianza e dell'art. 7 CEDU, perché determina un'irragionevole disparità di trattamento tra soggetti che si trovano in posizioni sostanzialmente identiche sotto il profilo penale-sanzionatorio - avendo tutti definito il processo con rito abbreviato - ma che vengono trattati diversamente esclusivamente in ragione del momento in cui hanno esercitato un diritto di impugnazione, in un contesto che, all'epoca, non consentiva loro di accedere al trattamento più favorevole.

La disparità è ancora più evidente se si considera che l'effetto premiale perseguito dal legislatore, connesso alla deflazione del carico giudiziario mediante la rinuncia alle impugnazioni, viene comunque realizzato, nel caso di specie, attraverso la rinuncia al ricorso per cassazione, che costituisce l'unico atto deflattivo concretamente esigibile dopo l'entrata in vigore della riforma.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del 19 febbraio 2026, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto manifestamente infondato. 3CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere riqualificato come opposizione e va pertanto disposta la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, per l'ulteriore corso.

1.1. Ai sensi dell'art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 39, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150 del 2022, è previsto che «Il giudice dell'esecuzione è, altresì, competente a decidere in ordine all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis.

In questo caso, il giudice procede d'ufficio prima della trasmissione dell'estratto del provvedimento divenuto irrevocabile».

La disposizione testé riportata, testualmente richiamando, al comma 1, l'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., determina l'attrazione del procedimento con il quale il giudice dell'esecuzione è chiamato ad intervenire, anche ai fini dell'applicazione della riduzione di pena ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., nell'ambito della disciplina regolatrice di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

Avverso il provvedimento, inaudita altera parte, è previsto che l'eventuale impugnazione sia svolta mediante opposizione davanti allo stesso giudice.

1.2. Ciò premesso, la scansione processuale descritta stabilisce, dunque, che sia dapprima emesso il provvedimento inaudita altera parte, seguito da eventuale opposizione, avverso la quale è successivamente proponibile il ricorso per cassazione.

All'esito di tale ricostruzione, discende che avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbia deciso de plano, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., in ordine all'applicazione della riduzione della pena di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., è prevista la sola facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento (conf.

Sez. 1, ord. n. 22537 del 23/05/2025, Smith, Rv. 288147-01).

1.3. Quanto affermato, è coerente con il rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, che comporta la necessaria trasmissione degli atti al giudice competente.

In tale senso si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità - condivisa dal Collegio - secondo cui «Il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza emessa de plano dal giudice dell'esecuzione in materia di confisca non è inammissibile, ma deve essere qualificato come opposizione e, per l'effetto, trasmesso al giudice dell'esecuzione, in applicazione dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis.» (Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, Quarto, Rv. 285720- 01; conf.

Sez. 1, ord. n. 22537 del 23/05/2025, cit.).

41.4. Con riferimento al caso di specie, poiché l'impugnazione, per il principio di conservazione espresso dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve essere correttamente qualificata dal giudice ad quem cui sia stata erroneamente indirizzata, il ricorso avverso l'ordinanza in preambolo, che non è stata adottata a seguito di opposizione ma è stata emessa all'esito della fissazione della camera di consiglio, deve essere riqualificato come opposizione e trasmesso alla Corte d'appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, cui spetta l'esame per competenza funzionale.

P.Q.M.

Qualific P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ICHELE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 12 settembre 2025 depositata il 16 dicembre 2025 la Corte di appello di Palermo, nell'ambito del procedimento di esecuzione n. 32/2025 SIGE, ha rigettato la richiesta, depositata in data 21 novembre 2024, con cui il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], già condannato alla pena di anni dodici di reclusione, ritenute le diminuenti di rito del giudizio abbreviato, con sentenza della Corte d'appello di Palermo in data 20 dicembre 2022 (che riformava parzialmente quella del G.U.P. del Tribunale di Palermo in data 3 dicembre 2020), irrevocabile il 4 dicembre 2023, ha chiesto la riduzione del sesto della pena inflitta, ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 24, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150 del 2022, in tema di giudizio abbreviato, in vigore dal 30 dicembre 2022 (art. 99-bis). 11.1. A fondamento dell'incidente di esecuzione promosso dalla difesa, come sostenuto da memoria difensiva del 26 agosto 2025, si è posto il tema della natura sostanziale della diminuente di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., con conseguente invocata applicazione del regime retroattivo di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen., stante l'impossibilità per l'interessato di rinunciare all'appello al momento dell'entrata in vigore della novella legislativa, per essere entrata in vigore la norma in esame successivamente (30 dicembre 2022) alla sentenza di secondo grado e stante la mancata impugnazione di detta sentenza d'appello, con conseguente richiesta di decurto del sesto della da espiare decurtando il sesto di pena. 1.2. A ragione del provvedimento di rigetto, la Corte d'appello di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, ha premesso l'indirizzo di legittimità formatosi sul comma 2-bis dell'art. 442 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 16054 del 10/03/2023, Moccia; Sez. 1, n. 51180 del 12/10/2023, Galdi, Rv. 285583-01; Sez. 1, n. 49255 del 29/09/2023; Sez. 1, n. 20346 del 7/03/2025) che ne ha fissato l'ambito di applicazione, in forza del principio tempus regit actum, solo rispetto alle sentenze divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, pur se pronunciate antecedentemente, ed ha specificato che è soltanto la mancanza della impugnazione - cui non è equiparabile la rinuncia all'impugnazione già proposta - a giustificarne l'effetto pienamente deflattivo perseguito dal legislatore del 2022. Proprio avuto riguardo alla ratio del nuovo istituto della "diminuente esecutiva" la Corte d'appello ha ritenuto, nella specie, la già proposta impugnazione della sentenza di primo grado, in linea con il consolidato orientamento di legittimità, fattore impeditivo dell'applicabilità di detta diminuente donde il rigetto della richiesta difensiva. 2. Avverso l'ordinanza in epigrafe ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il difensore fiduciario di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi, di seguito trascritti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. perì, strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo si eccepisce violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc.pen., in relazione agli artt. 442, comma 2- bis, cod. proc. pen., e art. 2, comma quarto, cod. pen., nonché violazione dei principi di legalità e di retroattività della lex mitior. Si deduce l'erroneità della ritenuta inapplicabilità dell'art. 442, comma 2- bis, cod. proc. pen. in quanto norma più favorevole, suscettibile di applicazione retroattiva ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., entrata in vigore il 30 dicembre 2022, dopo la sentenza della Corte d'appello emessa il 20 dicembre 2022 e prima della sua data di irrevocabilità (4 dicembre 2023). 2La Corte d'appello confonde il piano della finalità politico-legislativa della novella in tema di giudizio abbreviato con quello dei presupposti applicativi della norma, trasformando la finalità deflativa in una causa ostativa generalizzata non prevista dalla leggej che viola il principio di legalità sancito dall'art. 25 Cost. e quello di retroattività della legge più favorevole, con un'interpretazione che determina un'irragionevole disparità di trattamento (art. 3 Cost.) ai danni di quanti non abbiano potuto rinunciare all'impugnazione per beneficiare della dinninuentet si invoca a tal fine l'indirizzo espresso da Sez. 2, n. 4237 del 17/11/2023. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., Si affernriekia questione dedotta presenta carattere di massima importanza ai sensi dell'art. 618, comma 1, cod. proc. pen., involgendo la corretta qualificazione - processuale o sostanziale - della diminuente prevista dall'art. 442, comma 2- bis, cod. proc. pen. e le connesse conseguenze in ordine alla sua applicabilità temporale, con ricadute anche in rapporto ai parametri convenzionali di cui all'art. 7 CEDU. 2.3. Con il terzo motivo si solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 3 Cost. e 7 CEDU. L'interpretazione dell'art. 442, comma 2-bis, c . proc. pen. accolta dal provvedimento impugnato - e fatta propria da partk -giurisprudenza di legittimità - solleva rilevanti dubbi di costituzionalità per violazione del principio di uguaglianza e dell'art. 7 CEDU, perché determina un'irragionevole disparità di trattamento tra soggetti che si trovano in posizioni sostanzialmente identiche sotto il profilo penale-sanzionatorio - avendo tutti definito il processo con rito abbreviato - ma che vengono trattati diversamente esclusivamente in ragione del momento in cui hanno esercitato un diritto di impugnazione, in un contesto che, all'epoca, non consentiva loro di accedere al trattamento più favorevole. La disparità è ancora più evidente se si considera che l'effetto premiale perseguito dal legislatore, connesso alla deflazione del carico giudiziario mediante la rinuncia alle impugnazioni, viene comunque realizzato, nel caso di specie, attraverso la rinuncia al ricorso per cassazione, che costituisce l'unico atto deflattivo concretamente esigibile dopo l'entrata in vigore della riforma. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del 19 febbraio 2026, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto manifestamente infondato. 3CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere riqualificato come opposizione e va pertanto disposta la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, per l'ulteriore corso. 1.1. Ai sensi dell'art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 39, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150 del 2022, è previsto che «Il giudice dell'esecuzione è, altresì, competente a decidere in ordine all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis. In questo caso, il giudice procede d'ufficio prima della trasmissione dell'estratto del provvedimento divenuto irrevocabile». La disposizione testé riportata, testualmente richiamando, al comma 1, l'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., determina l'attrazione del procedimento con il quale il giudice dell'esecuzione è chiamato ad intervenire, anche ai fini dell'applicazione della riduzione di pena ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., nell'ambito della disciplina regolatrice di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Avverso il provvedimento, inaudita altera parte, è previsto che l'eventuale impugnazione sia svolta mediante opposizione davanti allo stesso giudice. 1.2. Ciò premesso, la scansione processuale descritta stabilisce, dunque, che sia dapprima emesso il provvedimento inaudita altera parte, seguito da eventuale opposizione, avverso la quale è successivamente proponibile il ricorso per cassazione. All'esito di tale ricostruzione, discende che avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbia deciso de plano, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., in ordine all'applicazione della riduzione della pena di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., è prevista la sola facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento (conf. Sez. 1, ord. n. 22537 del 23/05/2025, Smith, Rv. 288147-01). 1.3. Quanto affermato, è coerente con il rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, che comporta la necessaria trasmissione degli atti al giudice competente. In tale senso si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità - condivisa dal Collegio - secondo cui «Il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza emessa de plano dal giudice dell'esecuzione in materia di confisca non è inammissibile, ma deve essere qualificato come opposizione e, per l'effetto, trasmesso al giudice dell'esecuzione, in applicazione dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis.» (Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, Quarto, Rv. 285720- 01; conf. Sez. 1, ord. n. 22537 del 23/05/2025, cit.). 41.4. Con riferimento al caso di specie, poiché l'impugnazione, per il principio di conservazione espresso dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve essere correttamente qualificata dal giudice ad quem cui sia stata erroneamente indirizzata, il ricorso avverso l'ordinanza in preambolo, che non è stata adottata a seguito di opposizione ma è stata emessa all'esito della fissazione della camera di consiglio, deve essere riqualificato come opposizione e trasmesso alla Corte d'appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, cui spetta l'esame per competenza funzionale. P.Q.M. Qualific P.Q.M
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