CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22489/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che concludeva per l'inammissibilità del ricorso. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], presente, insisteva per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale per le misure cautelari di Caltanissetta, decidendo in sede di riesame, confermava l'applicazione airicorrente della massima misura custodiate in relazione al reato di partecipazione all'associazione mafiosa storica identificaaila famiglia Sanfilippo agente nel territorio nisseno, nonché in relazione a diverse estorsioni correlate all'attività criminale di tale gruppo mafioso. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. Con i primi cinque motivi di ricorso si contestava la motivazione dell'ordinanza nella parte in cui riconosceva la gravità del quadro indiziario in relazione sia all'associazione mafiosa, che ai reati fine. Segnatamente si deduceva: 2.1.1 violazione di legge (art.273 cod. proc. pen., art. 416 bis cod. pen.) e vizio di motivazione: si deduceva l'illegittimità della motivazione con riguardo al riconoscimento della gravità indiziaria relativa alla partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa facente capo alla famiglia Sanfilippo. Si deduceva: (a) che non avevano alcuna capacità dimostrativa le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], dato che da tali dichiarazioni non sarebbe possibile circoscrivere temporalmente quando l'odierno ricorrente avrebbe riscosso il pizzo per la suddetta associazione imposto agli imprenditori Alessi, al punto che il giudice per le indagini preliminari riteneva insufficiente il quadro indiziario relativo a tale estorsione. A ciò si aggiungeva che il predetto collaboratore aveva rilasciato dichiarazioni nel 1995, laddove l'imputazione provvisoria circoscriveva l'apporto associativo contestato al ricorrente a partire dal 2017; (b) che non era stata fornita alcuna motivazione circa la decisiva circostanza che il ricorrente dal 2013 viveva e lavorava stabilmente in Belgio e che non erano emerse conversazioni che attestassero i contatti tra il ricorrente gli adepti e l'associazione sedenti sul territorio. Si deduceva che la scelta radicale del ricorrente di allontanarsi dalla propria famiglia per trovare fonti di reddito lecite per il proprio sostentamento sarebbe incompatibile con la tesi accusatoria; (c) da ultimo si deduceva che non era stato identificato il tempus commissi delicti e che l'avere inquadrato il tempo delle estorsioni tra il 2016 e il 2018 integrava un "travisamento per invenzione". 2.1.2.Violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen. e 629 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine l'estorsione contestata al capo 35): si deduceva (a) che era stato travisato il contenuto del colloquio presso il carcere di Caltanissetta del 27 agosto 2018; il contenuto di tale conversazione sarebbe caratterizzato da un tono goliardico incompatibile con l'assegnazione allo stesso di qualunque efficacia dimostrativa; inoltre da tale conversazione si evincerebbe semplicemente che il Bonanno aveva visto uscire il ricorrente dall'esercizio commerciale degli offesi; (b) non sarebbe stato correttamente identificato il tempus commissi delicti; (c) sarebbe stato travisato il contenuto della conversazione del 3 settembre 2018 dalla quale si sarebbe evinto, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, che erano le stesse persone offese a non avere accettato il pagamento per la prestazione lavorativa effettuata; (d) il Tribunale non avrebbe indicato quali sarebbero gli elementi investigativi che permetterebbero di affermare che i nomi "Gigi" e "Lillo" venivano utilizzati in modo indifferente per riferirsi alla persona dell'indagato; (f) non sarebbe stata considerata la decisiva circostanza che non esistevano dichiarazioni delle presunte persone offese che confermassero le azioni estorsive.2.1.3. Violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen. e 629 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine all'estorsione contestato al capo 38): si deduceva (a) che sarebbe stato travisato il contenuto del colloquio presso il carcere di Caltanissetta del 6 settembre 2018, dal quale emergerebbe la palese assenza di riferimenti anche solo indiretti alla persona dell'indagato quale soggetto che insieme a [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe recato dalla persona offesa a chiedere la riscossione del pizzo; (b) sarebbe stata omessa la motivazione sul tema sollevato dalla difesa in sede di riesame riguardante la circostanza che la persona offesa - secondo quando emerso dal colloquio intercettato - avrebbe versato le somme di denaro a soggetti diversi sia dal ricorrente che dal di lui fratello; (c) non sarebbe stato valutato che il ricorrente si trovava dal 2013 in Belgio e che la semestralità relativa al periodo gennaio giugno 2018 sarebbe stata versata dalla persona offesa al [OSCURATO:PERSONA] e non all'indagato; (d) si contestava che quanto affermato pagina 23 dell'ordinanza (sarebbe incompatibile con il contenuto del colloquio (da quale si ricaverebbe che le lamentele che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto manifestare agli zii Andrea e Annina in merito all'incasso delle somme dell'estorsione sarebbero state dettate dal timore delle conseguenze negative che ne potevano derivare non all'indagato, ma al fratello); (e) sarebbe stata travisata la intercettazione del colloquio in carcere anche laddove non veniva considerato che dalla stessa non si rinveniva alcun riferimento specifico al ricorrente né a presunte azioni estorsive compiute da quest'ultimo; (f) anche in questo caso non vi sarebbe alcuna identificazione del tempus commissi delicti: il tribunale nisseno affermava che vi sarebbe prova che l'indagato già nel 2016 avrebbe imposto il pagamento del pizzo alla persona offesa laddove il capo di imputazione provvisoria circoscriveva la presunta azione illecita al 2017; (g) mancherebbero a supporto le decisive dichiarazioni della persona offesa. 2.1.4. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen. e 629 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione all'estorsione contestata al capo 41): si contestava la compatibilità tra contenuti intercettati e contenuti accusatori posti a sostegno della esistenza del quadro indiziario; segnatamente: (a) si riteneva che nella conversazione avvenuta in carcere il 13/09/2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe rinvenibile alcun elemento dal quale desumere che il ricorrente avesse preso del pesce dalla persona offesa senza pagarlo e che era assente qualsiasi riferimento al [OSCURATO:PERSONA] quale oggetto di richieste estorsive; (b) sarebbe "oscuro" il ragionamento del Tribunale in ordine alla mancanza di riscontri investigativi al contenuto delle intercettazioni. 2.1.5. Violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen. e 629 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine ai reati contestati ai capi 55) e 56): sarebbe stata travisata l'intercettazione recante progressivo 218 risalente al 15 ottobre del 2018 dalla quale secondo il Tribunale risulterebbe il coinvolgimento dell'indagato nell'occultamento di armi, nonostante dal contenuto della predetta conversazione non emergesse alcun riferimento alla persona del ricorrente, ma solo alla persona che avrebbe spostato le armi. Mancherebbe infine ogni riferimento esplicito ad armi ed alla specifica disponibilità delle stesse in capo al ricorrente, presso il quale, peraltro, non erano state rinvenute. 2.2. Tutti i motivi sopra riportati si risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi di prova raccolti, valutando per l'accoglimento di tesi alternative non scrutinabili in sede di legittimità Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). A ciò si aggiunge, con specifico riguardo alle intercettazioniiche in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione "diversa" da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 12/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 - dep. 17/02/2014, Napoleoni e altri, Rv. 259516). Nel caso in esame il tribunale affrontava tutti i temi proposti (intempestivamente) con il ricorso per Cassazione). E, segnatamente, valutava con accuratezza sia la convergenza ed univocità degli elementi posti a sostegno del riconoscimento della gravità indiziaria con 4 T riguardo all'associazione mafiosa, sia gli specifici elementi di prova che supportavano il coinvolgimento del Sanfilippo nella consumazione delle estorsioni contestate. La motivazione risulta accurata, persuasiva, priva di vizi logici ed aderenteAe emergenze processuali. Veniva dettagliatamente scrutinato anche uno dei temi ritenuti centrali dal ricorrente, ovvero il fatto che il Sanfilippo risiedesse all'estero: il tribunale, con motivazione ineccepibile, riteneva che la circostanza che il ricorrente non risiedesse stabilmente in Sicilia, giustificasse la carenza di contatti di rilievo con gli altri sodali, ma era del tutto compatibile con illeciti contestati, dato che dall'esame delle conversazioni intercettate emergeva con chiarezza la sua partecipazione alle estorsioni per cui si procede. 3.Con l'ultimo motivo il ricorrente contestava il riconoscimento delle esigenze cautelari (274 e 275 cod. proc. pen.) e deduceva che non sarebbe stato considerato che lo stesso svolgeva una regolare attività lavorativa lontano dai luoghi dove sarebbero stati consumati reati e che i fatti addebitati risalirebberoMI 2017, sicché il decorso del tempo tra la presunta commissione delle condotte illecite e l'applicazione della misura avrebbe dovuto essere valutato come incisivo sulle ipotetiche esigenze cautelari. 3.1. La Cassazione non è univoca nell'assegnare rilevanza al tempo intercorrente tra l'applicazione della misura e la consumazione del reato quando è in valutazione il quadro cautelare correlato alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza di partecipazione ad associazione mafiosa: parte della giurisprudenza ritiene che sia necessario la prova della rescissione del vincolo per ritenere attenuate le esigenze che sono ritenute "intrinsecamente" attuali (da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 35848 del 11/06/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 27363); mentre altra parte della giurisprudenza ritiene che sia doveroso motivare in ordine al trascorrere del tempo e la sua incidenza sulla attualità delle esigenze, che resta da dimostrare (così tra le altre Sez. 6 - , Sentenza n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273). Nel caso in esame, il tribunale pur condividendo in astratto il primo orientamento prendeva concretamente in esame il tempo c.d. "silente" ritenendolo ininfluente sul quadro cautelare. Quel tempo veniva considerato "modesto" in ragione del fatto che le condotte in contestazione venivano poste in essere fino all'estate del 2018 e che non vi era alcuna ragione per ipotizzare che il ricorrente si fosse dissociato dal clan mazzarinese; a ciò si aggiungeva che il Sanfilippo mostrava una personalità incline alla consumazione di gravi delitti collegati alla criminalità organizzata. Quanto al trasferimento all'estero) lo stesso non aveva rilievo, dato che i numerosi elementi di prova indicativi della sua colpevolezza venivano raccolti proprio durante la sua permanenza in Belgio. 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al a non avere accettato il pagamento versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'