CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30683/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 7 comma 1 D.L. n.4 del 2019, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, essendo carente l'elemento soggettivo del reato, non essendo a conoscenza che anche l'obbligo di dimora fosse una misura cautelare personale da dichiarare ai fini dell'ottenimento del beneficio. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità deve ritenersi "inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione" (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 27697001). Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha ritenuto'non credibile la tesi difensiva secondo cui il ricorrente abbia equivocato il termine "misura cautelare" , posto che il ricorrente, protagonista di numerose vicende giudiziarie, era stato sottoposto all'obbligo dj . dimprizbito tAr...: dopo la cessazione della misura cautelare detentiva, considerato peraltro che imputato sono state emesse ben 15 sentenza...di condanna e diversi provvedimenti relativi all'esecuzione delle pene inflitte. Peraltro, né rileva l'ignoranza della legge penale ai sensi dell'art.5 cod. pen. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitatiyamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.