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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025

Cassazione n. 36525/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • OSSERVA Ritenuto che il primo motivo riguardante la affermazione di responsabilità è genericamente proposto per ragioni in fatto rispetto alla ineccepibile motivazione posta a base della destinazione a terzi della sostanza stupefacente rinvenuta presso il ricorrente, desunta non illogicamente dalle circostanze del rinvenimento, in luogo pubblico e all'interno di un comò, in uno al dato quantitativo; Ritenuto che il quarto motivo sulla dosimetria della pena è del tutto genericamènte proposto rispetto al giudizio di congruità della rideterminata modesta pena inflitta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/10/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • OSSERVA Ritenuto che il primo motivo riguardante la affermazione di responsabilità è genericamente proposto per ragioni in fatto rispetto alla ineccepibile motivazione posta a base della destinazione a terzi della sostanza stupefacente rinvenuta presso il ricorrente, desunta non illogicamente dalle circostanze del rinvenimento, in luogo pubblico e all'interno di un comò, in uno al dato quantitativo; Ritenuto che il quarto motivo sulla dosimetria della pena è del tutto genericamènte proposto rispetto al giudizio di congruità della rideterminata modesta pena inflitta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/10/2025
Sentenza Cassazione n. 36525/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris