CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31584/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 ottobre 2022, la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] è stato contestato il delitto di evasione poiché, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, se ne allontanava in quanto non trovato nel corso di un controllo effettuato durante la notte del 7 maggio 2017. La Corte d'appello ha disatteso i motivi di gravame ritenendo, per quel che in questa sede rileva, non determinante la circostanza che i militari addetti al controllo non avessero avuto accesso diretto alla porta dell'abitazione, né avessero potuto verificare il funzionamento del campanello, giudicando determinante il dato che vedeva il ricorrente non essersi reso reperibile al relativo controllo. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari deducendo un unico motivo con cui censura la motivazione della decisione per travisamento della prova e mancata valutazione di un elemento decisivo. Osserva la difesa come fosse stata espressamente criticata nei motivi di gravame la conclusione cui era giunte il Tribunale che aveva omesso di considerare la parte determinante della relazione di servizio acquisita con il consenso delle parti agli atti del dibattimento e per questo utilizzabile, oltre che la parte della testimonianza del Carabiniere che, sentito sul punto anche dalla difesa, aveva dichiarato dell'impossibilità di verificare il funzionamento del campanello poiché il cancello di accesso alla porta dell'abitazione, posto sul pianerottolo ove insistevano varie abitazioni, era chiuso. La Corte di appello, pertanto, come già il Tribunale, ha travisato il dato probatorio ed omesso ogni riferimento a tale elementoicosì pervenendo ad erronea conclusione in ordine all'integrato delitto di evasione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e la sentenza deve essere annullata. 2. Il ricorrente censura la parte della motivazione che ha valorizzato i dati processuali da cui emergeva l'effettuato accertamento, senza però che la decisione fornisse risposta soddisfacente rispetto al motivo di gravame che metteva in discussione l'accertata evasione dagli arresti domiciliari. Rispetto a tale aspetto i Giudici di merito hanno ritenuto adeguati i reiterati controlli effettuati dai Carabinieri che, in tre occasioni, hanno dapprima "bussato" (in tali termini si esprime la relazione di servizio acquisita) al citofono posto all'ingresso del condominio e successivamente a quello posto sul pianerottolo. Nonostante il ricorrente avesse dedotto in sede di gravame che la polizia giudiziaria nonnon ave es potuto accertare, attesa la modalità con cui erano avvenuti i controlli, l'allontanamento dall'abitazione del Carella, la Corte territoriale, lungi dal rispondere alla specifica doglianza, ha assegnato valenza determinante all'onere di diligenza incombente al soggetto agli arresti domiciliaril richiamando giurisprudenza di questa Corte (sez. 6, n. 22085 del 04/06/2021, Diodoro, non massimata) secondo cui «Il soggetto sottoposto agli arresti domiciliari ha certamente l'onere di porsi in condizioni di consentire il proprio controllo, anche mediate la verifica dell'efficienza dei semplici strumenti (campanello e/o citofono) tipicamente in uso in qualsiasi abitazione». Secondo la citata decisione, pertanto, «nel caso in cui gli addetti facciano un accesso per il controllo procedendo, come di norma, ad utilizzare tali dispositivi scatta, se del caso, l'onere del soggetto posto agli arresti che non abbia dato risposta a ripetute chiamate di dimostrare che ricorre una situazione di caso fortuito che gli ha impedito di rispondere». I Giudici territoriali hanno, altresì, richiamano altro principio di diritto secondo cui, per poter ritenere integrato il delitto di evasione, è sufficiente che l'allontanamento dell'imputato dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione si desuma dalla sua mancata risposta al suono del citofono, attivato dalla P.G. nel corso di un controllo notturno per un rilevante lasso temporale, nonché con modalità insistenti e tali da richiamare l'attenzione (Sez. 6, n. 1071 del 08/01/2016, Martellotti, Rv. 267726 - 01). 3. Ed invero, i principi di diritto espressi nella citata sentenza - che, detto per inciso si condividono - mal si addicono ad essere applicati al caso sottoposto al vaglio da,' questa Corte. Sulla base degli atti ,neppure citati dai Giudici di merito ma espressamente richiamati nei motivi di gravame dalla difesa del Carella, emerge che era stata proprio la polizia giudiziaria a specificare, da un lato, che il controllo era avvenuto con le medesime modalità - in tre distinte occasioni ravvicinate tra loro - utilizzando il citofono del condominio e del pianerottolo (testualmente: «abbiamo bussato insistentemente e ripetutamente, prima al citofono condominiale e poi a quello posto al portone di ingresso del pianerottolo»), dall'altro, nel prosieguo della relazione, da n9 atto del mancato controllo del funzionamento del citofono (testualmente: «sembra opportuno precisare che non è stato possibile accertare se entrambi i citofoni funzionavano, in quanto non era possibile raggiungere la porta di ingresso della abitazione, poiché il portone del pianerottolo, dal quale si accede al corridoio che porta all'abitazione del suddetto, era chiusa a chiave»). L'avvertita necessità degli operanti - che, in verità, si esprimevano in termini ambigui già in ordine alle concrete modalità con cui venivano effettuati i controlli ripetuti in un breve lasso di tempo - di puntualizzare di non aver potuto accertare se i citofoni funzionassero, si pone in aperto contrasto rispetto alla concreta integrazione del delitto di evasione contestato, in quanto logicamente inidonea a far comprendere se il ricorrente fosse in casa o si fosse allontanato. Non si tratta, pertanto, di verificare se le allegazioni del ricorrente siano tali da confutare il mancato funzionamento dei citofoni, come riduttivamente affermato in sentenza, quanto, piuttosto, di accertare se, sulla base degli elementi a disposizioni dei Giudici di merito, l'assenza dall'abitazione si potesse trarre da altri concorrenti elementi alla luce del controllo effettuato in tempo di notte e secondo modalità che non consentivano di confermare l'illazione che il ricorrente potesse essersi avveduto dello stesso. 4. La specifica doglianza contenuta nei motivi di gravame tesa a smentire che il ricorrente si fosse allontanato dall'abitazione, avrebbe implicato o la necessità di effettuare un approfondimento in ordine alle concrete modalità attraverso cui era stato portato a compimento il controllo (neppure oggetto .di richiesta al teste esaminato nel corso del dibattimento) e non esplicitato nel caso di specie o un diverso esito del giudizio in ordine alla responsabilità. Le citate conclusioni non contraddicono il principio di diritto sopra richiamato in ordine alla significativa valenza assegnata all'omessa risposta al suono del citofono, visto che la stessa implica l'esecuzione di un controllo posto in essere per un rilevante lasso temporale e con modalità insistenti e tali da richiamare l'attenzione del soggetto sottoposto al vincolo (Sez. 6, n. 1071 del 08/01/2016, Martellotti, cit.), tenuto conto che la decisione risulta lacunosa proprio con riferimento a tale rilevante aspetto. 5. Le osservazioni sopra evidenziate in ordine alle carenze della decisione che non consentono di comprendere se il ricorrente si fosse realmente allontanato dall'abitazione impongono l'annullamento della sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per